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Document 32011R0202

    Regolamento (UE) n. 202/2011 della Commissione, del 1 °marzo 2011 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca

    GU L 57 del 2.3.2011, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/202/oj

    2.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/10


    REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2011

    recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 12, paragrafo 5, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 52,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca quali definiti all’articolo 2 dello stesso. L’allegato I del suddetto regolamento reca l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e va modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi, di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    (2)

    I prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca sono inoltre elencati nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (2), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per evitare inutili duplicazioni, è opportuno elencare i prodotti in questione unicamente nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sopprimere pertanto l’allegato XIII del regolamento (CE) 1010/2009.

    (3)

    Il titolo I del regolamento (CE) n. 1010/2009 stabilisce disposizioni relative alle ispezioni di pescherecci dei paesi terzi da effettuare nei porti degli Stati membri. È necessario adeguare dette disposizioni all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). Tale adeguamento comporta l’inclusione di informazioni specifiche nei moduli da utilizzare per la notifica preventiva di arrivi in porto e l’inserimento di criteri specifici nei parametri stabiliti per le ispezioni in porto.

    (4)

    L’allegato V del regolamento (CE) n. 1010/2009 reca un elenco di sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008. È opportuno che detto allegato faccia riferimento al programma di documentazione delle catture di tonno rosso dell’ICCAT, istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009

    Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:

    1)

    All’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera u):

    «u)

    peschereccio cui è stata rifiutata l’autorizzazione a entrare in porto o a utilizzare le relative infrastrutture, in conformità all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)»;

    2)

    gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dall’allegato II del presente regolamento;

    3)

    nell’allegato V, parte I, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «—

    Programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

    4)

    l’allegato XIII è soppresso.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

    (3)  GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1»;


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di “prodotti della pesca” stabilita all’articolo 2, punto 8

    ex Capitolo 3

    ex 1604

    ex 1605

    Prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve

    ex Capitolo 3

    ex 1604

    Fegati, uova e lattimi, lingue, guance, teste e pinne

    0301 10 (1)

    Pesci ornamentali, vivi

    ex 0301 91

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci

    ex 0301 92 00

    Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci

    0301 93 00

    Carpe, vive

    ex 0301 99 11

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci

    0301 99 19

    Altri pesci di acqua dolce, vivi

    ex 0302 11

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    ex 0302 12 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0302 19 00

    Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0302 66 00

    Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    0302 69 11

    Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0302 69 15

    Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0302 69 18

    Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    ex 0303 11 00

    Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 19 00

    Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 21

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    ex 0303 22 00

    Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 29 00

    Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci

    ex 0303 76 00

    Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci

    0303 79 11

    Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0303 79 19

    Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

    0304 19 01

    Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (Lates niloticus)

    0304 19 03

    Filetti, freschi o refrigerati, di pangasio (Pangasius spp.)

    ex 0304 19 13

    Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0304 19 15

    Filetti, freschi o refrigerati, della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci

    ex 0304 19 17

    Filetti, freschi o refrigerati, di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci

    0304 19 18

    Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce

    0304 19 91

    Altra carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di pesci di acqua dolce

    0304 29 01

    Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus)

    0304 29 03

    Filetti congelati di pangasio (Pangasius spp.)

    0304 29 05

    Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.)

    ex 0304 29 13

    Filetti congelati di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0304 29 15

    Filetti congelati di Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci

    ex 0304 29 17

    Filetti congelati di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci

    0304 29 18

    Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce

    0304 99 21

    Altra carne di pesci (anche tritata), congelata, di pesci di acqua dolce

    0305 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all’alimentazione umana

    ex 0305 30 30

    Filetti, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci

    ex 0305 30 90

    Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce

    ex 0305 41 00

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci

    ex 0305 49 45

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci

    ex 0305 49 50

    Anguille (Anguilla spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci

    ex 0305 49 80

    Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti

    ex 0305 59 80

    Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati

    ex 0305 69 50

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci

    ex 0305 69 80

    Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati

    0306 19 10

    Gamberi, congelati

    ex 0306 19 90

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, congelati, atti all’alimentazione umana

    ex 0306 21 00

    Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ornamentali

    ex 0306 22 10

    Astici (Homarus spp.), ornamentali, vivi

    ex 0306 23 10

    Gamberetti della famiglia Pandalidae, ornamentali, vivi

    ex 0306 23 31

    Gamberetti grigi del genere Crangon, ornamentali, vivi

    ex 0306 23 90

    Altri gamberetti, ornamentali, vivi

    ex 0306 24

    Granchi, ornamentali, vivi

    0306 29 10

    Gamberi, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, secchi, salati o in salamoia

    ex 0306 29 30

    Scampi (Nephrops norvegicus), ornamentali, vivi

    ex 0306 29 90

    Altri crostacei ornamentali, vivi

    ex 0306 29 90

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, non congelati, atti all’alimentazione umana

    0307 10

    Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

    0307 21 00

    Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati

    0307 29

    Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati

    0307 31

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), vivi, freschi o refrigerati

    0307 39

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati

    ex 0307 41

    Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), ornamentali

    ex 0307 51

    Polpi o piovre (Octopus spp.), ornamentali

    0307 60 00

    Lumache, diverse da quelle di mare, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia

    ex 0307 91 00

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10a 0307 60 00, esclusi Illex spp., seppie della specie Sepia pharaonis e lumache di mare della specie Strombus, vivi (non ornamentali), freschi o refrigerati

    0307 99 13

    Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae, congelate

    0307 99 15

    Meduse (Rhopilema spp.), congelate

    ex 0307 99 18

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10a 0307 60 00e da 0307 99 11a 0307 99 15, escluse le seppie della specie Sepia pharaonis le lumache di mare della specie Strombus, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana, congelati

    ex 0307 99 90

    Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10a 0307 60 00, esclusi Illex spp., seppie della specie Sepia pharaonis lumache di mare della specie Strombus, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia

    ex 1604 11 00

    Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati

    ex 1604 19 10

    Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati

    ex 1604 20 10

    Salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)

    ex 1604 20 30

    Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)

    ex 1604 19 91

    Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell’olio, congelati

    1604 30 90

    Succedanei del caviale

    ex 1605 40 00

    Preparazioni e conserve di gamberi

    1605 90

    Altri molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati,


    (1)  Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009).»


    ALLEGATO II

    «

    ALLEGATO IIA

    Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

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    ALLEGATO IIB

    Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 2

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