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Document 32011L0088
Directive 2011/88/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directive 97/68/EC as regards the provisions for engines placed on the market under the flexibility scheme Text with EEA relevance
Direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 305 del 23.11.2011, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrog. impl. da 32016R1628
23.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/1 |
DIRETTIVA 2011/88/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2011
che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (3), riguarda le emissioni allo scarico e i limiti per le emissioni degli inquinanti atmosferici dei motori installati su macchine mobili non stradali e contribuisce alla protezione della salute dell’uomo e alla tutela dell’ambiente. La direttiva 97/68/CE prevedeva che i valori limite di emissione applicabili all’omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea a norma della fase III A fossero sostituiti dai valori limite più severi della fase III B. Tali limiti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010 per quanto concerne l’omologazione di detti motori e dal 1o gennaio 2011 per quanto concerne l’immissione sul mercato degli stessi. |
(2) |
La Commissione sta preparando la revisione della direttiva 97/68/CE in linea con i requisiti dell’articolo 2 della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE (4). Onde garantire che la direttiva rivista sia conforme alle norme dell’Unione in materia di qualità dell’aria e alla luce dell’esperienza, delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili, la Commissione, nel quadro della prossima revisione della direttiva 97/68/CE e previa valutazione dell’impatto ambientale, dovrebbe considerare la possibilità di:
|
(3) |
La transizione verso la fase III B implica un cambiamento tecnologico che richiede notevoli costi di attuazione per la revisione della concezione dei motori e per lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate. Tuttavia, l’attuale crisi finanziaria ed economica mondiale o eventuali fluttuazioni economiche congiunturali non dovrebbero comportare una riduzione del livello di tutela delle norme ambientali. È pertanto opportuno ritenere eccezionale la presente revisione della direttiva 97/68/CE. Inoltre, gli investimenti nelle tecnologie ecocompatibili rivestono importanza per la promozione della crescita, dell’occupazione e della sicurezza sanitaria in futuro. |
(4) |
La direttiva 97/68/CE prevede un regime di flessibilità che consente ai costruttori di macchine di acquistare, nel periodo che separa due fasi di emissione, un numero limitato di motori non conformi ai limiti in materia di emissioni applicabili durante tale periodo, ma che sono approvati conformemente ai requisiti della fase immediatamente precedente a quella applicabile. |
(5) |
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE prevede di valutare l’eventuale necessità di ulteriore flessibilità. |
(6) |
Nel corso della fase III B il numero massimo di motori utilizzati a fini diversi dalla propulsione di automotrici ferroviarie, locomotive e navi della navigazione interna che possono essere immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità dovrebbe essere aumentato, in ogni categoria di motori, dal 20 % al 37,5 % del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dai costruttori di macchine. Si dovrebbe prevedere l’alternativa opzionale di immettere sul mercato un numero fisso di motori nel quadro del regime di flessibilità. Tale numero fisso di motori dovrebbe essere rivisto e non dovrebbe superare i valori massimi stabiliti al punto 1.2.2 dell’allegato XIII della direttiva 97/68/CE. |
(7) |
Le norme applicabili al regime di flessibilità dovrebbero essere adattate al fine di estendere l’applicazione di tale regime ai motori utilizzati per la propulsione di locomotive per un periodo di tempo rigorosamente limitato. |
(8) |
Il miglioramento della qualità dell’aria è un obiettivo fondamentale dell’Unione perseguito dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (5). Affrontare il problema delle emissioni alla fonte è indispensabile per conseguire tale obiettivo, ivi inclusa la riduzione delle emissioni del settore delle macchine mobili non stradali. |
(9) |
Le imprese che utilizzano macchine che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero beneficiare dei programmi europei di sostegno finanziario o di eventuali programmi di sostegno previsti dagli Stati membri. Tali programmi di sostegno dovrebbero mirare a favorire la tempestiva introduzione delle più elevate norme in materia di emissioni. |
(10) |
La direttiva 97/68/CE prevede un’esenzione per i motori di sostituzione che non si applica alle automotrici ferroviarie e alle locomotive. Tuttavia, in considerazione delle restrizioni di peso e dimensioni, è necessario prevedere un’esenzione limitata anche per i motori di sostituzione nelle automotrici ferroviarie e nelle locomotive. |
(11) |
Le misure stabilite dalla presente direttiva riflettono una difficoltà temporanea incontrata dal settore manifatturiero che non comporta un adeguamento permanente e, in quanto tali, l’applicazione di tali misure dovrebbe essere limitata alla durata della fase III B o, laddove non esista una fase successiva, a tre anni. |
(12) |
Tenuto conto della speciale infrastruttura della rete ferroviaria del Regno Unito, che si caratterizza per uno scartamento strutturale differente e conseguenti restrizioni di peso e dimensioni e che richiede pertanto un periodo più lungo di adattamento per i nuovi limiti di emissione, è opportuno prevedere maggiore flessibilità per questo particolare mercato dei motori da utilizzare nelle locomotive. |
(13) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/68/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 97/68/CE
La direttiva 97/68/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. I motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all’allegato XIII, oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5;» |
2) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
3) |
l’allegato XIII è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
W. SZCZUKA
(1) GU C 48 del 15.2.2011, pag. 134.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.
(3) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(4) GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.
(5) GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.
ALLEGATO
La sezione 1 dell’allegato XIII è sostituita dalla seguente:
«1. AZIONI DELL’OEM
1.1. |
Fatta eccezione per la fase III B, l’OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilità, a eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, chiede a qualsiasi autorità che rilascia l’omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori a uso esclusivo dell’OEM. Il numero di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente più recente, non supera i valori massimi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2. |
1.1.1. |
Il numero di motori immessi sul mercato in regime di flessibilità non supera, per ogni categoria di motore, il 20 % del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall’OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell’Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell’Unione macchine per meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo in cui l’OEM ha immesso macchine sul mercato dell’Unione. |
1.1.2. |
Quale alternativa opzionale al punto 1.1.1 e a eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l’OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l’autorizzazione a immettere sul mercato un numero fisso di motori ad uso esclusivo dell’OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:
|
1.2. |
Durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall’inizio di detta fase, a eccezione dei motori destinati alla propulsione di automotrici ferroviarie e di locomotive, l’OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilità chiede a qualsiasi autorità che rilascia l’omologazione che i propri costruttori di motori siano autorizzati a immettere sul mercato motori ad uso esclusivo dell’OEM. Le quantità di motori che non sono conformi agli attuali limiti di emissione, ma sono stati omologati secondo i limiti di emissione della fase precedente più recente, non superano i valori massimi stabiliti ai punti 1.2.1 e 1.2.2. |
1.2.1. |
Il numero di motori immessi sul mercato in regime di flessibilità non supera, per ogni categoria di motore, il 37,5 % del quantitativo annuale di macchine dotate di motori di tale categoria immesse sul mercato dall’OEM (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell’Unione). Qualora un OEM abbia immesso sul mercato dell’Unione macchine per meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo in cui l’OEM ha immesso macchine sul mercato dell’Unione. |
1.2.2. |
Quale alternativa opzionale al punto 1.2.1, l’OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l’autorizzazione a immettere sul mercato un numero fisso di motori a uso esclusivo dell’OEM. Il numero di motori di ciascuna categoria di motore non supera i seguenti valori massimi:
|
1.3. |
Per quanto riguarda i motori destinati alla propulsione di locomotive, durante la fase III B, ma per un periodo non superiore a tre anni dall’inizio di detta fase, un OEM ha facoltà di richiedere per i propri costruttori di motori l’autorizzazione ad immettere sul mercato un massimo di sedici motori ad uso esclusivo dell’OEM. L’OEM può inoltre chiedere l’autorizzazione per i suoi costruttori di motori a immettere sul mercato un massimo di dieci motori ulteriori con potenza nominale superiore a 1 800 kW da installare su locomotive destinate esclusivamente a essere utilizzate nella rete del Regno Unito. Si considererà che le locomotive soddisfano tale requisito solo se sono in possesso o sono in grado di ottenere un certificato di sicurezza per il funzionamento nella rete del Regno Unito. Tale autorizzazione è concessa solo in presenza di motivi tecnici che rendono impossibile ottemperare ai limiti di emissione della fase III B. |
1.4. |
Nella richiesta all’autorità che rilascia l’omologazione, l’OEM include le seguenti informazioni:
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1.5. |
L’OEM fornisce all’autorità che rilascia l’omologazione ogni informazione necessaria relativa all’attuazione del regime di flessibilità che l’autorità che rilascia l’omologazione possa richiedere per adottare una decisione. |
1.6. |
L’OEM fornisce alle autorità degli Stati membri che rilasciano l’omologazione, su loro richiesta, ogni informazione di cui esse hanno bisogno per confermare la correttezza della dichiarazione o della marcatura relativa all’immissione sul mercato di un motore in regime di flessibilità.» |