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Document 32011R0409

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari

    GU L 108 del 28.4.2011, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/409/oj

    28.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 108/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 409/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per le restituzioni all’esportazione relativamente al burro naturale in blocchi di cui al codice ex ex 0405 10 19 9700, al butteroil in contenitori di cui al codice ex ex 0405 90 10 9000 e al latte scremato in polvere di cui al codice ex ex 0402 10 19 9000 e stabilisce le norme per la procedura. In particolare, esso prevede i periodi di gara per la presentazione delle offerte.

    (2)

    Per affrontare più efficacemente il deterioramento del mercato lattiero verificatosi all’inizio del 2009, il regolamento (CE) n. 619/2008 è stato modificato al fine di prevedere due periodi di gara al mese. La situazione del mercato è in seguito considerevolmente migliorata e consente ora di ristabilire a uno al mese il numero dei periodi di gara.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 619/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 619/2008, la frase introduttiva del terzo comma è sostituita dalla seguente:

    «Ciascun periodo di gara finisce alle ore 13.00 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.


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