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Document 32011R0758

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 758/2011 della Commissione, del 1 o agosto 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

    GU L 199 del 2.8.2011, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R1198

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/758/oj

    2.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 199/40


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 758/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 1o agosto 2011

    recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), fissa i limiti di dimensione economica delle aziende agricole per l’esercizio contabile 2010 e per gli esercizi successivi.

    (2)

    I cambiamenti strutturali verificatisi in Irlanda sono sfociati in una riduzione del numero delle aziende più piccole e del loro contributo alla produzione agricola complessiva; è pertanto superfluo tenerne conto negli studi che riguardano la parte più importante dell’attività agricola.

    (3)

    Nel caso della Francia, la struttura del settore agricolo nelle circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione non è rappresentata dal limite applicabile alla Francia nel suo insieme.

    (4)

    Pertanto, nel caso dell’Irlanda, è opportuno aumentare il limite portandolo a 8 000 EUR e, nel caso della Francia, è opportuno fissare a 15 000 EUR il limite delle circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione.

    (5)

    Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009, il numero complessivo di aziende contabili per l’Irlanda è stato fissato a 1 300. Questo numero non è stato più modificato dal 1982, malgrado la riduzione del numero di aziende in Irlanda e l’aumento delle dimensioni medie di queste ultime. Occorre quindi basarsi su un campione più ristretto di quello attualmente adoperato per ottenere un grado di rappresentatività soddisfacente.

    (6)

    Nel caso della Francia occorre tener conto dell’aggiunta delle nuove circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione e adeguare il numero di aziende contabili in ciascuna circoscrizione francese a livelli tali da garantire una rappresentatività soddisfacente del campione.

    (7)

    Nel caso dell’Ungheria la riduzione del numero di circoscrizioni deve essere presa in considerazione.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1291/2009.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1291/2009 è modificato come segue:

    1)

    L’articolo 2 è modificato come segue:

    a)

    il trattino relativo all’Irlanda è sostituito dal testo seguente:

    «—

    Irlanda: 8 000 EUR»;

    b)

    il trattino relativo alla Francia è sostituito dal testo seguente:

    «—

    Francia (ad eccezione della Guadalupa, della Martinica e della Riunione): 25 000 EUR

    Francia (unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione): 15 000 EUR»;

    2)

    l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

    (2)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14.


    ALLEGATO

    L’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 è modificato come segue:

    1)

    La riga relativa all’Irlanda è sostituita dal seguente testo:

    «380

    IRLANDA

    900»

    2)

    Le righe relative alla Francia sono sostituite dal seguente testo:

     

    «FRANCIA

    Nel 2012

    A partire dal 2013

    121

    Île-de-France

    200

    190

    131

    Champagne-Ardenne

    370

    370

    132

    Picardie

    270

    270

    133

    Haute-Normandie

    170

    170

    134

    Centre

    410

    410

    135

    Basse-Normandie

    240

    240

    136

    Bourgogne

    350

    340

    141

    Nord-Pas de Calais

    280

    280

    151

    Lorraine

    230

    230

    152

    Alsace

    200

    200

    153

    Franche-Comté

    210

    210

    162

    Pays de la Loire

    460

    460

    163

    Bretagne

    480

    480

    164

    Poitou-Charentes

    360

    360

    182

    Aquitaine

    550

    550

    183

    Midi-Pyrénées

    480

    480

    184

    Limousin

    220

    220

    192

    Rhône-Alpes

    480

    480

    193

    Auvergne

    370

    360

    201

    Languedoc-Roussillon

    430

    430

    203

    Provence-Alpes-Côte d’Azur

    430

    420

    204

    Corse

    170

    170

    205

    Guadeloupe

    65

    80

    206

    Martinique

    65

    80

    207

    La Réunion

    130

    160

     

    Totale Francia

    7 620

    7 640»

    3)

    Le righe relative all’Ungheria sono sostituite dal seguente testo:

     

    «UNGHERIA

     

    764

    Alföld

    1 016

    767

    Dunántúl

    675

    768

    Észak-Magyarország

    209

     

    Totale Ungheria

    1 900»


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