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Document 32011R0657

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 180 del 8.7.2011, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; abrogato da 32011R0961

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/657/oj

    8.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 180/39


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 657/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2011

    che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

    (2)

    Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2).

    (3)

    Il 14 giugno 2011 la Commissione è stata informata del fatto che nelle foglie di tè verde originarie della prefettura di Shizuoka è stato rilevato un alto livello di cesio radioattivo. Questa rilevazione è stata confermata il 15 giugno 2011 da cinque altre rilevazioni di un alto livello di cesio radioattivo nelle foglie di tè verde originarie di tale prefettura, che non è una delle prefetture della zona colpita, per le quali è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione. In ragione di queste recenti rilevazioni, è opportuno includere nella zona colpita la prefettura di Shizuoka.

    (4)

    Da un numero significativo di campioni prelevati dalle autorità giapponesi da alimenti prodotti nelle prefetture di Niigata e Yamagata risulta che la produzione di alimenti per animali e prodotti alimentari in tali prefetture è stata colpita in misura molto limitata dall'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima, poiché nessuno dei campioni presentava livelli di radioattività non conformi, quasi tutti i campioni presentavano livelli di radioattività non rilevabili e solo alcuni campioni presentavano scarsi livelli di radioattività. È quindi opportuno escludere tali prefetture dalla zona all'interno della quale è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione.

    (5)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 297/2011, mantenendone inalterata la data di applicazione.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 297/2011 è modificato come segue:

    (1)

    all'articolo 2, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 che lasciano il Giappone dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

    (a)

    che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

    (b)

    che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, oppure

    (c)

    che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure

    (d)

    che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizoka, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere di queste prefetture, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

    4.   La dichiarazione di cui al paragrafo 3, quale stabilita nell'allegato I, è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente giapponese. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è accompagnata da un rapporto di analisi.»

    (2)

    L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

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