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Document 32011R0617
Commission Implementing Regulation (EU) No 617/2011 of 24 June 2011 amending Regulation (EC) No 900/2008 laying down the methods of analysis and other technical provisions necessary for the application of the arrangements for imports of certain goods resulting from the processing of agricultural products
Regolamento di esecuzione (UE) n. 617/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Regolamento di esecuzione (UE) n. 617/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
GU L 166 del 25.6.2011, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
25.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 617/2011 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regime d’importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 18,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione (3) definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (4). Tali metodi e disposizioni si applicano alle importazioni di determinati prodotti agricoli trasformati per determinarne gli elementi agricoli ridotti e per classificarli nella nomenclatura combinata. |
(2) |
A scopo di chiarezza, è necessario aggiornare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 900/2008 e adattarlo alle misure in esso previste. |
(3) |
Al fine di garantire un’applicazione coerente del regolamento (CE) n. 900/2008 è necessario prescrivere l’uso delle formule, delle procedure e dei metodi descritti nel medesimo per l’applicazione degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 514/2011 anche per la determinazione del tenore di materie grasse del latte, del tenore di proteine del latte, del tenore di amido/glucosio e del tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio allo scopo di scegliere l’elemento agricolo appropriato, i dazi addizionali sullo zucchero e i dazi addizionali sulla farina nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I, parte seconda, e nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(4) |
Al fine di garantire un’applicazione efficace del regolamento (CE) n. 900/2008 è necessario prescrivere l’uso dei metodi e delle procedure descritti nel medesimo per la classificazione di determinate merci che rientrano in alcuni codici NC ai fini dell’applicazione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 514/2011 anche per la classificazione di tali merci nel caso delle importazioni non preferenziali, come prescritto nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(5) |
Al fine di tener conto delle modifiche della nomenclatura combinata, è necessario adattare determinati riferimenti ai codici NC. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 900/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 900/2008 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Campo di applicazione Il presente regolamento prevede quanto segue:
|
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente titolo: «Bollettino di analisi»; |
5) |
all’articolo 5 è aggiunto il seguente titolo: «Disposizioni finali». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(3) GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8.
(4) GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.
(5) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10.
(6) GU L 138 del 26.5.2011, pag. 18.»;