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Document 32011R0617

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 617/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

    GU L 166 del 25.6.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/617/oj

    25.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 166/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 617/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 24 giugno 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 18,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione (3) definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (4). Tali metodi e disposizioni si applicano alle importazioni di determinati prodotti agricoli trasformati per determinarne gli elementi agricoli ridotti e per classificarli nella nomenclatura combinata.

    (2)

    A scopo di chiarezza, è necessario aggiornare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 900/2008 e adattarlo alle misure in esso previste.

    (3)

    Al fine di garantire un’applicazione coerente del regolamento (CE) n. 900/2008 è necessario prescrivere l’uso delle formule, delle procedure e dei metodi descritti nel medesimo per l’applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011 anche per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l’elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I, parte seconda, e nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (4)

    Al fine di garantire un’applicazione efficace del regolamento (CE) n. 900/2008 è necessario prescrivere l’uso dei metodi e delle procedure descritti nel medesimo per la classificazione di determinate merci che rientrano in alcuni codici NC ai fini dell’applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 anche per la classificazione di tali merci nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (5)

    Al fine di tener conto delle modifiche della nomenclatura combinata, è necessario adattare determinati riferimenti ai codici NC.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 900/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 900/2008 è così modificato:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Campo di applicazione

    Il presente regolamento prevede quanto segue:

    a)

    la metodologia e i metodi di analisi da usare per determinare il contenuto dei prodotti agricoli come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (5) o i rispettivi elementi specifici che si ritiene siano stati incorporati nelle merci importate come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1216/2009;

    b)

    i metodi di analisi necessari da usare per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda le importazioni di determinate merci, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione (6) o, in assenza di un metodo di analisi, la natura delle operazioni analitiche da eseguire o il principio di un metodo da applicare.

    2)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    è aggiunto il seguente titolo: «Calcolo dei tenori»;

    b)

    la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

    «Secondo le definizioni riportate nelle note 1, 2 e 3 dell’allegato III del regolamento (UE) n. 514/2011 e nelle note 1, 2 e 3 dell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, tabella 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 riguardanti il tenore di proteine del latte, il tenore di amido/glucosio e il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, si devono usare le formule, le procedure e i metodi a seguire:

    a)

    per l’applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011;

    b)

    per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l’elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I, parte seconda, e nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87:»;

    3)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    è aggiunto il seguente titolo: «Classificazione delle merci»;

    b)

    la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

    «Ai fini dell’applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 e dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, si usano i metodi e le procedure a seguire per la classificazione delle seguenti merci:»;

    c)

    i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.

    Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC 1704 10 10 e 1704 10 90 e da 1905 20 10 a 1905 20 90, la determinazione del tenore di saccarosio, compreso lo zucchero invertito espresso in saccarosio, è effettuata secondo il metodo HPLC (lo zucchero invertito espresso in saccarosio è calcolato come la somma di fruttosio e glucosio in parti uguali moltiplicata per 0,95).

    3.

    Per la classificazione delle merci che rientrano nei codici NC da 1806 10 15 a 1806 10 90, il tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è calcolato secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all’articolo 2, punto 2, del presente regolamento.»;

    4)

    all’articolo 4 è aggiunto il seguente titolo: «Bollettino di analisi»;

    5)

    all’articolo 5 è aggiunto il seguente titolo: «Disposizioni finali».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

    (2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (3)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.

    (4)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.

    (5)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.

    (6)  GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.»;


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