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Document 32011R0213

    Regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011 , recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 59 del 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

    4.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 59/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 213/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 2011

    recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 11, secondo comma, e l'articolo 26, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Austria ha chiesto di inserire nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE dieci programmi di formazione in assistenza sanitaria. Questi programmi di formazione sono regolamentati dal «Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgaben-Verordnung» (GuK-SV BGBl II Nr. 452/2005) e dal «Gesundheits- und Krankenpflege Lehr- und Führungsaufgaben Verordnung» (GuK-LFV BGBl II Nr. 453/2005).

    (2)

    Dato che questi programmi di formazione austriaci sono di livello equivalente a quello di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva 2005/36/CE, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e di funzioni, si giustifica il loro inserimento nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE, ai sensi dell'articolo 11, lettera c), punto i), della medesima direttiva.

    (3)

    Il Portogallo ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in oncologia medica.

    (4)

    L'oncologia medica intende offrire un trattamento sistemico del cancro. Grazie ai progressi scientifici negli ultimi dieci anni ci sono stati grandi cambiamenti nel trattamento dei pazienti oncologici. La specializzazione medica in oncologia medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia l'oncologia medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.

    (5)

    Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato, il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in oncologia medica è di 5 anni.

    (6)

    La Francia ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in genetica medica.

    (7)

    La genetica medica è una specializzazione che si è affermata in risposta al rapido sviluppo delle conoscenze nel settore della genetica e all'importanza acquisita da questa disciplina in numerose aree specialistiche, come l'oncologia, la medicina prenatale, la pediatria e il trattamento delle malattie croniche. La genetica medica svolge un ruolo sempre più importante nello screening e nella prevenzione di numerose patologie. La specializzazione medica in genetica medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia, la genetica medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.

    (8)

    Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in genetica medica è di 4 anni.

    (9)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE sono modificati nel modo indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


    ALLEGATO

    Gli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE sono così modificati:

    1.

    Al punto 1 dell'allegato II, sotto «in Austria», è aggiunto quanto segue:

    «—

    formazione specialistica in puericultura (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

    formazione specialistica in assistenza infermieristica psichiatrica (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

    formazione specialistica in cure intensive (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

    formazione specialistica in cure intensive pediatriche (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

    formazione specialistica in assistenza all'anestesia (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

    formazione specialistica in assistenza infermieristica in emodialisi, (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

    formazione specialistica in assistenza infermieristica in sala operatoria (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

    formazione specialistica in igiene ospedaliera (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

    formazione specialistica alla didattica nel settore dell'assistenza sanitaria e infermieristica (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

    formazione specialistica alla dirigenza nel settore dell'assistenza sanitaria e infermieristica (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

    ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva minima di tredici anni e sei mesi-quattordici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale, seguiti da tre anni di formazione di base in un istituto pubblico superiore di assistenza sanitaria e infermieristica e da sei a dodici mesi di formazione specialistica in un'area specifica, o nel campo della didattica o della dirigenza.»

    2.

    All'allegato V, punto 5.1.3 è aggiunta la seguente tabella:

    «Stato

    Oncologia medica

    Durata minima della specializzazione: 5 anni

    Genetica medica

    Durata minima della specializzazione: 4 anni

    Denominazione

    Denominazione

    Belgique/België/ Belgien

    Oncologie médicale/ Medische oncologie

     

    България

    Медицинска онкология

    Медицинска генетика

    Česká republika

    Klinická onkologie

    Lékařská genetika

    Danmark

     

    Klinisk genetik

    Deutschland

     

    Humangenetik

    Eesti

     

    Meditsiinigeneetika

    Ελλάς

    Παθολογική Ογκολογία

     

    España

     

     

    France

    Oncologie

    Génétique médicale

    Ireland

    Medical oncology

    Clinical genetics

    Italia

    Oncologia medica

    Genetica medica

    Κύπρος

    Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

     

    Latvija

    Onkoloģija – ķīmijterapija

    Medicīnas ģenētika

    Lietuva

    Chemoterapinė onkologija

    Genetika

    Luxembourg

    Oncologie médicale

    Médecine génétique

    Magyarország

    Klinikai onkológia

    Klinikai genetika

    Malta

     

     

    Nederland

     

    Klinische genetica

    Österreich

     

    Medizinische Genetik

    Polska

    Onkologia kliniczna

    Genetyka kliniczna

    Portugal

    Oncologia médica

    Genética médica

    România

    Oncologie medicala

    Genetica medicala

    Slovenija

    Internistična onkologija

    Klinična genetika

    Slovensko

    Klinická onkológia

    Lekárska genetica

    Suomi/Finland

     

    Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

    Sverige

     

     

    United Kingdom

    Medical oncology

    Clinical genetics»


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