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Document 32011R0603
Commission Implementing Regulation (EU) No 603/2011 of 20 June 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 603/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 603/2011 della Commissione, del 20 giugno 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 163 del 23.6.2011, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
23.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 603/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivi |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo concepito specificatamente per essere montato sull’apparecchiatura di segnalazione di un modello particolare di autoveicolo L’articolo ha la forma di due circuiti stampati interconnessi e assemblati contenenti ognuno componenti passivi (condensatori e resistenze) e attivi [diodi, diodi emettitori di luce (LED), transistor e circuiti integrati]. Uno dei due circuiti stampati è dotato di un’interfaccia per la connessione al sistema di illuminazione del veicolo. I LED forniscono la luce di segnalazione. (1) Cfr. immagine. |
8512 90 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8512, 8512 90 e 8512 90 90. Dato che l’articolo è composto da circuiti stampati assemblati (si vedano le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 8443 99 10 per gli assemblaggi elettronici), esso non soddisfa le condizioni per i dispositivi a semiconduttore e per i circuiti elettronici integrati (si veda la nota 8 del capitolo 85). Di conseguenza, è esclusa la classificazione alle voci 8541 e 8542. Dato che l’articolo non è completo, ma è specificatamente progettato per essere impiegato congiuntamente ad altri componenti, come la lente, nell’apparecchiatura di segnalazione di un autoveicolo, è esclusa la classificazione di cui al codice NC 8512 20 00. L’articolo pertanto deve essere classificato come parte di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione del tipo usato per gli autoveicoli di cui al codice NC 8512 90 90. |
(1) L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.