This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0644
Commission Implementing Regulation (EU) No 644/2011 of 1 July 2011 opening tendering procedure No 1/2011 EU for the sale of wine alcohol for new industrial uses
Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2011 della Commissione, del 1 °luglio 2011 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali, n. 1/2011 UE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2011 della Commissione, del 1 °luglio 2011 , recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali, n. 1/2011 UE
GU L 175 del 2.7.2011, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 175/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2011 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2011
recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali, n. 1/2011 UE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2) prevede che l’articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (3) continui ad applicarsi malgrado l’abolizione di tale regolamento. |
(2) |
L’articolo 128 del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede che le misure di cui al titolo III (meccanismi di mercato) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), continuino ad applicarsi malgrado l’abolizione di quest’ultimo regolamento se tali misure sono state avviate o intraprese prima del 1o agosto 2008. Parimenti, l’articolo 103 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (5) prevede che le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercatos (6), nella misura in cui si riferiscano a misure avviate anteriormente al 1o agosto 2008, continuino ad applicarsi anche in caso di abrogazione del regolamento (CE) n. 1623/2000. |
(3) |
Occorre smaltire scorte di alcole vinico costituite prima del 1o agosto 2008. Pertanto, a norma dell’articolo 128, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 e dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 555/2008, per la misura suddetta continuano ad applicarsi l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capo IV del regolamento (CE) n. 1623/2000. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce tra l’altro le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento. |
(5) |
A norma dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire una gara per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali per ridurre le scorte di alcole vinico unionale e consentire l’attuazione nell’Unione di progetti industriali di dimensioni limitate. L’alcole vinico unionale in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. |
(6) |
È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Con il presente regolamento, che costituisce un bando di gara ai sensi dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1623/2000, si procede alla vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali.
La gara reca il n. 01/2011 UE.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento cipriota e ungherese.
2. La vendita verte su un quantitativo di 61 834,8931 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell’allegato.
Articolo 2
La vendita avviene in conformità alle disposizioni degli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Articolo 3
1. Le offerte sono presentate presso la sede degli organismi d’intervento detentori dell’alcole oggetto dell’offerta, ai seguenti indirizzi:
|
Organismo d’intervento ungherese:
|
|
Organismo d’intervento cipriota:
|
2. Le offerte vanno poste in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 01/2011 UE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.
3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del terzo martedì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento.
4. Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.
Articolo 4
I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato a essere utilizzato come combustibile nelle caldaie e nei cementifici e a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di altri prodotti industriali, in particolare antigelo e detergenti.
Articolo 5
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.
L’organismo d’intervento fornisce qualsiasi informazione utile sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.
Articolo 6
La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(2) GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.
(3) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
(4) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(5) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.
(6) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
ALLEGATO
GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVI USI INDUSTRIALI, N. 01/2011 UE
Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell’alcole posto in vendita |
|||||||||||||||
Stato membro |
Ubicazione e contatto |
Numero delle cisterne/Numero delle partite |
Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol) |
Riferimento all’articolo del regolamento (CE) n. 1493/1999 |
Tipo di alcole |
Titolo alcolometrico (in % vol) |
|||||||||
Ungheria |
|
|
16 826,9197 |
29 + 30 |
greggio |
93-94,5 % |
|||||||||
|
16 129,0143 |
29 + 30 |
greggio |
93-94,5 % |
|||||||||||
|
|
4 503,8456 |
29 + 30 |
greggio |
93-94,5 % |
||||||||||
|
3 501,0925 |
29 + 30 |
greggio |
93-94,5 % |
|||||||||||
|
4 607,8723 |
29 + 30 |
greggio |
93-94,5 % |
|||||||||||
|
4 510,6906 |
29 + 30 |
greggio |
93-94,5 % |
|||||||||||
|
4 558,2781 |
29 + 30 |
greggio |
93-94,5 % |
|||||||||||
Totale |
|
54 637,7131 |
|
|
|
||||||||||
Cipro |
Wine Products Council (Zakaki, Limassol Cyprus) |
4 |
1 765,54 |
27 |
greggio |
94,23 % |
|||||||||
2 |
1 484,27 |
27 |
greggio |
92,75 % |
|||||||||||
3 |
1 229,23 |
27 |
greggio |
93,79 % |
|||||||||||
5 |
1 356,93 |
27 |
greggio |
93,03 % |
|||||||||||
6 |
1 361,21 |
27 |
greggio |
93,93 % |
|||||||||||
Totale |
|
7 197,18 |
|
|
|
||||||||||
Totale generale |
|
61 834,8931 |
|
|
|