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Document 32011D0835
2011/835/EU: Commission Decision of 13 December 2011 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of certain polyethylene terephthalate originating in Oman and Saudi Arabia
2011/835/UE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2011 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita
2011/835/UE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2011 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita
GU L 330 del 14.12.2011, p. 45–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
14.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 330/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2011
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati tipi di polietilene tereftalato originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita
(2011/835/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Il 3 gennaio 2011 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa a presunte pratiche di dumping riguardanti taluni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita (i «paesi interessati»), causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
(2) |
La denuncia è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilene tereftalato (PET) (il «denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di taluni tipi di polietilene tereftalato a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. |
(3) |
La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping. |
(4) |
Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) il 16 febbraio 2011, un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione europea di determinati tipi di PET originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita. |
(5) |
Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di PET originari dei paesi interessati (3). |
(6) |
La Commissione ha inviato questionari all'industria dell'Unione, ai produttori/esportatori dei paesi interessati, agli importatori, alle associazioni notoriamente interessate e alle autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(7) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(8) |
Con lettera del 12 ottobre 2011 indirizzata alla Commissione, il CPME ha formalmente ritirato la denuncia. |
(9) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione. |
(10) |
A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. |
(11) |
Talune parti interessate hanno manifestato il loro sostegno alla chiusura del procedimento. Altre parti interessate, pur sostenendo la chiusura del procedimento, hanno chiesto che venissero loro comunicate le conclusioni dell'inchiesta. |
(12) |
Al riguardo si osserva che la Commissione non è giunta a una conclusione in merito ai risultati ottenuti e non è quindi in grado di comunicare informazioni rilevate prima del ritiro della denuncia. |
(13) |
In considerazione di quanto finora esposto, si conclude che non vi sono motivi validi e convincenti per non concludere il procedimento. |
(14) |
La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di determinati tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'Oman e dell'Arabia Saudita deve essere chiuso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento antidumping concernente le importazioni di polietilene tereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Oman e dell'Arabia Saudita.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 49 del 16.2.2011, pag. 16.
(3) GU C 49 del 16.2.2011, pag. 21.