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Document 32011D0800

2011/800/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 novembre 2011 , relativa ad una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 [notificata con il numero C(2011) 8723]

GU L 320 del 3.12.2011, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/800/oj

3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/49


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa ad una partecipazione finanziaria dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007

[notificata con il numero C(2011) 8723]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/800/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 75 del regolamento finanziario e all’articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d’esecuzione, l’impegno di spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che fissa gli elementi essenziali dell’azione comportante la spesa ed è adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(2)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Nell’intento di eradicare la febbre catarrale degli ovini quanto più rapidamente possibile è opportuno che l’Unione partecipi finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 6, primo trattino, di detta decisione stabilisce la percentuale dei contributi finanziari dell’Unione che possono essere erogati al fine di compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione.

(4)

La decisione 2008/444/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (3) ha stabilito una partecipazione finanziaria da parte dell’Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007.

(5)

Il 6 giugno 2008 la Germania ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come disposto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell’Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(7)

La decisione 2008/444/CE ha stabilito che una prima quota pari a 950 000 EUR venisse corrisposta come parte del contributo finanziario dell’Unione.

(8)

Un controllo effettuato in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005 da parte della Commissione ha rilevato solo questioni finanziarie di carattere secondario.

(9)

La Germania si è conformata integralmente a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

Alla luce di tali considerazioni è opportuno determinare l’importo di una seconda quota del contributo finanziario dell’Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene corrisposta alla Germania una seconda quota pari a 1 950 000 EUR come parte del contributo finanziario dell’Unione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 156 del 14.6.2008, pag. 18.


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