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Document 32011R0784

Regolamento di esecuzione (UE) n. 784/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011 , relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011 , di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

GU L 203 del 6.8.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/784/oj

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 784/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

relativa al versamento, a partire dal 16 ottobre 2011, di anticipi dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I di tale regolamento sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo. Tuttavia, l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a prevedere anticipi.

(2)

Nel 2011 in Europa, le condizioni meteorologiche avverse dall’inverno molto rude seguito da una primavera tardiva, cui hanno fatto seguito un’estrema siccità e temperature elevate, hanno causato seri danni alla produzione vegetale e foraggera. Di conseguenza gli agricoltori, e in particolar modo gli allevatori di bovini, hanno subito importanti rovesci finanziari. Queste difficoltà sono state amplificate dalla crisi finanziaria in essere che ha generato seri problemi di liquidità a molti agricoltori. Questa situazione già difficile è stata peggiorata dagli effetti sui mercati della diffusione del batterio E. coli che ha fatto precipitare la domanda e i prezzi degli ortofrutticoli. Per contribuire ad appianare queste difficoltà, è opportuno autorizzare il versamento di anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti previsti dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009. Per quanto attiene ai pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, è inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri ad aumentare fino a un massimo dell’80 % il versamento degli anticipi di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione (2).

(3)

Affinché siano contabilizzati nell’esercizio 2012, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2011. Nondimeno, ai fini di un’oculata gestione finanziaria, la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere effettuata prima del versamento degli anticipi.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 ottobre 2011 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2011, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall’articolo 20 del medesimo regolamento.

Per quanto attiene ai pagamento per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare fino a un massimo dell’80 % l’importo di cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.


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