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Document 32011D1001(02)

    Decisione del Tribunale, del 14 settembre 2011 , relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

    GU C 289 del 1.10.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2018; sostituito da 32018D0925(01)

    1.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 289/9


    DECISIONE DEL TRIBUNALE

    del 14 settembre 2011

    relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia

    2011/C 289/07

    IL TRIBUNALE,

    visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 43, paragrafo 7, e 100, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica.

    (2)

    Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.

    COSÌ DECIDE:

    Articolo 1

    Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune ai tre organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti di procedura per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

    Articolo 2

    L'utilizzo di quest'applicazione richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

    Articolo 3

    Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password del rappresentante sono stati utilizzati per effettuare il deposito. Tale identificazione vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

    Articolo 4

    L'atto depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

    Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

    Articolo 5

    Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di procedura è quello della convalida, da parte del rappresentante, del deposito di tale atto.

    L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

    Articolo 6

    Gli atti di procedura, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai rappresentanti delle parti quando essi hanno accettato espressamente questa modalità di notifica oppure, in relazione a una causa, hanno optato per questa modalità di notifica depositando un atto di procedura mediante e-Curia.

    Gli atti di procedura sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

    Articolo 7

    I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

    L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario (rappresentante o assistente di quest'ultimo) chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

    Quando la parte è rappresentata in giudizio da diversi agenti o avvocati, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

    L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

    Articolo 8

    Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

    Il Tribunale adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

    L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

    Articolo 9

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 14 settembre 2011

    Il Cancelliere

    E. COULON

    Il Presidente

    M. JAEGER


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