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Document 32011R0506

Regolamento di esecuzione (UE) n. 506/2011 della Commissione, del 23 maggio 2011 , che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 136 del 24.5.2011, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2011; abrogato da 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/506/oj

24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 506/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo il 25 marzo 2011 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2).

(3)

Il 12 maggio 2011 la Commissione è stata informata del fatto che nelle foglie di tè verde originarie della prefettura di Kanagawa è stato rilevato un alto livello di cesio radioattivo. Questa rilevazione è stata confermata il 13 maggio 2011 da tre altre rilevazioni di un alto livello di cesio radioattivo nelle foglie di tè verde originarie di tale prefettura, che non è una delle 12 prefetture della zona colpita, per le quali è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione. In ragione di queste recenti rilevazioni, è opportuno includere nella zona colpita, come tredicesima prefettura, la prefettura di Kanagawa.

(4)

È opportuno chiarire le disposizioni che si applicano ai prodotti provenienti dalla zona colpita ma originari di una regione situata al di fuori della zona colpita.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 297/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 297/2011 è così modificato:

1)

All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 che lasciano il Giappone dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono accompagnate da una dichiarazione attestante

che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, oppure

che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure

che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere delle suddette prefetture, ovunque siano stati sbarcati.»

2)

All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti del PIF o del PED effettuano controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 nell'ambito del presente regolamento, e controlli fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137, su almeno il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, e su almeno il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo e terzo trattino.»

3)

All'articolo 9, secondo comma, la data «30 giugno 2011» è sostituita da «30 settembre 2011».

4)

L'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

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