Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0110

Regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell’ 8 febbraio 2011 , recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 34 del 9.2.2011, pp. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/110(1)/oj

9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/29


REGOLAMENTO (UE) N. 110/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2011

recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 458/2007 ha definito un quadro metodologico da utilizzare per la compilazione di statistiche comparabili ad uso dell’Unione europea e ha fissato le scadenze per la trasmissione e la diffusione delle statistiche compilate conformemente al sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale («ESSPROS»).

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 458/2007, devono essere adottate misure di attuazione relative ai formati per la trasmissione dei dati, ai risultati da trasmettere e ai criteri per la misura della qualità per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale.

(3)

Il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale deve essere ottenuto utilizzando l’approccio ristretto per avere la stessa popolazione dei beneficiari di prestazioni lorde di protezione sociale i cui dati sono raccolti nel sistema centrale ESSPROS.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I formati per la trasmissione dei dati e i risultati da trasmettere per il modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato I.

2.   I criteri per la misura della qualità dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.


ALLEGATO I

Formati per la trasmissione dei dati relativi al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale e risultati da trasmettere

1.   DATI DA TRASMETTERE

I dati relativi alle prestazioni nette di protezione sociale (approccio ristretto) sono trasmessi secondo il formato fornito dalla Commissione.

Le variabili da trasmettere sono le seguenti:

1.1.

Aliquote di imposizione medie dettagliate (AITR) e aliquote di contribuzione sociale medie dettagliate (AISCR) ripartite simultaneamente secondo:

la classificazione dettagliata delle sole prestazioni di protezione sociale in denaro, come specificate nell’allegato 1 del manuale ESSPROS,

i regimi elencati nella tabella «Elenco dei regimi» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione (1).

1.2.

Benefici fiscali residui (da fornire solo se non sono direttamente conteggiati nell’AITR e/o nell’AISCR).

Ogni beneficio fiscale residuo deve essere scomposto per funzione, secondo l’elenco degli eventi e dei bisogni definito all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 458/2007, al primo livello di classificazione.

I dati relativi ai benefici fiscali residui sono espressi in valuta nazionale.

1.3.

Dati relativi alle prestazioni sociali nette (approccio ristretto) ripartiti simultaneamente secondo:

la classificazione dettagliata delle prestazioni di protezione sociale, come specificato nell’allegato 1 del manuale ESSPROS,

i regimi elencati nella tabella «Elenco dei regimi» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1322/2007 (devono anche essere trasmessi dati al livello «tutti i regimi», corrispondenti alla somma di tutti i regimi).

Le prestazioni sociali nette sono ottenute collegando le prestazioni lorde di protezione sociale di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1322/2007 alle variabili elencate ai punti 1.1 e 1.2.

2.   MANUALE DI RIFERIMENTO

Le classificazioni e le definizioni dettagliate da utilizzare per l’applicazione del presente regolamento figurano nel manuale ESSPROS, prodotto dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.


(1)   GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5.


ALLEGATO II

A.   CRITERI PER LA MISURA DELLA QUALITÀ DEI DATI RELATIVI AL MODULO SULLE PRESTAZIONI NETTE DI PROTEZIONE SOCIALE

Come previsto dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nella valutazione annuale della qualità dei dati raccolti sulle prestazioni nette di protezione sociale si applicano i seguenti criteri: pertinenza, accuratezza, tempestività, puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

B.   INFORMAZIONI DA TRASMETTERE

Gli Stati membri devono fornire informazioni riguardanti:

1.   Contatti

1.1.   Informazioni su chi compila i dati.

2.   Accuratezza

2.1.   Copertura delle fonti di dati: tipi di fonti utilizzate (registri o altre fonti amministrative, indagini, stime); informazioni sui regimi o sulle funzioni coperti dai diversi tipi di fonti; informazioni sui problemi di copertura delle fonti di dati che hanno reso necessario ricorrere a una stima dei dati.

2.2.   Metodologie e ipotesi utilizzate nelle stime e in caso di copertura incompleta delle fonti di dati:

dati amministrativi,

indagine,

modellizzazione,

altro (specificare).

2.3.   Revisione delle statistiche:

cambiamenti nelle fonti di dati utilizzate,

cambiamenti nei metodi e nelle ipotesi utilizzati per la stima dei dati,

revisioni di dati dovute ad adattamenti concettuali (ad esempio, adattamenti dei conti nazionali),

revisioni di dati dovute alla disponibilità di statistiche definitive,

revisioni di dati conseguenti a un riesame della qualità,

descrizione della politica di revisione dei dati adottata.

3.   Comparabilità

3.1.   Comparabilità geografica:

deviazioni dalla copertura completa dei dati finali,

deviazioni dalla metodologia ESSPROS,

informazioni sulle ragioni della deviazione e sui metodi utilizzati,

stima degli effetti di tali deviazioni sulla comparabilità.

3.2.   Comparabilità nel tempo:

descrizione della corrispondenza tra la copertura dei dati storici e la copertura dei dati correnti,

descrizione della comparabilità dei dati storici e dei dati correnti.

4.   Accessibilità e chiarezza

4.1.   Descrizione della politica di diffusone dei dati adottata dal paese.

4.2.   Descrizione dei metadati o della metodologia forniti agli utenti.

5.   Pertinenza

5.1.   Descrizione di come l’informazione statistica risponde alle necessità attuali e potenziali degli utenti.

C.   CALENDARIO PER LA PRODUZIONE DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Le relazioni sulla qualità relative al modulo sulle prestazioni nette di protezione sociale sono annuali.

La relazione per l’anno N è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 gennaio dell’anno N + 3.

D.   FORMATO PER LA TRASMISSIONE DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Le informazioni concernenti la qualità dei dati sono trasmesse secondo il formato fornito dalla Commissione (Eurostat).


(1)   GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


Top