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Document 32011R0655

Regolamento di esecuzione (UE) n. 655/2011 del Consiglio, del 28 giugno 2011 , che abroga le misure antidumping relative alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

GU L 180 del 8.7.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/655/oj

8.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 655/2011 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

che abroga le misure antidumping relative alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 654/2008 del Consiglio (2), sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cumarina proveniente dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell’India, della Tailandia, dell’Indonesia o della Malaysia, e un impegno accettato di un produttore indiano (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd) (3).

1.2.   Motivazione del riesame

(2)

L’unico produttore noto di cumarina, che rappresentava l’industria dell’Unione nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, ha comunicato alla Commissione la decisione di sospendere la produzione di cumarina nell’Unione alla fine dell’agosto 2010.

1.3.   Apertura

(3)

Previa consultazione del comitato consultivo la Commissione ha pertanto avviato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), un riesame intermedio parziale limitato agli aspetti relativi al pregiudizio delle misure antidumping relative alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, quali estese alle importazioni di cumarina proveniente dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell’India, della Tailandia, dell’Indonesia o della Malaysia.

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato i produttori dell’Unione e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese dell’avvio dell’inchiesta di riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

1.4.   Prodotto oggetto del riesame

(5)

Il prodotto oggetto del riesame è la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese e classificata attualmente al codice NC ex 2932 21 00 («il prodotto interessato»).

2.   CONCLUSIONI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

L’inchiesta ha confermato che l’unico produttore dell’Unione del prodotto interessato ha definitivamente chiuso il proprio impianto ad agosto 2010.

(7)

La Commissione ritiene che il presente procedimento possa essere chiuso poiché dall’inchiesta di riesame non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(8)

La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione del prodotto interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping relative alle importazioni di cumarina, classificata attualmente al codice NC ex 2932 21 00 e originaria della Repubblica popolare cinese, quali estese alle importazioni di cumarina proveniente dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o no originaria dell’India, della Tailandia, dell’Indonesia o della Malaysia, sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 1 del 4.1.2005, pag. 15.

(4)  GU C 299 del 5.11.2010, pag. 4.


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