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Document 32011R0364
Commission Regulation (EU) No 364/2011 of 13 April 2011 amending Annex I to Commission Regulation (EC) No 798/2008 and amending Commission Regulation (EC) No 1291/2008 as regards a control programme for Salmonella in certain poultry and eggs in Croatia in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and correcting Commission Regulations (EU) No 925/2010 and (EU) No 955/2010 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 364/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione per quanto concerne un programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Croazia a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 364/2011 della Commissione, del 13 aprile 2011 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione per quanto concerne un programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Croazia a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 100 del 14.4.2011, p. 30–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
14.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/30 |
REGOLAMENTO (UE) N. 364/2011 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2011
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione per quanto concerne un programma di controllo della salmonella in alcuni tipi di pollame e uova in Croazia a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (3), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (4), fissa le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di tali prodotti. Detto regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati possano essere importati e transitare nell’Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al suo allegato I, parte 1. |
(2) |
La definizione di uova di cui al punto 5.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5) non comprende le uova cotte, che sono invece incluse nella definizione di ovoprodotti di cui al punto 7.3 dell’allegato I del medesimo regolamento. Di conseguenza, nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è opportuno riportare il codice appropriato per le uova cotte, che è 04.07, del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. |
(3) |
Quando ovoprodotti che rientrano nel codice SA 04.07 originari di una zona oggetto di restrizioni di polizia sanitaria sono importati nell’Unione, è necessario che siano stati sottoposti a un trattamento appropriato ai fini dell’inattivazione degli agenti patogeni. A tal fine, è opportuno considerare alcuni trattamenti per gli ovoprodotti raccomandati nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) quali standard per il commercio internazionale ed includerli nell’attestato di polizia sanitaria di cui alla parte II del modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti. |
(4) |
Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce norme relative al controllo della salmonella in differenti popolazioni di pollame nell’Unione. Esso dispone che l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell’Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati da detto regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella in atto negli Stati membri. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 (6), approva i programmi presentati dalla Croazia l’11 marzo 2008 per il controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova. |
(7) |
I programmi di controllo presentati dalla Croazia l’11 marzo 2008 forniscono anche le garanzie richieste dal regolamento (CE) n. 2160/2003 per il controllo della salmonella in tutti gli altri gruppi di Gallus gallus. Anche tali programmi vanno pertanto approvati. Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1291/2008. |
(8) |
È quindi opportuno modificare la voce relativa alla Croazia nell’elenco di cui alla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, così da tener conto dell’approvazione dei programmi di controllo della salmonella per tutti i gruppi di Gallus gallus. |
(9) |
Con la decisione 2007/843/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di pollame e uova da cova (7), è stato approvato il programma di controllo presentato dalla Tunisia per la lotta alla salmonella nei gruppi di galline da riproduzione, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003. In tale decisione, modificata dalla decisione 2011/238/UE della Commissione (8), il programma presentato dalla Tunisia è stato soppresso perché tale paese terzo lo ha sospeso. È dunque opportuno modificare la voce relativa alla Tunisia nell’elenco di cui alla parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 così da tener conto di tale soppressione. |
(10) |
I regolamenti (CE) n. 798/2008 e (CE) n. 1291/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(11) |
Il regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell’Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, (9) contiene un errore palese alla voce relativa a Israele (IL-2), nella colonna 7 della tabella dell’allegato II. È opportuno che tale errore sia corretto e che il regolamento corretto si applichi dalla data di entrata in vigore del medesimo. |
(12) |
Il regolamento (UE) n. 955/2010 della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle, (10) contiene un errore nel modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all’allegato del medesimo. L’errore riguarda la voce «Tipo di trattamento», che è stata erroneamente inserita nella parte I (Informazioni relative alla partita), nel riquadro I.28 di tale certificato. La voce «Tipo di trattamento» non si applica alle carni di pollame e va dunque soppressa dal modello di certificato. È necessario correggere tale errore. |
(13) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all’industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle prescrizioni applicabili in tema di certificazione veterinaria in seguito alla rettifica del regolamento (UE) n. 955/2010. |
(14) |
Occorre pertanto rettificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 925/2010 e (UE) n. 955/2010. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1291/2008
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
I programmi di controllo presentati dalla Croazia alla Commissione l’11 marzo 2008 in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella in tutti i gruppi di Gallus gallus.»
Articolo 3
Rettifica del regolamento (UE) n. 925/2010
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 925/2010, la voce relativa a Israele (IL-2), colonna 7, è corretta come segue:
a) |
nella riga dei modelli di certificati veterinari «BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP», la data «1.5.2010» è sostituita dalla lettera «A»; |
b) |
nella riga del modello di certificato veterinario «WGM», la lettera «A» è soppressa. |
Articolo 4
Rettifica del regolamento (UE) n. 955/2010
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 955/2010, alla lettera a), del riquadro I.28, della parte I, del modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU), la dicitura «Tipo di trattamento» è soppressa.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.
Tuttavia, l’articolo 3 si applica dal 5 novembre 2010 e l’articolo 4 si applica dal 1o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(4) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(6) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 22.
(7) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.
(8) Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1.
(10) GU L 279 del 23.10.2010, pag. 3.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
a) |
la parte 1 è così modificata:
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b) |
nella parte 2, il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) è sostituito dal seguente: «Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)
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