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Document 32011R0758
Commission Implementing Regulation (EU) No 758/2011 of 1 August 2011 amending Regulation (EU) No 1291/2009 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Regolamento di esecuzione (UE) n. 758/2011 della Commissione, del 1 o agosto 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
Regolamento di esecuzione (UE) n. 758/2011 della Commissione, del 1 o agosto 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
GU L 199 del 2.8.2011, p. 40–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R1198
2.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 758/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), fissa i limiti di dimensione economica delle aziende agricole per l’esercizio contabile 2010 e per gli esercizi successivi. |
(2) |
I cambiamenti strutturali verificatisi in Irlanda sono sfociati in una riduzione del numero delle aziende più piccole e del loro contributo alla produzione agricola complessiva; è pertanto superfluo tenerne conto negli studi che riguardano la parte più importante dell’attività agricola. |
(3) |
Nel caso della Francia, la struttura del settore agricolo nelle circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione non è rappresentata dal limite applicabile alla Francia nel suo insieme. |
(4) |
Pertanto, nel caso dell’Irlanda, è opportuno aumentare il limite portandolo a 8 000 EUR e, nel caso della Francia, è opportuno fissare a 15 000 EUR il limite delle circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione. |
(5) |
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009, il numero complessivo di aziende contabili per l’Irlanda è stato fissato a 1 300. Questo numero non è stato più modificato dal 1982, malgrado la riduzione del numero di aziende in Irlanda e l’aumento delle dimensioni medie di queste ultime. Occorre quindi basarsi su un campione più ristretto di quello attualmente adoperato per ottenere un grado di rappresentatività soddisfacente. |
(6) |
Nel caso della Francia occorre tener conto dell’aggiunta delle nuove circoscrizioni della Guadalupa, della Martinica e della Riunione e adeguare il numero di aziende contabili in ciascuna circoscrizione francese a livelli tali da garantire una rappresentatività soddisfacente del campione. |
(7) |
Nel caso dell’Ungheria la riduzione del numero di circoscrizioni deve essere presa in considerazione. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1291/2009. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1291/2009 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 è modificato come segue:
1) |
La riga relativa all’Irlanda è sostituita dal seguente testo:
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2) |
Le righe relative alla Francia sono sostituite dal seguente testo:
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3) |
Le righe relative all’Ungheria sono sostituite dal seguente testo:
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