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Document 32011R0334

    Regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 94 del 8.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/334/oj

    8.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 94/12


    REGOLAMENTO (UE) N. 334/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 7 aprile 2011

    recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le restrizioni applicate al trasporto di liquidi, aerosol e gel da parte di passeggeri di voli provenienti da paesi terzi in transito negli aeroporti dell’Unione creano alcune difficoltà operative in questi aeroporti e sono fonte di disagi per i passeggeri interessati.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), prevede deroghe per consentire il trasporto da parte di passeggeri di liquidi, aerosol e gel acquistati in determinati aeroporti di paesi terzi. Tali deroghe scadono il 29 aprile 2011.

    (3)

    Le suddette deroghe hanno facilitato e reso più agevoli le operazioni di transito relative ai passeggeri di voli provenienti da paesi terzi che transitano negli aeroporti dell’Unione e che trasportano liquidi, aerosol e gel, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza. A condizione che le condizioni alle quali le suddette deroghe sono state concesse continuino ad essere ottemperate negli aeroporti di paesi terzi in questione, tali agevolazioni dovrebbero essere mantenute.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (3) deve pertanto essere modificato in tal senso.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

    (2)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 12.

    (3)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010, capitolo 4, il punto 4.1.3.4, lettera g), è sostituito dal testo seguente:

    «g)

    sono stati acquistati in uno degli aeroporti ubicati nei paesi terzi di cui all’appendice 4-D, purché il LAG sia confezionato in uno STEB che dimostri in modo soddisfacente che l’acquisto è avvenuto nell’area lato volo dell’aeroporto in questione e nel corso delle 36 ore immediatamente precedenti. Le deroghe previste in questo punto scadono il 29 aprile 2013.»


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