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Document 32011R0113

Regolamento (UE) n. 113/2011 della Commissione, del 7 febbraio 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 34 del 9.2.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/113/oj

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/37


REGOLAMENTO (UE) N. 113/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un prodotto (comunemente denominato “sistema di videosorveglianza per neonati”) sotto forma di assortimento condizionato per la vendita al minuto, composto di:

una telecamera senza fili dotata di microfono, un trasmettitore di segnale video e un’antenna; la telecamera è dotata di un’interfaccia per l’uscita audio e video;

uno schermo a colori senza fili con display del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale dello schermo di circa 14 cm (5,6 pollici) e di formato 4:3, che comprende un amplificatore, un ricevitore di segnale video e un’antenna; lo schermo è dotato di un’interfaccia per l’entrata audio e video;

due adattatori; nonché,

un cavo audio e video.

I segnali vengono trasmessi dalla telecamera allo schermo a una frequenza di 2,4 GHz entro un raggio di 150 metri.

Il prodotto è utilizzato per controllare i neonati a distanza.

8528 72 40

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3(b), 3(c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 72 e 8528 72 40.

Il prodotto è un assortimento ai sensi della regola generale d’interpretazione 3(b), composto da una fotocamera della voce 8525 e da un apparecchio ricevente per la televisione della voce 8528, nel quale il componente che dà all’assortimento il carattere essenziale non può essere determinato.

In applicazione della regola generale d’interpretazione 3(c), il dispositivo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 72 40 come apparecchio ricevente per la televisione.


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