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Document 32011R0435

Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 118 del 6.5.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/435/oj

6.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 435/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (2).

(2)

Visto il ritardo registrato nell’avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, una proroga di un anno della fase di attuazione dei progetti consentirebbe di rispettare i programmi di lavoro e di portare a termine l’attuazione dei progetti su vasta scala.

(3)

Il regolamento (CE) n. 951/2007 deve essere pertanto opportunamente modificato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1638/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2015. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(2)   GU L 210 del 10.8.2007, pag. 10.


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