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Document 32011D0906(01)

    Decisione n. S8, del 15 giugno 2011 , relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera

    GU C 262 del 6.9.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    6.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 262/6


    DECISIONE N. S8

    del 15 giugno 2011

    relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

    2011/C 262/06

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

    visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1) in base al quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 (2),

    visto l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    deliberando secondo le modalità stabilite dall'articolo 71, paragrafo 2, seconda parte, del regolamento (CE) n. 883/2004,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 rappresenta una clausola di salvaguardia da applicarsi nel periodo che segue immediatamente il momento del cambiamento della legislazione applicabile in relazione alla persona interessata.

    (2)

    Detto articolo si applica allorché una persona potrebbe perdere il proprio diritto a prestazioni in natura rispondenti ai suoi bisogni personali specifici e che sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate a causa di una modifica della legislazione applicabile.

    (3)

    Tale perdita potrebbe essere considerata sproporzionata tenendo conto del carattere della prestazione e della situazione sanitaria della persona interessata;

    HA DECISO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Le protesi, i grandi apparecchi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 costituiscono prestazioni che:

    rispondono a bisogni personali specifici e

    sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate e

    sono definite o/e trattate in quanto tali dallo Stato membro nell'ambito della cui legislazione la persona era assicurata prima di diventare assicurata in forza della legislazione di un altro Stato membro.

    Nell'allegato alla presente decisione si riporta un elenco non esaustivo delle prestazioni che, se soddisfano i criteri di cui sopra, devono essere trattate in quanto tali.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data della pubblicazione.

    La Presidente della Commissione amministrativa

    Éva GELLÉRNÉ LUKÁCS


    (1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Corrigendum GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    Protesi

    a)

    protesi ortopediche;

    b)

    ausili visivi quali ad esempio le protesi oculari;

    c)

    protesi dentali (fisse e amovibili).

    Grandi apparecchi

    d)

    sedie a rotelle, ortesi, calzature e altri ausili per spostarsi, stare in posizione eretta e seduta;

    e)

    lenti a contatto, lenti d'ingrandimento e occhiali telescopici

    f)

    ausili per l'udito e per la parola;

    g)

    nebulizzatori;

    h)

    otturatori da usarsi nel cavo orale;

    i)

    apparecchi per ortodonzia.

    Altre prestazioni in natura di notevole importanza

    j)

    cure ospedaliere specialistiche;

    k)

    cure in un sanatorio;

    l)

    riabilitazione terapeutica;

    m)

    mezzi diagnostici complementari;

    n)

    qualsiasi sovvenzione concessa a copertura parziale dei costi delle prestazioni di cui sopra.


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