This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0097
Commission Regulation (EU) No 97/2011 of 3 February 2011 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Welsh Beef (PGI)]
Regolamento (UE) n. 97/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011 , recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]
Regolamento (UE) n. 97/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011 , recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]
GU L 30 del 4.2.2011, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 97/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2011
recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Beef (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Welsh Beef», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2066/2002 (3). |
(2) |
Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(3) GU L 318 del 21.11.2002, pag. 4.
(4) GU C 158 del 18.6.2010, pag. 12.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
REGNO UNITO
Welsh Beef (IGP)