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Document 32011R0314

    Regolamento (UE) n. 314/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 86 del 1.4.2011, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/314/oj

    1.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 86/57


    REGOLAMENTO (UE) N. 314/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2011

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (Codice NC)

    Motivi

    (1)

    (2)

    (3)

    Un apparecchio dalle dimensioni di circa 26 × 8 × 11 cm denominato «termocamera ad infrarossi», destinato alla cattura di immagini di radiazioni infrarosse grazie ad un microbolometro. L’apparecchio permette di visualizzare le immagini in più colori, ognuno dei quali rappresenta una diversa temperatura.

    L’apparecchio comprende:

    un obiettivo estraibile,

    un microbolometro dalla risoluzione di 160 × 120 pixel in grado di misurare temperature comprese tra i – 20 °C e i 250 °C,

    un display a colori a cristalli liquidi (LCD) dalla risoluzione di 320 × 240 pixel e largo, in diagonale, circa 7 cm (2,5 pollici),

    una memoria in grado di immagazzinare fino a 200 immagini in formato JPEG.

    Il microbolometro, un sensore termico usato nella termocamera come rilevatore, procura immagini da 19 200 pixel, ognuno dei quali è la risultante di una diversa temperatura rilevata.

    La visualizzazione delle immagini in più colori permette di distinguere le diverse temperature rilevate. La scala verticale mostra la temperatura ai due estremi di un determinato intervallo e il corrispondente spettro cromatico.

    L’apparecchio è inoltre in grado di misurare la temperatura di un punto specifico e di mostrarne i risultati su una scala termica.

    L’apparecchio è usato ai fini della manutenzione preventiva per rilevare difetti di costruzione, di isolamento o perdite di calore.

    9025 19 20

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9025, 9025 19 e 9025 19 20.

    L’apparecchio è in grado di misurare la temperatura e di esprimere i valori misurati sotto forma di cifre, funzione che rientra nella voce 9025. Ne è pertanto esclusa la classificazione sotto la voce 8525 quale apparecchio fotografico (cfr. anche le note esplicative della NC relative alla voce 8525).

    Poiché l’apparecchio non è concepito per misurare o controllare quantità di calore ma per rilevare il livello di radiazioni infrarosse (misurazione della temperatura), ne è esclusa la classificazione sotto la voce 9027.

    Il prodotto deve pertanto essere classificato sotto il codice NC 9025 19 20 come termometro.


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