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Document 32011R0158
Commission Regulation (EU) No 158/2011 of 21 February 2011 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed ( ‘Špekáčky’ / ‘Špekačky’ (TSG))
Regolamento (UE) n. 158/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [ «Špekáčky» / «Špekačky» (STG)]
Regolamento (UE) n. 158/2011 della Commissione, del 21 febbraio 2011 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [ «Špekáčky» / «Špekačky» (STG)]
GU L 47 del 22.2.2011, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
22.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 158/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Špekáčky»/«Špekačky» (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Špekáčky»/«Špekačky», presentata congiuntamente dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata comunicata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, detta denominazione deve essere registrata. |
(3) |
Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU C 94 del 14.4.2010, pag. 18.
ALLEGATO
Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
REPUBBLICA CECA
Špekáčky (STG)
SLOVACCHIA
Špekačky (STG)