EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0407

Regolamento (UE) n. 407/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 108 del 28.4.2011, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. impl. da 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/407/oj

28.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/13


REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (Accordo del 1958 riveduto).

(2)

Con la decisione 97/836/CE l’Unione ha altresì aderito ai regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 e 102.

(3)

Con la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 110 concernente i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione e i veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici di tipo omologato per l’utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione.

(4)

Con la decisione 2000/710/CE del Consiglio (3), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 67 concernente l’omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione.

(5)

Con la decisione del Consiglio del 7 novembre 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 112 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED.

(6)

Con la decisione 2001/395/CE del Consiglio (4), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 13 H concernente l’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura.

(7)

Con la decisione 2001/505/CE del Consiglio (5), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 105 concernente l’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione.

(8)

Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 116 relativo a prescrizioni uniformi concernenti la protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e al regolamento UNECE n. 118 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti il comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore.

(9)

Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 121 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori e al regolamento UNECE n. 122 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento.

(10)

Con la decisione 2005/614/CE del Consiglio (6), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 94 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e al regolamento UNECE n. 95 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale.

(11)

Con la decisione 2006/364/CE del Consiglio (7), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 123 concernente l’omologazione dei sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli.

(12)

Con la decisione 2006/444/CE del Consiglio (8), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 55 recante disposizioni concernenti l’omologazione dei componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli.

(13)

Con la decisione 2006/874/CE del Consiglio (9), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 107 sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione.

(14)

Con la decisione 2007/159/CE del Consiglio (10), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 125 concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente.

(15)

Con la decisione 2009/433/CE del Consiglio (11), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina.

(16)

In conformità della direttiva 2007/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (12), i costruttori di veicoli che chiedono l’omologazione dei loro sistemi, componenti o entità tecniche possono scegliere se conformarsi alle disposizioni delle pertinenti direttive o a quelle dei corrispondenti regolamenti UNECE. La maggior parte delle disposizioni delle direttive concernenti le parti di veicoli sono tratte dai corrispondenti regolamenti UNECE. I regolamenti UNECE sono costantemente modificati per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e le direttive devono essere regolarmente aggiornate per mantenerle allineate al contenuto dei corrispondenti regolamenti UNECE. Per evitare questa duplicità, il gruppo di alto livello CARS 21 ha raccomandato la sostituzione di varie direttive con i corrispondenti regolamenti UNECE.

(17)

La possibilità di applicare in via obbligatoria i regolamenti UNECE ai fini dell’omologazione CE dei veicoli e di sostituire la legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE è prevista dalla direttiva 2007/46/CE. Secondo il regolamento (CE) n. 661/2009, l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE applicabili in via obbligatoria è da considerarsi un’omologazione CE ai sensi di tale regolamento e delle relative misure di attuazione.

(18)

La sostituzione della legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE permette di evitare la duplicità non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. Inoltre, un’omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale faciliterà l’accesso al mercato dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto e rafforzerà la competitività dell’industria dell’Unione.

(19)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 prevede pertanto l’abrogazione di varie direttive concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, che, ai fini dell’omologazione CE a norma di tale regolamento, devono essere sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE.

(20)

Per questa ragione, è opportuno includere i regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, in cui sono elencati i regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria.

(21)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(22)

I regolamenti UNECE elencati nell’allegato del presente regolamento devono applicarsi con decorrenza dalle date indicate all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 4, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati dal 1o novembre 2012.

2.   Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9 (13), si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria M1.

3.   Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 (14), o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1.

4.   Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità.

Articolo 3

1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 4, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi e dei loro rimorchi e della vendita e della messa in servizio dei nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche ad essa destinati dal 1o novembre 2014.

2.   Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi della categoria N1.

3.   Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 2 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità

Articolo 4

1.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00 (15), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica dal 1o maggio 2011 di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

2.   Con effetto dal 1o gennaio 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi.

3.   Con effetto dal 4 dicembre 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 01 (16), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

(3)  GU L 290 del 17.11.2000, pag. 29.

(4)  GU L 139 del 23.5.2001, pag. 14.

(5)  GU L 183 del 6.7.2001, pag. 33.

(6)  GU L 217 del 22.8.2005, pag. 1.

(7)  GU L 135 del 23.5.2006, pag. 12.

(8)  GU L 181 del 4.7.2006, pag. 53.

(9)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 45.

(10)  GU L 69 del 9.3.2007, pag. 37.

(11)  GU L 144 del 9.6.2009, pag. 24.

(12)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(13)  GU L 230 del 31.8.2010, pag. 1.

(14)  GU L 297 del 13.11.2010, pag. 1.

(15)  GU L 45 del 14.2.2009, pag. 17.

(16)  GU L 57 del 2.3.2011, pag. 54.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria

Numero del regolamento

Oggetto

Serie di modifiche

Rif. GU

Applicabilità

1

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1

Serie di modifiche 02

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1.

M, N (1)

3

Catadiottri per veicoli a motore

Supplemento 10 alla serie di modifiche 02

GU L 31 del 31.1.2009, pag. 1.

M, N, O

4

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento

GU L 31 del 31.1.2009, pag. 35.

M, N, O

6

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 19 alla serie di modifiche 01

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 40.

M, N, O

7

Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 16 alla serie di modifiche 02

GU L 148 del 12.6.2010, pag. 1.

M, N, O

8

Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

Serie di modifiche 05

rettifica 1 della revisione 4

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71.

M, N (1)

10

Compatibilità elettromagnetica

Serie di modifiche 03

GU L 116 dell’8.5.2010, pag. 1.

M, N, O

11

Serrature e componenti di blocco delle porte

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 1.

M1, N1

12

Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto

Supplemento 3 alla serie di modifiche 03

GU L 165 del 26.6.2008, pag. 11.

M1, N1

13

Frenatura dei veicoli di categoria M, N e O

Supplemento 5 alla serie di modifiche 10

rettifiche 1 e 2 della revisione 6

supplemento 3 alla serie di modifiche 11

GU L 257 del 30.9.2010, pag. 1

GU L 297 del 13.11.2010, pag. 183.

M, N, O (2)

13-H

Frenatura delle autovetture

Supplemento 9 alla versione originale del regolamento

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 1.

M1, N1  (3)

14

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Supplemento 2 alla serie di modifiche 06

GU L 321 del 6.12.2007, pag. 1.

M, N

16

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix

Supplemento 17 alla serie di modifiche 04

GU L 313 del 30.11.2007, pag. 58.

M, N

17

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Serie di modifiche 08

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81.

M, N

18

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Supplemento 2 alla serie di modifiche 03

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 113.

M, N

20

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (H4)

Serie di modifiche 03

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170.

M, N (1)

21

Finiture interne

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32.

M1

23

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 15 alla versione originale del regolamento

GU L 148 del 12.6.2010, pag. 34.

M, N, O

25

Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Serie di modifiche 04

rettifica 2 della revisione 1

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 1.

M, N

26

Sporgenze esterne

Supplemento 1 alla serie di modifiche 03

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27.

M1

28

Segnalatori e segnali acustici

Supplemento 3 alla versione originale del regolamento

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 1.

M, N

31

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi

Supplemento 7 alla serie di modifiche 02

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 15.

M, N

34

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburanti liquidi)

Supplemento 2 alla serie di modifiche 02

GU L 194 del 23.7.2008, pag. 14.

M, N, O

37

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Supplemento 34 alla serie di modifiche 03

GU L 297 del 13.11.2010, pag. 1.

M, N, O

38

Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento

rettifica 1 del supplemento 12

GU L 148 del 12.6.2010, pag. 55.

M, N, O

39

Tachimetro e sua installazione

Supplemento 5 alla versione originale del regolamento

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 40.

M, N

43

Materiali per vetrature di sicurezza

Supplemento 12 alla versione originale del regolamento

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 119.

M, N, O

44

Dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli («sistema di ritenuta per bambini»)

Serie di modifiche 04

rettifica 3 della revisione 2

GU L 306 del 23.11.2007, pag. 1.

M, N

46

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Supplemento 4 alla serie di modifiche 02

rettifica 1 del supplemento 4 alla serie 02

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 211.

M, N

48

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Serie di modifiche 04

GU L 135 del 23.5.2008, pag. 1.

M, N, O

55

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Supplemento 1 alla serie di modifiche 01

GU L 227 del 28.8.2010, pag. 1.

M, N, O

58

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Serie di modifiche 02

GU L 232 del 30.8.2008, pag. 13.

N2, N3, O3, O4

61

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 1.

N

66

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Serie di modifiche 02

GU L 84 del 30.3.2011, pag. 1.

M2, M3

67

Veicoli a motore che utilizzano GPL

Supplemento 7 alla serie di modifiche 01

GU l 72 del 14.3.2008, pag. 1.

M, N

73

Protezione laterale dei veicoli industriali

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 49.

N2, N3, O3, O4

77

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Supplemento 12 alla versione originale del regolamento

GU L 130 del 28.5.2010, pag. 1.

M, N

79

Sterzo

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

GU L 137 del 27.5.2008, pag. 25.

M, N, O

80

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

rettifica 1 della serie di modifiche 01

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 18.

M2, M3

87

Luci di marcia diurna per autoveicoli

Supplemento 14 alla versione originale del regolamento

rettifica 1 della revisione 2

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 46.

M, N

89

Limitazione della velocità dei veicoli

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 158 del 19.6.2007, pag. 1.

M, N

90

Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi

Supplemento 11 alla serie di modifiche 01

GU L 130 del 28.5.2010, pag. 19.

M, N, O

91

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Supplemento 11 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 69.

M, N, O

93

Dispositivi di protezione antincastro anteriore e loro installazione; protezione antincastro anteriore

Versione originale del regolamento

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 56.

N2, N3

94

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Supplemento 3 alla serie di modifiche 01

rettifica 2 della serie di modifiche 01

rettifica 1 della revisione 1

GU L 130 del 28.5.2010, pag. 50.

M1

95

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Supplemento 1 alla serie di modifiche 02

GU L 313 del 30.11.2007, pag. 1.

M1, N1

97

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Revisione 1 — Modifica 1

GU L 351 del 30.12.2008, pag. 1.

M1, N1

98

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica per veicoli a motore

Supplemento 13 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 92.

M, N

99

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

Supplemento 5 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 151.

M, N

100

Sicurezza elettrica

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

Serie di modifiche 01

GU L 45 del 14.2.2009, pag. 17.

GU L 57 del 2.3.2011, pag. 54.

M, N

102

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Versione originale del regolamento

GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44.

N2, N3, O3, O4

105

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Supplemento 1 alla serie di modifiche 04

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 253.

N, O

107

Veicoli delle categorie M2 e M3

Serie di modifiche 03

GU L 255 del 29.9.2010, pag. 1.

M2, M3

110

Componenti specifici per GNC

Supplemento 6 alla versione originale del regolamento

GU L 72 del 14.3.2008, pag. 113.

M, N

112

Proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Supplemento 12 alla versione originale del regolamento

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 264.

M, N

116

Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 181.

M1, N1

118

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento originale

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 263.

M3

121

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Supplemento 3 alla versione originale del regolamento

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 290.

M, N

122

Impianti di riscaldamento dei veicoli delle categorie M, N e O

Supplemento 1 alla versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231.

M, N, O

123

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli

Supplemento 4 alla versione originale del regolamento

GU L 222 del 24.8.2010, pag. 1.

M, N

125

Campo di visibilità anteriore

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento

GU L 200 del 31.7.2010, pag. 38.

M1


(1)  I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l’omologazione CE dei veicoli nuovi.

(2)  Compresi, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1 e dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi della categoria N1, i requisiti relativi al controllo antiribaltamento e al controllo direzionale di cui al suo allegato 21.

(3)  Compresi, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli delle categorie N1 e M1 e dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi delle categorie N1 e M1, i requisiti di cui al suo allegato 9.»


Top