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Document 32011R0794

Regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell’ 8 agosto 2011 , recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)]

GU L 204 del 9.8.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/794/oj

9.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/19


REGOLAMENTO (UE) N. 794/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2011

recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia per l’approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Il Belgio, la Danimarca e l’«Association des Importateurs de fromage» con sede a Basilea (Svizzera) hanno dichiarato la propria opposizione alla registrazione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni del Belgio e della Danimarca sono state giudicate ricevibili in base all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c), del suddetto regolamento. La dichiarazione di opposizione dell’«Association des Importateurs de fromage» invece è stata dichiarata irricevibile in quanto trasmessa successivamente al termine stabilito.

(3)

Con lettera del 30 ottobre 2009, la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni del caso.

(4)

La dichiarazione di opposizione della Danimarca verteva sulla mancanza di giustificazione quanto all’obbligo di tagliare, grattugiare e condizionare il formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» all’interno della zona geografica delimitata. In seguito alle spiegazioni trasmesse dall’Italia nell’ambito delle consultazioni di cui sopra, la Danimarca ha ritirato la propria opposizione.

(5)

La dichiarazione di opposizione del Belgio verteva anch’essa sulla mancanza di giustificazione di tale obbligo di tagliare, grattugiare e condizionare il formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» all’interno della zona geografica delimitata.

(6)

Poiché il Belgio e l’Italia non hanno concluso alcun accordo entro un termine di sei mesi, la Commissione è ora tenuta ad adottare una decisone conformemente alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma, e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(7)

Al punto 3.6 del documento unico, l’Italia sottolinea che «ciò deriva dalla perdita o non visibilità, nel formaggio grattugiato o in porzioni, dei segni identificativi del formaggio «Parmigiano Reggiano» presenti sulla forma intera e quindi dalla necessità di garantire l’origine del prodotto preconfezionato. E deriva inoltre dalla necessità di garantire che l’operazione di confezionamento in porzioni avvenga in tempi brevi dall’avvenuta porzionatura, e con prassi tali da evitare rischi di disidratazione, ossidazione, e comunque perdita delle caratteristiche organolettiche originarie del «Parmigiano Reggiano». L’apertura della forma, infatti, priva il formaggio della naturale protezione fornita dalla crosta che, essendo fortemente disidratata, costituisce un ottimo isolante del formaggio dall’ambiente circostante.»

(8)

La Commissione ritiene che detta giustificazione, di natura tale da garantire l’origine del prodotto considerato, assicurarne il controllo ottimale e preservarne la qualità fisica e organolettica, non contiene alcun errore manifesto di valutazione da parte delle competenti autorità italiane.

(9)

Per di più il Belgio, nel contesto della propria dichiarazione di opposizione, ha invocato l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CΕ) n. 510/2006; secondo tale articolo sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione «[…] che dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe […] l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2».

(10)

Il Belgio non ha trasmesso dati concreti circa il potenziale pregiudizio che le imprese belghe potrebbero subire in seguito all’entrata in vigore delle modifiche del disciplinare.

(11)

È tuttavia notorio che esistono effettivamente, al di fuori della zona geografica delimitata, alcune società che si occupano del taglio e/o del condizionamento del formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano». L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 consente a questo proposito di istituire un periodo transitorio massimo di cinque anni nel caso in cui un’opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Se si tiene conto, in particolare, degli obblighi contrattuali in fase di esecuzione e del necessario adeguamento progressivo del mercato in seguito alle modifiche del disciplinare della denominazione «Parmigiano Reggiano», sembra opportuno prevedere, nel caso in specie, un periodo transitorio di un anno nel disciplinare relativo alla denominazione «Parmigiano Reggiano» a favore degli operatori non stabiliti nella zona geografica delimitata, una volta che essi abbiano effettuato legalmente le operazioni di taglio e di condizionamento del formaggio «Parmigiano Reggiano» al di fuori della suddetta zona geografica delimitata almeno cinque anni prima del 16 aprile 2009. La durata di tale periodo transitorio è identica a quella concessa dall’Italia agli operatori che procedono alle operazioni di taglio e di condizionamento sul proprio territorio ma al di fuori della zona geografica delimitata.

(12)

Alla luce di quanto esposto finora, occorre approvare le modifiche ed istituire un periodo transitorio di un anno.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2009, relative alla denominazione di cui all’allegato del presente regolamento, sono approvate.

Articolo 2

Si istituisce un periodo transitorio di un anno nel disciplinare relativo alla denominazione «Parmigiano Reggiano» a favore degli operatori non stabiliti all’interno della zona geografica delimitata e che abbiano effettuato legalmente le operazioni di taglio e condizionamento del formaggio tutelato dalla denominazione «Parmigiano Reggiano» al di fuori della suddetta zona geografica delimitata almeno cinque anni prima del 16 aprile 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 87 del 16.4.2009, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.3   Formaggi

ITALIA

Parmigiano Reggiano (DOP)


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