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Document 32011R0121

Regolamento (UE) n. 121/2011 della Commissione, dell’ 11 febbraio 2011 , che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2011

GU L 38 del 12.2.2011, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/121/oj

12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/6


REGOLAMENTO (UE) N. 121/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2011

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall’importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2) precisa le relative modalità. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.

(3)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), prevede modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l’organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

(4)

Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5)

Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2011 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2011, i valori forfettari da utilizzare per il calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

(3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.


ALLEGATO

VALORI FORFETTARI

Impiego dei prodotti ritirati dal mercato

EUR/t

1.

Impiego dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):

 

a)

per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

 

Danimarca e Svezia

55

Regno Unito

50

altri Stati membri

15

Francia

2

b)

Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e gamberelli (Pandalus borealis):

 

Danimarca e Svezia

0

altri Stati membri

10

c)

Altri prodotti:

 

Danimarca

40

Svezia, Portogallo e Irlanda

20

Regno Unito

25

altri Stati membri

1

2.

Impieghi allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)

 

a)

Sardine della specie Sardina pilchardus e acciughe (Engraulis spp.):

 

tutti gli Stati membri

8

b)

Altri prodotti:

 

Svezia

0

Francia

30

altri Stati membri

30

3.

Impiego come esche

 

Francia

55

altri Stati membri

20

4.

Impieghi a fini diversi dall’alimentazione degli animali

0


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