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Document 32011R0784
Commission Implementing Regulation (EU) No 784/2011 of 5 August 2011 on advances to be paid from 16 October 2011 of the direct payments listed in Annex I to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Regolamento di esecuzione (UE) n. 784/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 , relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011 , di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Regolamento di esecuzione (UE) n. 784/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 , relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011 , di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
GU L 203 del 6.8.2011, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 784/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2011
relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I di tale regolamento sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo. Tuttavia, l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a prevedere anticipi. |
(2) |
Nel 2011 in Europa, le condizioni meteorologiche avverse dall’inverno molto rude seguito da una primavera tardiva, cui hanno fatto seguito un’estrema siccità e temperature elevate, hanno causato seri danni alla produzione vegetale e foraggera. Di conseguenza gli agricoltori, e in particolar modo gli allevatori di bovini, hanno subito importanti rovesci finanziari. Queste difficoltà sono state amplificate dalla crisi finanziaria in essere che ha generato seri problemi di liquidità a molti agricoltori. Questa situazione già difficile è stata peggiorata dagli effetti sui mercati della diffusione del batterio E. coli che ha fatto precipitare la domanda e i prezzi degli ortofrutticoli. Per contribuire ad appianare queste difficoltà, è opportuno autorizzare il versamento di anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti previsti dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Per quanto attiene ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri ad aumentare fino a un massimo dell’80 % il versamento degli anticipi di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (2). |
(3) |
Affinché siano contabilizzati nell’esercizio 2012, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2011. Nondimeno, ai fini di un’oculata gestione finanziaria, la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere effettuata prima del versamento degli anticipi. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A partire dal 16 ottobre 2011 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2011, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall’articolo 20 del medesimo regolamento.
Per quanto attiene ai pagamento per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell’80 % l’importo di cui al primo comma.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(2) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.