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Document 32011R0158

    Regolamento (UE) n. 158/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [ «Špekáčky» / «Špekačky» (STG)]

    GU L 47 del 22.2.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/158/oj

    22.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 158/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 21 febbraio 2011

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Špekáčky»/«Špekačky», presentata congiuntamente dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata.

    (3)

    Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

    (2)  GU C 94 del 14.4.2010, pag. 18.


    ALLEGATO

    Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

    Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

    REPUBBLICA CECA

    Špekáčky (STG)

    SLOVACCHIA

    Špekačky (STG)


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