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Document 32011R0121
Commission Regulation (EU) No 121/2011 of 11 February 2011 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 2011 fishing year
Regolamento (UE) n. 121/2011 della Commissione, dell’ 11 febbraio 2011 , che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2011
Regolamento (UE) n. 121/2011 della Commissione, dell’ 11 febbraio 2011 , che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2011
GU L 38 del 12.2.2011, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
12.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 121/2011 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2011
che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 5 e 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall’importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2) precisa le relative modalità. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri. |
(3) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), prevede modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l’organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro. |
(4) |
Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000. |
(5) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2011 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2011. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2011, i valori forfettari da utilizzare per il calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.
(3) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.
ALLEGATO
VALORI FORFETTARI
Impiego dei prodotti ritirati dal mercato |
EUR/t |
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0 |
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10 |
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40 |
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20 |
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25 |
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1 |
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8 |
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0 |
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30 |
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