Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0693

    Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005 , relativa al piano di ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola e agli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 eseguiti dalla Spagna per gli anni 2003 e 2004 [notificata con il numero C(2005) 5410] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 271 del 18.10.2011, p. 50–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/693/oj

    18.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/50


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2005

    relativa al piano di ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola e agli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 eseguiti dalla Spagna per gli anni 2003 e 2004

    [notificata con il numero C(2005) 5410]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/693/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 19 dicembre 2002, la Spagna ha notificato alla Commissione, in conformità con l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un piano di ristrutturazione relativo all’industria carboniera spagnola, ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (2).

    (2)

    Con lettere del 19 febbraio 2003 e del 31 luglio 2003, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. La Spagna ha presentato complementi di informazioni con lettere del 18 aprile 2003 e del 3 ottobre 2003.

    (3)

    Con lettera del 16 giugno 2003 la Spagna ha presentato l’ordinanza ministeriale ECO 768/2003, del 17 marzo 2003, relativa alla concessione di aiuti all’industria carboniera per l’esercizio 2003.

    (4)

    Con lettera dell’8 agosto 2003, la Spagna ha comunicato ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002, l’importo degli aiuti per impresa carboniera previsti per l’esercizio 2003.

    (5)

    Con lettere del 18 agosto 2003 e del 18 settembre 2003, la Spagna ha inviato informazioni concernenti i costi di produzione delle unità di produzione ai sensi della decisione 2002/871/CE della Commissione, del 17 ottobre 2002, che stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni necessarie all’applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all’industria carboniera (3).

    (6)

    Con lettera del 10 febbraio 2004, la Spagna ha presentato un’ordinanza ministeriale relativa alla concessione di aiuti all’industria carboniera per l’esercizio 2004.

    (7)

    Con lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha comunicato alla Spagna che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità spagnole, aveva deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4).

    (8)

    Con lettere del 30 giugno 2004 e del 16 luglio 2004 la Spagna ha fornito ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione.

    (9)

    Con lettera del 19 febbraio 2005 la Spagna ha presentato l’ordinanza ministeriale relativa alla concessione di aiuti all’industria carboniera per l’esercizio 2005.

    (10)

    Con lettera del 7 settembre 2005 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. La Spagna ha risposto con lettera del 20 ottobre 2005 e ha fornito un complemento di informazioni sul piano di ristrutturazione.

    (11)

    Alla luce delle informazioni presentate dalla Spagna, la Commissione è tenuta a prendere una decisione sul piano di ristrutturazione dell’industria carboniera e nel caso in cui il parere sul suddetto piano dovesse essere favorevole, anche sugli aiuti corrispondenti agli esercizi 2003, 2004 e 2005.

    (12)

    Al piano di ristrutturazione e alle misure finanziarie si applica il regolamento (CE) n. 1407/2002. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione deve prendere una decisione sulla conformità del piano di ristrutturazione con le condizioni e i criteri fissati agli articoli 4-8 e con gli obbiettivi di detto regolamento. Inoltre, nel caso in cui la Commissione emetta parere favorevole sul piano suddetto, dovrà verificare altresì, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se le misure notificate per gli esercizi 2003-2005 siano conformi al piano di ristrutturazione e, in generale, se l’aiuto sia compatibile con il buon funzionamento del mercato comune.

    2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

    (13)

    Con la decisione 98/637/CECA della Commissione, del 3 giugno 1998, relativa ad aiuti concessi dalla Spagna a favore dell’industria carboniera nel 1998 (5), la Commissione ha approvato un piano di ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola per il periodo 1998-2002. Esso si basava sul «Plan de Reestructuración de la Minería del Carbon y desarrollo Alternativo de las Comarcas» (1998-2005), firmato il 15 luglio 1997, che è il risultato di un accordo tra le autorità spagnole e le parti interessate nel settore carboniero e contiene disposizioni per le imprese beneficiarie degli aiuti. La Commissione aveva dato parere favorevole sul piano di ristrutturazione 1998-2002 dopo averne esaminato la conformità con gli obiettivi generali e specifici della decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell’industria carboniera (6).

    (14)

    Considerato che il governo spagnolo intendeva concedere l’aiuto all’industria carboniera dopo la scadenza del trattato CECA il 23 luglio 2002 e ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002, in particolare l’articolo 9, paragrafo 10, il 19 dicembre 2002 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione relativo all’accesso a riserve carboniere e alla chiusura delle unità di produzione nel periodo 2003-2005.

    (15)

    Il piano di ristrutturazione fa riferimento all’intenzione delle autorità spagnole di continuare a finanziare l’industria carboniera per il periodo 2003-2005 mediante la concessione di aiuti destinati a sostenere sia la produzione che i costi eccezionali del processo di ristrutturazione. Tale proposta per il periodo fino al 2005 presuppone che lo sforzo compiuto dalle imprese e dai lavoratori per ristrutturare il settore nel periodo 1998-2002 avrebbe proseguito in base al piano spagnolo per il periodo 1998-2005, tenendo conto degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1407/2002, cioè il volume inferiore prodotto con meno aiuti e meno manodopera, in modo da permettere una riduzione dei costi di produzione.

    (16)

    Le autorità spagnole hanno indicato che la realtà sociale dev’essere uno dei criteri che occorre prendere in considerazione per decidere quali unità di produzione saranno mantenute a un livello minimo di attività che garantisca l’accesso alle riserve di carbone. Gli altri criteri saranno l’esistenza di un mercato del carbone e l’applicazione della legislazione ambientale, che saranno determinanti per stabilire quali centrali elettriche potranno continuare a funzionare.

    (17)

    Oltre a questi criteri, le autorità spagnole hanno ritenuto che la riduzione globale dell’aiuto proposta nel piano 2003-2005 comporterà riduzioni volontarie di capacità delle imprese. La possibilità di concedere aiuti alla chiusura delle unità di produzione comporterà automaticamente una riduzione delle capacità in modo tale che, entro la fine del 2005, quest’ultima si attesterà all’incirca sui 12 milioni di tonnellate, che rappresentano l’obiettivo previsto. Le autorità spagnole hanno garantito alla Commissione che gli aiuti per le chiusure delle capacità di produzione, in conformità con l’articolo 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1407/2002, saranno destinati soltanto a coprire i costi delle suddette chiusure di unità.

    (18)

    L’economia e l’occupazione nei bacini minerari rimangono ancora di gran lunga inferiori rispetto al livello precedente alla ristrutturazione del settore carboniero. Perciò le autorità spagnole hanno dichiarato che hanno bisogno di più tempo per applicare le politiche di promozione economica e di creazione di occupazione alternativa all’attività mineraria. Non è possibile accelerare i processi di riconversione dell’industria carboniera in misura maggiore di quanto previsto nei piani. Le autorità spagnole sostengono che il processo di ristrutturazione è stato avviato solo da cinque anni, cioè da molto meno tempo rispetto ad altri paesi con un’industria carboniera importante.

    (19)

    Le autorità spagnole si sono avvalse della facoltà prevista dall’articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1407/2002, a norma del quale gli Stati membri possono, ove ciò sia debitamente giustificato, notificare alla Commissione l’individuazione specifica per ogni unità di produzione che rientra nei piani di cui ai paragrafi 4 e 6 di detto articolo entro giugno 2004.

    (20)

    Basandosi sulla decisione 2002/871/CE, le autorità spagnole hanno informato inoltre la Commissione dei costi di produzione delle unità di produzione per l’anno di riferimento 2001-2002 e il periodo 2003-2005.

    (21)

    Secondo la definizione di «unità di produzione» di cui all’articolo 2 della decisione 2002/871/CE, tutte le imprese del settore carboniero, tranne che la HUNOSA, hanno definito i loro siti estrattivi sotterranei e le infrastrutture connesse come un’unica «unità di produzione sotterranea» e tutti i loro siti estrattivi a cielo aperto come un’unica «unità di produzione a cielo aperto».

    Le unità di produzione notificate e la produzione dell’anno di riferimento (2001/2002) sono i seguenti:

    Unità di produzione

    S: sotterranea

    CA: cielo aperto

    Capacità di produzione dell’anno di riferimento

    (tec: tonnellate equivalenti di carbone)

    Alto Bierzo, S.A.

    S

    104 405

    Antracitasde Arlanza, S.L.

    S

    10 360

    Antracitas de Gillon, S.A.

    S

    57 100

    Antracitas la Granja, S.A.

    S

    51 550

    CA

    8 930

    Antracitas de Tineo, S.A.

    S

    50 100

    Campomanes Hermanos, S.A.

    S

    43 320

    CARBONAR, SA.

    S

    320 000

    Carbones de Arlanza, S.A.

    S

    25 332

    Carbones de Linares, S.L.

    S

    12 817

    Carbones del Puerto. S.A.

    S

    3 400

    Carbones el Tunel, S.L.

    S

    17 420

    Carbones de Pedraforca, S.A.

    S

    75 110

    Carbones San Isidro y María, S.L.

    S

    31 920

    Compaňía General Minera de Teruel, SA.

    S

    21 000

    CA

    71 000

    Coto Minero del Narcea, S.A.

    Monasterio

    S

    9 000

    Braňas

    S

    69 000

    Coto Minero Jove, S.A.

    S

    82 334

    E.N. Carbonifera del Sur, S.A.

    Pozo María

    S

    18 210

    Peňarroya

    CA

    381 240

    Emma, Puerto llano

    CA

    464 040

    ENDESA, SA (TERUEL)

    Andorra

    S

    55 070

    Andorra

    CA

    354 310

    Gonzalez y Diez, S.A.

    Tineo

    S

    113 098

    Buseiro

    CA

    16 605

    Hijos de Baldomero Garcia, S.A.

    S

    60 340

    Hullas de Coto Cortes, S.A.

    S

    282 120

    CA

    48 340

    Huellera Vasco-Leonesa, S.A.

    S

    713 533

    CA

    320 882

    INCOMISA, SA.

    S

    9 370

    La Carbonifera del Ebro, S.A.

    S

    38 426

    MALABA, S.A.

    S

    26 310

    Mina Adelina, S.A.

    S

    8 200

    Mina Escobal, S.L.

    S

    3 079

    Mina la Sierra, S.A.

    S

    5 560

    Mina los Compadres, S.L.

    S

    5 610

    Minas de Navaleo, S.L.

    S

    19 636

    Minas de Valdeloso, S.L.

    S

    9 870

    Minas del Principado, S.A.

    S

    16 903

    MINEX, S.A.

    S

    59 520

    Minera del Bajo Segre, S.A.

    S

    25 164

    Minero Siderurgia de Ponferrrada S.A.

    S

    643 000

    CA

    154 000

    Munoz Solé Hermanos, S.A.

    S

    23 141

    Promotora de Minas del Carbon

    CA

    50 580

    S.A. Catalano-Aragonesa

    S

    324 550

    CA

    504 800

    Union Minera del Norte, S.A (UMINSA)

    S

    736 430

    CA

    86 850

    Union Minera Ebro-Segre, S.A (UMESA)

    S

    14 090

    Viloria Hermanos, S.A.

    S

    73 964

    CA

    29 844

    Virgilio Riesco S.A.

    S

    24 680

    Mina La Camocha

    S

     

    HUNOSA — Aller

    S

    314 000

    HUNOSA — Figaredo

    S

    89 000

    HUNOSA — San Nicolas

    S

    110 000

    HUNOSA — Montsacro

    S

    107 000

    HUNOSA — Carrio

    S

    105 000

    HUNOSA — Sotón

    S

    86 000

    HUNOSA — Maria Luisa

    S

    172 000

    HUNOSA — Candil

    S

    94 000

    HUNOSA — Pumarabule

    S

    73 000

    Totale (Tec)

     

    8 023 203

    (22)

    Con lettera del 3 ottobre 2003 le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che le unità di produzione sotterranea Endesa, Encasur e Antracitas de Guillón S.A. avrebbero chiuso nel 2005 e che l’impresa Promotora de Minas de Carbon S.A. (PMC) avrebbe chiuso la sua unità a cielo aperto.

    2.1.   Riduzione degli aiuti al funzionamento

    (23)

    Per le imprese carboniere, la riduzione degli aiuti per coprire il disavanzo di esercizio previsto è del 4 % annuo per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, tranne che per HUNOSA, per la quale la riduzione media annua sarà del 5,75 %.

    2.2.   Capacità di produzione

    (24)

    Per quanto riguarda la capacità di produzione, il governo spagnolo ha proposto di concedere aiuti per una capacità di produzione carboniera di circa 12 milioni di tonnellate nel 2005. Nel 2002 la produzione totale è stata di circa 13 400 000 tonnellate.

    2.3.   Bilancio

    (25)

    Gli importi complessivi degli aiuti al funzionamento e dei costi tecnici e sociali notificati sono i seguenti:

    (in EUR)

    Anno

    Aiuto al funzionamento (7)

    Costi tecnici (8)

    Costi sociali (9)

    2003

    568 647 000

    81 299 000

    469 072 000

    2004

    539 854 000

    82 987 000

    490 112 000

    2005

    513 046 000

    96 739 000

    484 866 000

    (26)

    Per quanto riguarda gli anni 2006-2007, le autorità spagnole hanno comunicato che attualmente non è possibile stabilire obiettivi specifici per il periodo 2005-2007 e pertanto propongono di continuare a ridurre gli aiuti del 4 % all’anno. Una volta concordato il piano di accesso alle riserve di carbone, esse comunicheranno alla Commissione i dettagli dell’assegnazione dell’aiuto e della distribuzione della produzione (in tonnellate).

    2.4.   Piano concernente Hunosa

    (27)

    Le autorità spagnole hanno notificato con maggiori dettagli il piano concernente l’impresa carboniera pubblica Hunosa. Per il periodo 2002-2005 è stata prevista una diminuzione della capacità da 1 800 000 tonnellate nel 2001 a 1 340 000 tonnellate nel 2005. Gli aiuti per coprire il disavanzo di esercizio vengono ridotti da 321 091 000 EUR nel 2001 a 239 281 000 EUR nel 2005.

    (28)

    Gli obiettivi fondamentali del piano di Hunosa del 2002-2005 erano in primo luogo di ristrutturare l’impresa e di ridurre le perdite in modo da tenere debitamente conto dell’importanza economica e sociale di Hunosa, che si trova al centro del bacino minerario delle Asturie, al momento di adottare le misure di riduzione di attività previste dal piano nazionale sull’industria carboniera e dalla normativa comunitaria. Inoltre, l’obiettivo era quello di gettare le basi del futuro sviluppo del bacino minerario delle Asturie creando le condizioni necessarie per posti di lavoro alternativi in altri settori. Il piano infine prevede la riduzione delle perdite di esercizio di Hunosa per oltre il 30 % nonché una riduzione del 33,6 % dell’organico, con un aumento della produttività del 21,4 %.

    (29)

    Il piano Hunosa prevedeva l’attuazione di una serie di misure per ridurre i livelli di produzione. In primo luogo si è proceduto alla chiusura di due delle nove unità e alla chiusura di un reparto di lavaggio. La chiusura di questi tre siti rappresenta una riduzione del 25 % della capacità di produzione. In secondo luogo, sono state prese misure per migliorare al massimo la produttività, incentrandosi sulla selezione dei giacimenti, il livello di modernizzazione e i processi di lavaggio. Gli sforzi si sono concentrati sui pozzi di più elevata produttività, con costi complessivi inferiori e miglior qualità. In linea di principio una parte della produzione doveva essere riservata alla vicina centrale elettrica e Hunosa doveva produrre annualmente una quantità di carbone equivalente a 100 giorni di consumo. In terzo luogo, la riduzione dell’attività prevista rende necessaria una riduzione dell’organico. Infine, come conseguenza delle misure adottate, la produzione nel periodo in cui il piano è in vigore verrà ridotta del 26,1 %, passando a 1 340 000 tonnellate nel 2005.

    (30)

    Il piano HUNOSA prevedeva l’assunzione di 550 nuovi lavoratori nel periodo 2002-2005. Le autorità spagnole hanno garantito che questi nuovi lavoratori, nel caso in cui fosse risultata necessaria l’assunzione, sarebbero stati selezionati tra i lavoratori che avevano perso il proprio posto di lavoro in seguito alla chiusura di una miniera, con due eccezioni tassative concernenti l’assunzione di tecnici specializzati e dei discendenti di primo grado di lavoratori deceduti in seguito a incidenti sul lavoro.

    (31)

    Le autorità spagnole hanno comunicato i seguenti costi per tec delle unità di produzione di HUNOSA che propongono di mantenere aperte nel periodo di ristrutturazione:

    Unità di produzione

    Costo medio (EUR/tec)

    Riduzione (%)

    Anno 2001

    Anno 2005

    Aller

    271

    237

    12,5

    San Nicolás

    429

    317

    26,1

    Montsacro

    342

    251

    26,6

    Carrio

    261

    223

    14,5

    Sotón

    376

    304

    19,1

    Mo Luisa

    371

    331

    10,8

    Candil

    411

    340

    17,3

    Media

    344

    278

    19,2

    (32)

    Le autorità spagnole hanno ritenuto che tale riduzione dei costi di produzione, calcolata all’incirca al 20 % per il periodo 2002-2005, dimostri le possibilità di riduzione dei costi di produzione delle unità di produzione di Hunosa e che la tendenza potrebbe accentuarsi in futuro. Secondo le autorità spagnole, questa riduzione dei costi di produzione significa una riduzione degli aiuti all’impresa del 25 %, tendenza che potrebbe accentuarsi in futuro.

    (33)

    In conformità con gli obiettivi del piano ci si propone di avviare una serie di iniziative per incoraggiare la creazione di una struttura economica che fornisca un’alternativa alla miniera di carbone nella zona geografica in cui Hunosa opera. In questo senso le autorità spagnole e i sindacati hanno concluso un impegno per incoraggiare, attraverso le varie misure previste da questo piano, la creazione di 650 posti di lavoro nel periodo 2002-2005 nel bacino minerario centrale asturiano.

    (34)

    Per quanto riguarda gli aiuti per coprire i costi eccezionali del processo di ristrutturazione e gli oneri ereditati dal passato che accompagnano l’applicazione delle misure tecniche concernenti la concentrazione e la selezione di giacimenti e i corrispondenti aggiustamenti di capacità, le autorità spagnole hanno chiarito che occorreva adottare talune misure sociali, in particolare per finanziare il piano di prepensionamenti. L’aiuto con il quale si finanzieranno queste misure e altre proposte diminuirà gradualmente.

    (35)

    Nella tabella seguente si indica la riduzione dell’organico e gli importi totali degli aiuti da concedere conformemente al piano Hunosa, secondo la proposta del piano di ristrutturazione.

    Anno

    Organico alla fine dell’anno

    Aiuto alla riduzione dell’attività (10)

    (in EUR)

    Aiuto per costi eccezionali (11)

    (in EUR)

    2003

    4 902

    271 593 000

    302 557 000

    2004

    4 437

    254 682 000

    298 983 000

    2005

    4 079

    239 281 000

    286 203 000

    (36)

    Con lettera del 22 aprile 2003, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che il piano Hunosa, fra gli altri obiettivi, aveva quello di mantenere una produzione minima di carbone come misura precauzionale, al fine di garantire l’accesso alle riserve.

    (37)

    Le autorità spagnole in questa lettera giustificavano la produzione minima di Hunosa pari a 1 340 000 tonnellate nel 2005 con la necessità di garantire che il 30 % del consumo (100 giorni) delle centrali elettriche vicine alle miniere di Hunosa fosse soddisfatto da tale impresa. Le autorità spagnole propongono di applicare lo stesso criterio successivamente al 2005 e ritengono che il mantenimento di una produzione strategica vicino alle centrali elettriche sia un obiettivo prioritario del piano di accesso alle riserve.

    2.5.   Durata del regime

    (38)

    L’aiuto sarà erogabile nel periodo 2003-2005.

    2.6.   Forma dell’aiuto

    (39)

    L’aiuto prenderà forma di sovvenzioni.

    2.7.   Beneficiari

    (40)

    Le unità di produzione delle imprese carboniere spagnole di cui al considerando 21.

    2.8.   Fondamento giuridico

    (41)

    Ordinanza ministeriale ECO/2731/2003, Ordinanza ministeriale ECO/768/2003, Ordinanza ministeriale ECO/180/2004 e Ordinanza ministeriale ITC/626/2005.

    2.9.   Situazione energetica e ambientale in Spagna

    (42)

    Secondo le previsioni sulla generazione di energia elettrica elaborate in Spagna per il periodo 2000-2011, la quota del carbone in tale produzione scenderà dal 35,9 % nel 2000 al 15 % nel 2011, mentre l’energia elettrica generata dal gas naturale passerà dal 9,7 % al 33,1 % nello stesso periodo. Le energie rinnovabili passeranno dal 16,9 % della produzione di energia elettrica nel 2000 al 28,4 % nel 2011. La produzione di energia elettrica è responsabile soltanto del 28 % del totale delle emissioni di CO2. La Spagna non considera logico stabilire un nesso tra la concessione di aiuti al carbone nazionale e le emissioni di CO2, nesso che dev’essere stabilito invece tra la produzione di energia elettrica e le emissioni. Le centrali funzioneranno fino al momento in cui saranno tecnicamente ed economicamente efficienti, il che non ha niente a che vedere con l’origine nazionale o meno del carbone che si consuma.

    2.10.   Motivi per avviare il procedimento

    (43)

    Il 30 marzo 2004, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale. La Commissione ha espresso dubbi sulla conformità del piano notificato con le condizioni e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1407/2002 e sul grado di conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti. La Commissione riteneva che il piano non fosse abbastanza dettagliato. Pertanto, nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di:

    a)

    indicare la quantità totale della produzione di carbone prevista per esercizio carboniero e la quantità di aiuti prevista per la riduzione di attività per esercizio carboniero, come stabilito all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002;

    b)

    chiarire i criteri di selezione che le unità di produzione devono soddisfare per essere incluse nel piano di accesso alle riserve di carbone e presentare i quantitativi totali della produzione stimata per esercizio carboniero per accedere alle riserve di carbone, come stabilito all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1407/2002;

    c)

    chiarire se l’aiuto per la riduzione dell’attività per esercizio carboniero, di cui all’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002, debba essere come minimo l’aiuto che la Spagna aveva previsto di concedere alle imprese/unità di produzione menzionate al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA della Commissione, del 2 luglio 2002, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a favore dell’industria carboniera nel 2001 e nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 23 luglio 2002 (12);

    d)

    presentare tutte le informazioni sull’applicazione dei criteri della diminuzione progressiva degli aiuti e indicare se debbano essere presi in considerazione fattori di competitività, quali l’andamento dei costi di produzione e se l’inclusione dell’unità di produzione in un piano di chiusura sarà considerata un fattore per una maggior riduzione degli aiuti;

    e)

    chiarire se prima del 31 dicembre 2005 si sarebbero chiuse unità di produzione equivalenti a una capacità di 1 660 000 tonnellate;

    f)

    chiarire se le unità di produzione Antracitas de Guillón, ENDESA-sotterranea ed ENCASUR-sotterranea abbiano ricevuto aiuti al funzionamento nel 2003; indicare se gli aiuti ricevuti da tali unità di produzione dal 1998 al 2002 per coprire i costi eccezionali di cui all’articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA abbiano superato o meno tali costi e, in caso affermativo, chiarire se la Spagna intenda recuperare la differenza;

    g)

    indicare l’importo totale degli aiuti versati a HUNOSA nel 2003, 2004 e 2005, tenendo conto delle riduzioni dei costi di produzione notificati dall’impresa;

    h)

    indicare il numero massimo di posti di lavoro necessari a HUNOSA per i lavoratori con conoscenze tecniche specifiche;

    i)

    chiarire in dettaglio le modifiche all’ordinanza ministeriale ECO/2731/2003 per garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002 e confermare che saranno ammissibili all’aiuto soltanto le unità di produzione, notificate ai sensi della decisione 2002/871/CE.

    3.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

    (44)

    Le osservazioni inviate dalle autorità spagnole dopo l’avvio del procedimento da parte della Commissione sono descritte qui di seguito. Non sono pervenute osservazioni da terzi.

    3.1.   Aiuti alla riduzione dell’attività [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002] e aiuti all’accesso alle riserve carboniere (articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento)

    (45)

    Le autorità spagnole hanno presentato relazioni sugli aiuti erogati nel 2003 e nel 2004 e le previsioni di pagamento per il 2005, che classificano l’aiuto a seconda della concessione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Gli aiuti concessi e da concedere a HUNOSA si classificano a seconda che si finanzino a carico del bilancio generale dello Stato o a carico della S.E.P.I. (13)

    3.1.1.   Produzione nel periodo 2003-2005

    (46)

    La tendenza della produzione che risulta dalle chiusure di capacità di produzione che l’industria si è impegnata ad effettuare è la seguente:

    (unità: kilotonnellate)

     

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    Produzione

    13 993

    13 372

    12 576

    12 400

    12 000

    3.1.2.   Criteri

    (47)

    Le autorità spagnole hanno presentato i criteri utilizzati per classificare le unità di produzione come beneficiari degli aiuti ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002. Come criterio principale è stato stabilito il costo di produzione per tonnellata equivalente di carbone (tec). I criteri supplementari sono i seguenti:

    a)

    l’esistenza di un mercato, cioè la presenza di una centrale elettrica in funzione nel raggio di 100 chilometri;

    b)

    la solvibilità dell’impresa proprietaria dell’unità di produzione; a questo proposito, si richiede una proporzione minima tra i fondi propri dell’impresa e il passivo totale.

    (48)

    Infine, occorre tener conto della realtà sociale e regionale dell’area in cui è ubicata l’unità di produzione. Secondo il governo spagnolo, la necessità di mantenere il criterio sociale e regionale è un fattore che non può essere ignorato. Il governo spagnolo tuttavia è disposto a considerare le modalità che la Commissione potrebbe suggerire.

    (49)

    La definizione di «unità di produzione» è stata verificata per le imprese che hanno una maggior capacità di produzione e che pertanto potrebbero avere più di un’unità di produzione. Fino ad allora, tranne che per il caso di HUNOSA, l’analisi veniva effettuata a livello di impresa prendendo in considerazione insieme le unità di produzione sotterranee e quelle a cielo aperto.

    3.1.3.   Aiuti alla riduzione dell’attività

    (50)

    Le autorità spagnole hanno spiegato che, come può evincersi dalla relazione, tutte le imprese che nel 2002 sono state classificate come beneficiarie di aiuti ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA sono attualmente classificate come imprese che ricevono aiuti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) 1407/2002.

    3.1.4.   Diminuzione progressiva degli aiuti

    (51)

    Le autorità spagnole spiegano che fino alla fine del 2005, la riduzione degli aiuti dovrà essere globale, pari al 4 % all’anno.

    3.2.   Aiuti alla copertura di costi eccezionali

    (52)

    Le autorità spagnole hanno informato la Commissione che l’ordinanza ECO/2731/2003 è stata modificata per adeguarne il contenuto a quanto prescritto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. L’ordinanza potrà essere applicata soltanto alle unità di produzione che effettuano la chiusura entro il 31 dicembre 2005 e non si potrà applicare ai programmi con scadenza successiva a tale data. Inoltre, la compensazione di 13 EUR per 1 000 termie per i contratti cancellati a causa della chiusura dell’unità di produzione che forniva il combustibile è stata fissata come aiuto massimo per sostenere i tipi di costi che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1407/2002. Verranno rimborsati soltanto i costi di chiusura debitamente giustificati.

    3.3.   Precedenti decisioni della Commissione

    3.3.1.   Chiusure fino al 31 dicembre 2005

    (53)

    Il governo spagnolo intende conformarsi a quanto previsto al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA procedendo alla chiusura definitiva della capacità di produzione di 1 660 000 tonnellate corrispondente alle imprese menzionate nel suddetto considerando entro il 31 dicembre 2005. Alcune di queste imprese hanno già cominciato a ridurre la capacità di produzione nel 2002.

    3.3.2.   Le unità di produzione che hanno ricevuto aiuti per coprire costi eccezionali di chiusura

    (54)

    Come affermato nelle relazioni sugli aiuti degli anni 2003, 2004 e 2005, gli aiuti concessi nel 2003 a Antracitas de Gijón, ENCASUR, ENDESA e PMC (prima della chiusura nel 2004) e quelli previsti per il 2004 e 2005 sono aiuti alla riduzione di attività. Gli aiuti concessi per rimborsare costi eccezionali di chiusura tra il 1998 e il 2002 nel caso di ENDESA ed ENCASUR sono stati giustificati a suo tempo in quanto aiuti destinati a coprire le differenze di pagamenti tra il regime generale di prepensionamento e il 100 % pagato da queste imprese. Le autorità spagnole hanno presentato lettere di impegno per confermare la chiusura delle unità di produzione la cui chiusura era prevista dalle imprese entro la fine del 2005.

    3.4.   Il piano Hunosa

    3.4.1.   Osservazioni sullo sforzo di ristrutturazione di HUNOSA

    (55)

    Le autorità spagnole hanno fornito dettagli del livello significativo di ristrutturazione intrapreso in anni recenti e del grado di realizzazione del piano 2002-2005. Tale piano comprende la chiusura delle due unità di produzione, con una riduzione di 700 000 tonnellate in termini di capacità d’estrazione.

    3.4.2.   Aiuto concesso a HUNOSA nel 2003-2005

    (56)

    Le autorità spagnole hanno chiarito che il volume dell’aiuto alla ristrutturazione si manterrà strettamente nei limiti dei costi che derivano dalle obbligazioni sociali esterne e hanno fornito le spiegazioni opportune.

    (57)

    La contraddizione apparente tra lo sforzo significativo in materia di riduzione dei costi e la diminuzione meno accentuata degli aiuti alla produzione, è dovuta essenzialmente all’andamento delle entrate connesso ai prezzi internazionali del carbone di importazione e al cambio dollaro/euro. Le autorità spagnole hanno fornito informazioni dettagliate sul calcolo delle entrate e hanno spiegato per quale motivo sono in generale inferiori al prezzo internazionale del carbone importato.

    (58)

    Inoltre, hanno fornito spiegazioni dettagliate sugli aiuti destinati a coprire i costi eccezionali derivanti dal processo di ristrutturazione.

    3.4.3.   Informazioni sull’assunzione di tecnici specializzati

    (59)

    Le autorità spagnole hanno sottolineato che tali assunzioni sono soggette alla stretta necessità di coprire posti di lavoro indispensabili, specialmente per motivi di sicurezza. Tuttavia, occorre sottolineare che finora, nei primi due esercizi di applicazione del piano, non si è provveduto a nessuna nuova assunzione. Ciononostante le autorità spagnole hanno mantenuto come misura precauzionale una stima massima delle assunzioni di tecnici specializzati non superiore a 100 lavoratori.

    4.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    4.1.   Modalità di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

    (60)

    Per stabilire se le misure del regime costituiscano un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato occorre stabilire se gli aiuti siano concessi dagli Stati membri ovvero mediante risorse statali, se favoriscano talune imprese, se falsino o minaccino di falsare la concorrenza e se incidano sugli scambi tra Stati membri.

    (61)

    La prima condizione di cui all’articolo 87 è che l’aiuto sia concesso dagli Stati o mediante risorse statali. Nella fattispecie, l’esistenza di risorse statali è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente finanziata dal bilancio pubblico delle autorità del Regno di Spagna e in misura minore dalla S.E.P.I., un’impresa pubblica interamente controllata dallo Stato.

    (62)

    La seconda condizione di cui all’articolo 87, paragrafo 1, fa riferimento alla possibilità che le misure favoriscano determinati beneficiari. Occorre stabilire, in primo luogo, se le imprese beneficiarie ottengono un beneficio economico e, in secondo luogo, se questo beneficio si concede a uno specifico tipo d’impresa. L’aiuto presuppone chiaramente un beneficio economico per le imprese carboniere, in quanto costituisce una sovvenzione diretta che copre spese ordinarie che abitualmente sarebbero a loro carico. Tali spese consistono nella differenza tra i costi di produzione prevedibili e le entrate prevedibili, a cui si aggiungono i costi derivanti dalla ristrutturazione: le imprese carboniere beneficiano del parziale indennizzo per questi costi. Inoltre, le misure in esame sono destinate soltanto a imprese carboniere in Spagna, per cui favoriscono determinate imprese rispetto alle loro concorrenti, cioè sono selettive.

    (63)

    In conformità con la terza e quarta condizione dell’articolo 87, paragrafo 1, gli aiuti non devono falsare o minacciare di falsare la concorrenza, né incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza in quanto rafforzano la posizione finanziaria e l’ambito di azione delle imprese beneficiarie rispetto alle loro concorrenti che non usufruiscono di questi benefici. Benché il commercio intracomunitario di carbone sia molto limitato e le imprese di cui trattasi non esportino, le imprese stabilite in altri Stati membri hanno meno possibilità di esportare i loro prodotti sul mercato spagnolo.

    (64)

    Pertanto, le misure in esame rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni per beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

    4.2.   Applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002

    (65)

    Dato che il trattato CECA e la decisione n. 3632/1993/CECA sono entrambi scaduti il 23 luglio 2002, e alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato, la compatibilità delle misure notificate dev’essere valutata in base al regolamento (CE) n. 1407/2002.

    (66)

    Il regolamento (CE) n. 1407/2002 stabilisce la normativa per la concessione degli aiuti di Stato all’industria carboniera, con la finalità di contribuire alla sua ristrutturazione. Tale normativa tiene conto degli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione del settore e della necessità di mantenere una quantità minima di produzione carboniera nazionale per garantire l’accesso alle riserve di carbone. Il processo di ristrutturazione dell’industria carboniera deve continuare, considerato lo squilibrio concorrenziale esistente tra il carbone comunitario e quello importato.

    (67)

    Secondo il principio di proporzionalità, la produzione carboniera sovvenzionata dev’essere limitata a quanto è strettamente necessario per contribuire in modo efficace all’obiettivo del rafforzamento della sicurezza del rifornimento energetico. In tale contesto, la Commissione fa riferimento anche alla comunicazione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile», meglio conosciuta come «La strategia di sviluppo sostenibile di Göteborg», che mira a «limitare il cambiamento climatico e potenziare l’uso di energia pulita.» (14).

    (68)

    In conformità con l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri possono concedere aiuti alla riduzione dell’attività. Una delle condizioni che devono essere soddisfatte è che lo sfruttamento delle unità di produzione interessate rientri in un piano di chiusura.

    (69)

    Gli Stati membri, in conformità con l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002, concedono aiuti alla produzione a un’impresa, destinati alle unità di produzione o a un gruppo di unità di produzione specificamente. Una delle condizioni da soddisfare è che lo sfruttamento delle unità di produzione interessate o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa rientri in un piano d’accesso alle riserve carboniere.

    (70)

    Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri concedono aiuti per coprire costi eccezionali che derivano o che sono derivati dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria del carbone e non correlati alla produzione corrente se il loro importo non supera tali costi. Le categorie di costi che derivano dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell’industria del carbone sono definite nell’allegato di detto regolamento.

    (71)

    Nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione notificato fosse conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1407/2002 nonché agli obiettivi del regolamento stesso. La Commissione ha ritenuto che fosse necessario un piano più dettagliato. In seguito a questa lettera la Spagna ha fornito alla Commissione in diverse occasioni informazioni dettagliate riguardanti il piano di ristrutturazione. In base a queste nuove informazioni la Commissione espone qui di seguito la propria valutazione del piano di ristrutturazione e gli aiuti per gli anni 2003, 2004 e 2005, concessi in virtù del piano di ristrutturazione.

    4.3.   Rispetto delle precedenti decisioni della Commissione

    (72)

    Nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha ritenuto che le autorità spagnole non avessero indicato chiaramente che sarebbero state rispettate le condizioni stabilite nelle precedenti decisioni della Commissione, adottate in base al trattato CECA, in particolare nella decisione 2002/826/CECA. Quest’ultima decisione autorizza la concessioni di aiuti a condizione che le unità di produzione di cui trattasi rientrino in un piano di chiusura e che, entro il 2005, riducano la capacità di produzione di 1 660 000 tonnellate. La Spagna è tenuta a rispettare tali condizioni. Il fatto che il trattato CECA sia scaduto e sia entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1407/2002 non rimette in discussione gli impegni assunti in passato, che devono essere pienamente rispettati e la Commissione è tenuta a garantire il rispetto delle condizioni stabilite nelle decisioni adottate in base al trattato CECA.

    (73)

    Il precedente piano di chiusura/riduzione basato sulla decisione n. 3632/93/CECA è stato approvato con la decisione 2002/826/CECA. In diverse occasioni, le autorità spagnole hanno accettato anche per iscritto, in varie lettere alla Commissione, l’obbligo di rispettare gli impegni presi in passato e hanno esplicitamente confermato che le decisioni sulla chiusura delle unità di produzione elencate al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA sarebbero state eseguite in conformità con la normativa in vigore. Ciò significa la chiusura entro il 2005 di una capacità di produzione di 1 660 000 tonnellate. In base alle informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione è stata in grado di verificare che è stata effettivamente conseguita la riduzione di tale capacità.

    (74)

    La Commissione ritiene che le unità di produzione che hanno ridotto la loro capacità di produzione siano le stesse che erano già state incluse nel piano di chiusura/riduzione di attività basato sulla decisione n. 3632/93/CECA. Si tratta delle unità di produzione di cui al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA.

    (75)

    Secondo il precedente piano spagnolo di chiusura/riduzione dell’attività, le unità di produzione Antracitas de Gillon S.A., ENDESA sotterranea e ENCASUR sotterranea dovevano chiudere entro la fine del 2002. Tuttavia nel 2003 e in parte nel 2004, tali unità di produzione risultavano ancora operative.

    (76)

    In seguito alle richieste della Commissione, sono state chiuse le unità sotterranee di ENDESA e ENCASUR e l’unità di produzione di Antracitas de Gillon. Il 31 marzo 2004 anche l’unità di produzione a cielo aperto di Promotora de Minas de Carbon è stata chiusa. La Commissione ha ricevuto lettere d’impegno che confermano la chiusura delle unità di produzione che si sono impegnate a chiudere nel 2005.

    (77)

    In base alle informazioni trasmesse dalla Spagna la Commissione ha verificato che l’aiuto concesso a tali imprese, ai sensi dell’articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA, al fine di coprire i costi eccezionali della chiusura delle suddette unità di produzione non ha superato i costi.

    (78)

    Poiché la riduzione di capacità di produzione richiesta è stata conseguita dalle unità di produzione elencate al considerando 18 della decisione 2002/826/CECA e le unità di produzione che, secondo questa stessa decisione dovevano chiudere, hanno infine chiuso, la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna ha rispettato le precedenti decisioni della Commissione.

    4.4.   Aiuti alla riduzione dell’attività [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002] e aiuti all’accesso alle riserve carboniere (articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento)

    (79)

    Nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha affermato che le autorità spagnole avevano notificato l’importo globale degli aiuti al funzionamento che dovevano essere concessi. Tuttavia, le autorità spagnole non hanno notificato né l’importo totale degli aiuti alla riduzione di attività previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002, né l’importo totale degli aiuti all’accesso alle riserve carboniere, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Le autorità spagnole non hanno spiegato i criteri che dovevano soddisfare le unità di produzione per poter chiedere gli aiuti.

    (80)

    Un altro dubbio della Commissione riguardava il fatto che le autorità spagnole non avevano definito la capacità di produzione totale che occorreva chiudere entro il 31 dicembre 2005 o entro il 31 dicembre 2007 in esito al piano di chiusura, come previsto all’articolo 4, lettera a), e all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 1407/2002, in quanto una delle condizioni da soddisfare per poter beneficiare di aiuti alla riduzione dell’attività. L’aiuto previsto può essere concesso soltanto se si notifica la riduzione totale della capacità.

    (81)

    Per quanto riguarda la capacità di produzione e il livello di produzione minimo per garantire l’accesso alle riserve di carbone, nella lettera del 30 marzo 2004 la Commissione ha ritenuto che la giustificazione non sembrava essere conforme con l’obiettivo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Il piano di accesso alle riserve di carbone e gli aiuti all’accesso alle riserve di carbone devono essere giustificati dalla necessità di mantenere una quantità minima di produzione di carbone che garantisca l’accesso alle riserve. Gli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione del settore possono servire soltanto come giustificazione del piano di chiusura e dell’aiuto alla riduzione di attività.

    (82)

    Le autorità spagnole hanno comunicato informazioni sui costi delle unità di produzione. Per ciascuna impresa, eccetto che per HUNOSA, la Spagna ha definito le unità di estrazione sotterranea e le infrastrutture connesse come un’unica unità di produzione sotterranea e ha seguito un approccio simile riguardo alle unità di estrazione a cielo aperto. L’applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 si basa sul concetto di «unità di produzione». Il 30 marzo 2004 la Commissione ha espresso dubbi sul carattere sufficientemente dettagliato di tali informazioni, alla luce delle condizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

    4.4.1.   Distinzione tra gli aiuti alla riduzione di attività e gli aiuti all’accesso alle riserve di carbone

    (83)

    Dopo l’apertura del procedimento, la Spagna ha classificato gli aiuti a seconda che fossero concessi ai sensi dell’articolo 4, oppure dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002. Nel periodo 2003-2005, le seguenti unità di produzione hanno ricevuto un aiuto ai sensi dell’articolo 4: Antracitas de Gillon S.A., Coto Minera Jove S.A., l’unità di produzione sotterranea di Endesa, l’unità di produzione sotterranea di Encasur, González y Díez S.A., Industria y Comercial Minera S.A. (INCOMISA), Mina Escobal S.L., Mina la Camocha, Minas de Valdeloso S.L., Promotora de Minas de Carbón S.A. e Virgilio Riesco S.A. La Mina Escobal S.L. ha chiuso nel 2004 e la Promotora de Minas de Carbón S.A. ha chiuso nel 2005. Altre unità di produzione che hanno ricevuto un aiuto per la riduzione di attività sono le due unità di produzione dell’impresa carboniera pubblica Hunosa che sono state chiuse, cioè Pumarabule e Figaredo. Hanno percepito aiuti per l’accesso alle riserve di carbone le altre unità di produzione menzionate al considerando 21.

    (84)

    In base alle ultime informazioni ricevute, la Commissione conclude pertanto che le autorità spagnole hanno suddiviso correttamente gli aiuti alla produzione tra aiuti alla riduzione di attività e aiuti all’accesso alle riserve di carbone. Inoltre, come le autorità spagnole hanno confermato, sarà soddisfatta la condizione di cui all’articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1407/2002, secondo cui le unità di produzione che ricevono aiuti per la riduzione di attività devono chiudere entro il 2007.

    4.4.2.   Criteri applicabili

    (85)

    La Commissione prende atto del fatto che per quanto riguarda i criteri che le autorità spagnole applicheranno in materia di ammissibilità degli aiuti alla produzione, dette autorità l’hanno informata che il criterio principale è il costo di produzione per tec. Tale criterio è in linea con l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002 in quanto può essere considerato una chiara indicazione che l’aiuto sarà concesso alle unità con le migliori prospettive economiche.

    (86)

    Tra i criteri supplementari, le autorità spagnole applicano il criterio dell’esistenza di un mercato, cioè, la presenza di una centrale elettrica in funzione nel raggio di 100 km, e la solvibilità dell’impresa proprietaria dell’unità di produzione. A questo proposito dev’esserci una proporzione minima tra le risorse proprie dell’impresa e il totale delle sue passività. criterio contribuirà a fare sì che l’aiuto sia concesso alle unità con le migliori prospettive economiche. Il precedente criterio è di natura meramente complementare. In considerazione della sicurezza delle forniture di energia e anche per ragioni finanziarie, dato che esiste un nesso con i costi di trasporto, si può tener conto dell’ubicazione, ma questo non può essere il fattore principale. In generale, la Commissione ritiene che i criteri applicati dalle autorità spagnole siano in linea con il regolamento (CE) n. 1407/2002.

    (87)

    Basandosi sulle informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione ha analizzato la definizione di «unità di produzione» utilizzata nel piano di ristrutturazione. In passato, la Spagna ha effettuato l’analisi degli aiuti a livello di impresa, calcolando insieme le unità di produzione sotterranee con quelle a cielo aperto. Attualmente la Spagna ha modificato questa analisi e ha calcolato l’aiuto per unità di produzione come definita nel regolamento (CE) n. 1407/2002. Inoltre, a questo proposito la Spagna ha fornito alla Commissione le informazioni previste dalla decisione 2002/871/CE. La Commissione ritiene pertanto che la definizione di unità di produzione, che la Spagna ha utilizzato nel suo piano di ristrutturazione, è conforme a quanto previsto dal precitato regolamento.

    (88)

    La Commissione prende atto del fatto che il piano di ristrutturazione darà luogo a una capacità di produzione di 12 milioni di tonnellate. Considerando la situazione energetica globale in Spagna, tenendo conto del fatto che le autorità spagnole intendono ridurre la quota del carbone utilizzato per produrre elettricità dal 35,9 % al 15 % nel 2011, la riduzione di capacità a 12 milioni di tonnellate può ritenersi una misura adeguata che aiuterà a raggiungere tale obiettivo. Pertanto, il livello di capacità di produzione, che doveva essere raggiunto entro la fine del 2005, può considerarsi una riserva strategica ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002. Di conseguenza, si ritiene che le unità di produzione che rientrano nella parte del piano di ristrutturazione che riguarda l’accesso alle riserve carboniere possano beneficiare degli aiuti all’accesso alle riserve di carbone, purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detto regolamento.

    (89)

    Inoltre, è soddisfatto il criterio principale e chiave di volta del regolamento, vale a dire il principio secondo il quale l’aiuto deve diminuire progressivamente. L’aiuto, concesso ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002, è stato diminuito del 4 % all’anno. La Commissione ritiene che tale riduzione possa essere accettata, tenendo conto del fatto che le autorità spagnole hanno annunciato che anche per gli anni 2006 e 2007, l’obiettivo è di continuare a ridurre l’aiuto del 4 % all’anno.

    (90)

    Ciò premesso, la Commissione ritiene che le autorità spagnole abbiano chiarito sufficientemente i criteri che determinano l’ammissibilità delle unità di produzione agli aiuti a favore della riduzione di attività o agli aiuti a favore dell’accesso alle riserve di carbone. Tali criteri sono conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1407/2002, in particolare dall’articolo 4, lettera a), e dall’articolo 9, paragrafo 6, lettera a).

    (91)

    A tal proposito, la Commissione rammenta alle autorità spagnole che la situazione sociale e regionale non può essere presa in considerazione quando si deve decidere la riserva strategica da mantenere. Le condizioni sociali e regionali si possono prendere in considerazione soltanto ai fini della concessione degli aiuti per la riduzione dell’attività e dell’aiuto per coprire i costi eccezionali del processo di ristrutturazione.

    4.4.3.   Calcolo delle entrate

    (92)

    Le autorità spagnole hanno fornito informazioni dettagliate sui prezzi del carbone. Nel complemento di informazioni il governo spagnolo ha spiegato che de facto, gli aiuti di Stato erogati dal governo spagnolo corrispondevano alla differenza tra i costi di produzione e il prezzo di vendita medio del carbone spagnolo, che era inferiore al prezzo medio del carbone importato dai paesi terzi. Ciò è dovuto principalmente alla qualità inferiore del carbone spagnolo e, in misura minore, al fatto che i prezzi sono stabiliti in contratti a lungo termine mentre il prezzo del carbone importato è il prezzo a pronti rilevato sul mercato un giorno determinato.

    (93)

    Le autorità spagnole hanno spiegato che in pratica l’influenza della variazione tra il prezzo internazionale e il prezzo del carbone nazionale è posticipata di circa tre trimestri. D’altra parte, la qualità del carbone sembra essere di gran lunga inferiore a quello in commercio sul mercato internazionale, con il risultato che il carbone nazionale ha un prezzo di gran lunga inferiore. Il prezzo pagato varia a seconda delle centrali, poiché vi è una differenza di qualità tra il carbone delle diverse unità di estrazione. Ad esempio, il potere calorifico del carbone può variare tra il 7 % e il 35 %, a seconda del sito da dove è stato estratto.

    (94)

    In generale, il carbone spagnolo è di qualità inferiore per il suo elevato contenuto di cenere e acqua, per il suo basso contenuto di materia volatile, o per entrambe queste caratteristiche. Il carbone di bassa qualità non ha mercato mondiale, in quanto tutti i paesi produttori consumano il carbone vicino al loro sito estrattivo. L’uso di questi tipi di carbone nelle centrali elettriche genera costi di investimenti e di manutenzione più elevati a carico dei proprietari, che devono installare bruciatori speciali, più costosi da mantenere e da utilizzare; inoltre anche l’efficienza di tali centrali è inferiore rispetto all’efficienza delle centrali che consumano carbone normale.

    (95)

    Le autorità spagnole hanno spiegato che dal punto di vista economico non è conveniente migliorare la qualità del carbone in modo tale da renderlo dello stesso livello del carbone importato, in quanto il processo di produzione sarebbe molto più costoso e meno competitivo.

    (96)

    Dal 1998, il prezzo di vendita del carbone viene stabilito attraverso trattative dirette tra le unità di produzione minerarie e le centrali carboniere, senza alcun intervento dell’amministrazione che può intervenire soltanto in caso di seri conflitti. Le autorità spagnole hanno presentato i contratti tra alcune imprese elettriche che possiedono centrali alimentate a carbone per mostrare il prezzo pagato alle imprese carboniere. Il calcolo del prezzo del carbone comprende una formula sulla qualità del carbone nella quale si tiene conto, fra l’altro, del contenuto di materie volatili, ceneri, umidità e zolfo, nonché del potere calorifico.

    (97)

    I prezzi del carbone in Spagna sono basati su contratti a lungo termine tra le imprese carboniere e i loro clienti. I contratti attualmente in vigore sono validi fino al 31 dicembre 2005. I prezzi si basano sui seguenti criteri:

    prezzi cif (15) in dollari statunitensi (USD) per ciascun periodo di importazione di carbone da paesi terzi all’Unione europea, espressi in USD/tec e pubblicati dall’UE,

    tasso di cambio tra dollari statunitensi ed euro nello stesso periodo per stabilire il prezzo cif in dollari statunitensi nel suo equivalente in euro; il tasso di cambio dollaro/euro è passato da 0,8955 nel 2001 a 1,25 nel 2005,

    per stabilire il prezzo franco centrale, si deduce dal prezzo che risulta in euro il costo del trasporto tra il porto e la centrale, poiché il prezzo cif è il prezzo da pagare al momento della consegna al porto,

    infine, si applica una correzione, spiegata più avanti, in funzione della qualità.

    (98)

    La Spagna calcola i prezzi medi d’importazione del carbon fossile nel paese. Il calcolo di questi prezzi medi d’importazione si basa su dati statistici forniti dalle imprese spagnole che importano carbone e quelle che lo esportano dai paesi terzi.

    (99)

    Affinché tale sistema funzioni adeguatamente, è fondamentale che i prezzi calcolati per il carbon fossile riflettano fedelmente il prezzo del carbone sul mercato mondiale. Per operare una verifica in tal senso, la Commissione ha paragonato tale prezzo con i «MCIS Steam Coal Marker Prices», che costituiscono l’indice di riferimento per i prezzi di mercato a pronti per il carbone.

    (100)

    Le autorità spagnole hanno spiegato le differenze tra il prezzo «MCIS Steam Coal Marker Price» e il prezzo medio da esse calcolato facendo presente che il primo si basa soltanto sui contratti conclusi un determinato giorno sul mercato a pronti, laddove il prezzo da esse calcolato si basa su tutti i contratti in vigore in un determinato giorno, compresi i contratti a lungo termine. Di conseguenza il prezzo spagnolo tende a essere inferiore al prezzo del mercato a pronti nei periodi in cui i prezzi su tale mercato aumentano e più elevato nei periodi in cui i prezzi su tale mercato diminuiscono. La media a lungo termine dei due indici è all’incirca uguale: per gli anni dal 1996 al 2004, il prezzo medio MCIS Steam Coal Marker Price era di 43,3 EUR/tec e il prezzo medio spagnolo era soltanto leggermente inferiore. Pertanto, la Commissione ritiene che il calcolo spagnolo del prezzo del carbon fossile rispecchi fedelmente il prezzo del carbone termico sul mercato mondiale.

    (101)

    Basandosi sui summenzionati criteri, nel 2001 il prezzo medio era di 45,85 EUR e la previsione per il 2005 era di 36 EUR. Le entrate nel 2001 sono state eccezionalmente elevate, soprattutto a causa della contabilizzazione al lordo di alcune entrate eccezionali e atipiche per quell’anno. Di conseguenza, una riduzione del 20 % dei costi di produzione non ha dato luogo a una pari riduzione dell’importo totale degli aiuti alla produzione per il periodo 2003-2005.

    (102)

    L’importo totale dell’aiuto viene fissato dopo la presentazione per ciascuna unità di produzione di una relazione di audit, che contiene i dati dei costi di produzione e delle entrate. Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio carboniero risulti che la differenza tra i costi di produzione e le entrate è stata inferiore a quanto previsto, l’importo totale dell’aiuto è ridotto e l’aiuto corrisposto in eccesso è restituito.

    (103)

    Premesso quanto sopra, la Commissione ritiene che la Spagna abbia spiegato dettagliatamente come siano state calcolate le entrate delle imprese carboniere. Le informazioni fornite hanno convinto la Commissione che sono stati utilizzati i prezzi corretti del carbone nel calcolo delle entrate. In base alle informazioni fornite, e in particolare ai contratti tra le centrali elettriche e le imprese carboniere, la Commissione conclude che è stato rispettato il disposto dell’articolo 4, lettera b) e lettera c), del regolamento (CE) n. 1407/2002, nel senso che gli aiuti alla produzione non hanno superato la differenza tra i costi di produzione e le entrate per i rispettivi esercizi carbonieri e l’aiuto non farà sì che i prezzi del carbone comunitario consegnato siano inferiori a quelli del carbone di qualità simile proveniente dai paesi terzi. La Commissione sorveglierà attentamente che nei nuovi contratti a partire dal 1o gennaio 2006, da negoziare tra le centrali elettriche e le imprese carboniere, nei calcoli si tenga adeguatamente conto del prezzo del carbone sul mercato mondiale, che attualmente è elevato. Infine, la Commissione sottolinea che sono state rispettate anche le condizioni di cui all’articolo 4, lettera d) e lettera e), di detto regolamento.

    4.5.   Aiuti alla copertura di oneri eccezionali [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002]

    (104)

    Nella lettera del 30 marzo 2004, la Commissione ha ritenuto che le autorità spagnole non avessero chiarito i criteri da prendere in considerazione al momento della concessione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002, di aiuti alla copertura di oneri eccezionali non connessi alla produzione attuale («oneri residui»). Con lettera del 3 ottobre 2003 la Spagna ha comunicato alla Commissione che tali aiuti sarebbero stati concessi esclusivamente alle unità di produzione che avrebbero chiuso nel periodo 2003-2005 e che l’importo dell’aiuto non avrebbe superato i costi. Tuttavia, l’ordinanza ministeriale ECO/2731/2003, del 24 settembre 2003, non conteneva espressamente queste condizioni, né conteneva garanzie sufficienti ad assicurare che l’aiuto per coprire i costi della chiusura delle unità di produzione non eccedesse tali costi e che le unità di produzione venissero chiuse entro il 31 dicembre 2005. La Commissione ha ritenuto che i criteri previsti dalla Spagna per calcolare l’aiuto alla copertura dei costi di chiusura delle unità di produzione, basati sulla riduzione delle consegne di carbone previste nei contratti con le centrali elettriche e su un aiuto di circa 13 EUR ogni mille calorie ridotte, non garantissero sufficientemente l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. La Commissione inoltre ha sottolineato che gli importi dell’aiuto apparentemente basati su detto articolo sembravano essere molto elevati e ha espresso dubbi sull’entità eccessiva dell’aiuto proposto rispetto alla intensità del processo di ristrutturazione.

    (105)

    In base alle nuove informazioni ricevute, la Commissione sottolinea che l’ordinanza ministeriale ECO/2731/2003 è stata modificata in modo da rispettare quanto prescritto all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Attualmente l’ordinanza si applica soltanto alle unità di produzione la cui chiusura è stata prevista entro il 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda la compensazione di 13 EUR per ogni 1000 termie di contratti di carbone annullati in esito alla chiusura delle unità di produzione, l’ordinanza chiarisce che si tratta di un importo massimo e che saranno rimborsati solo i costi effettivi della chiusura debitamente giustificati. A tale proposito, le autorità spagnole hanno dichiarato che nel corso del 2004 hanno concesso meno aiuti. Per quanto riguarda il 2004, gli aiuti effettivamente concessi per coprire i costi eccezionali sono ammontati infatti a 518 986 EUR invece dell’importo previsto di 555 227 EUR.

    (106)

    La Commissione ritiene che la Spagna abbia dato chiarimenti sufficienti sui costi eccezionali collegati al processo di ristrutturazione. La Spagna ha specificato gli importi che verranno concessi per categoria, come menzionati all’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002. Di conseguenza, la Commissione ha potuto verificare che gli importi, che si riferiscono principalmente ai regimi di prepensionamento, non superano i costi e che l’aiuto per coprire i costi eccezionali della ristrutturazione può essere approvato. Tenendo conto della riduzione dell’organico, della chiusura della capacità estrattiva e della tendenza alla diminuzione degli aiuti alla produzione, le informazioni fornite dalle autorità spagnole hanno convinto la Commissione che i costi che si copriranno non sono eccessivamente elevati rispetto alla intensità del processo di ristrutturazione. Nel capitolo seguente, si procederà a una valutazione separata degli aiuti per la copertura degli oneri eccezionali del processo di ristrutturazione concessi all’impresa pubblica Hunosa.

    4.6.   Piano Hunosa

    (107)

    Per quanto riguarda Hunosa, la Commissione ha sottolineato nella lettera del 30 marzo 2004 che tale impresa faceva parte del piano di chiusura basato sulla decisione n. 3632/93/CECA. Tuttavia, per motivi sociali e regionali la chiusura avrebbe certamente avuto luogo dopo il 2002. I costi di produzione di tale impresa sono molto elevati se paragonati con i costi di produzione di altre imprese del settore carboniero nella Comunità. La Commissione ha ritenuto che la riduzione dell’organico e della produzione sono al disotto della media europea. Il piano prevede la chiusura di due delle nove unità di produzione. Nella lettera del 3 ottobre 2003, la Spagna ha annunciato un’ulteriore riduzione dei costi di produzione del 20 %, che corrisponde a una riduzione dell’aiuto del 25 % nel 2005. Pertanto, la riduzione dei costi di produzione comunicata dalla Spagna nella lettera del 3 ottobre 2003 darebbe luogo a una ulteriore riduzione degli aiuti a Hunosa corrispondente a un importo di 179 460 750 EUR nel 2005.

    (108)

    Nella sua lettera del 30 marzo 2004 la Commissione riteneva che potesse essere considerata incompatibile con il mercato comune la proposta concernente l’impresa Hunosa di riservare un 30 % del consumo di carbone (equivalente a circa 100 giorni di consumo) per le centrali elettriche della regione.

    4.6.1.   Il processo di ristrutturazione di Hunosa

    (109)

    Le autorità spagnole hanno confermato l’intenzione di continuare il processo di ristrutturazione di Hunosa in conformità con il regolamento (CE) n. 1407/2002 al fine di ridurre in modo significativo gli importi degli aiuti e la capacità di produzione, come anche l’organico. Tali misure di ristrutturazione devono essere valutate prendendo in considerazione l’importanza sociale e regionale di Hunosa nella Comunità autonoma delle Asturie.

    (110)

    Le autorità spagnole hanno fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul processo di ristrutturazione di Hunosa, l’evoluzione delle entrate e delle uscite, le prospettive e gli importi degli aiuti da concedere.

    (111)

    Il piano contiene i seguenti elementi:

    riduzione dell’organico del 33,6 %,

    riduzione del 25 % della capacità di produzione e chiusura di due unità di produzione (Pumarabule e Figaredo), che significa una riduzione di 700 000 tonnellate,

    chiusura di un reparto di lavaggio,

    aumento della produttività del 21,4 %,

    riduzione della produzione del 26,1 %,

    riduzione dei costi di produzione del 20 %,

    riduzione dell’importo totale degli aiuti alla produzione del 25 % nel periodo 2003-2005, a fronte di a una riduzione del 12 % nei 4 anni precedenti.

    (112)

    Dal 1986, la data di adesione della Spagna alla Comunità, i dati relativi al processo di ristrutturazione sono i seguenti:

    riduzione del 71,9 % dell’organico delle imprese Hunosa e Minas de Figaredo, passato da 21 911 lavoratori nel 1986 a 6 151 nel 2001,

    riduzione della capacità di produzione del 47,3 % relativa alle miniere sotterranee,

    riduzione della produzione del 53,3 %,

    riduzione dell’importo totale degli aiuti alla produzione del 40 % dal 1992 in valore corrente e del 56 % in valore costante.

    (113)

    Inoltre, nel periodo 1998-2004 l’aiuto a Hunosa è stato ridotto del 32 % in termini corretti, il che è superiore alla media del settore minerario spagnolo dove la riduzione globale è del 25,7 %. Dal 1992, gli importi totali degli aiuti a Hunosa sono stati ridotti del 54 % in valore corrente e del 69 % in valore costante.

    (114)

    Inoltre, si ritiene che le autorità spagnole abbiano mantenuto il processo di ristrutturazione di Hunosa al di là del piano di ristrutturazione 2003-2005. Nel 2003, l’aiuto alla produzione effettivamente concesso è stato di 264 480 000 EUR, mentre la previsione era di 271 593 000 EUR, il che significa una riduzione ulteriore del 2,6 %. L’aiuto alla copertura di oneri eccezionali di ristrutturazione è ammontato a 240 689 000 EUR, mentre la previsione era di 302 557 000 EUR, il che significa una riduzione del 20,4 %.

    (115)

    Per quanto riguarda il 2004, la produzione è scesa a 1 070 000 di tonnellate, con una ulteriore riduzione del 20 % rispetto al piano. Alla fine del 2004, il numero di lavoratori era sceso a 4 137. L’importo totale degli aiuti alla produzione effettivamente concessi nel 2004 è stato, invece del previsto importo di 254 682 EUR, di 247 483 EUR, con un’ulteriore riduzione del 2,8 %.

    (116)

    Alla fine del 2005, è previsto un organico di 3 500 lavoratori, che corrispondono ad una riduzione superiore del 14 % a quella prevista nel piano.

    (117)

    Il fatto che i costi di produzione per Hunosa siano così alti è dovuto principalmente alle caratteristiche fisiche delle miniere. La densità del carbone è molto bassa, il che impone di eseguire l’estrazione in una zona ampia e per la quale occorre un livello elevato di infrastrutture. La densità oltre ad essere bassa è anche irregolare, e comporta difficoltà di meccanizzazione. Inoltre, il piano di ristrutturazione, in particolare la riduzione significativa dell’organico e l’elevato numero di lavoratori prepensionati, non contribuisce certo a un’ottimizzazione dei costi di produzione. Tuttavia, Hunosa è riuscita a ridurre i costi di produzione attraverso il miglioramento della gestione e della concentrazione della produzione nelle unità dove la meccanizzazione e l’estrazione tecnica risultavano più facili e con costi inferiori. Utilizzando altri strumenti, come la meccanizzazione, l’informatizzazione e la modernizzazione degli impianti e dei processi di produzione, si è ottenuto un miglioramento della produttività. Questo comporterà ulteriori riduzioni dei costi di produzione in futuro.

    (118)

    La Commissione sottolinea tuttavia che la riduzione del 20 % dei costi di produzione nel periodo 2001-2005 non si è tradotta in una equivalente riduzione degli aiuti alla produzione del 20 %. Secondo le autorità spagnole, ciò è dovuto alle differenze nelle entrate tra il 2001 e il 2005. Le entrate medie del 2001 sono state di molto superiori a quelle del 2005, pari a 37 EUR/tec.

    (119)

    Le autorità spagnole hanno fornito chiarimenti dettagliati su tali entrate di Hunosa. Il prezzo è fissato in contratti a lungo termine, che in gran parte sono negoziati liberamente tra Hunosa e i suoi clienti, in un mercato liberalizzato.

    (120)

    In base alle nuove informazioni ricevute, la Commissione ritiene che l’apparente contraddizione tra lo sforzo significativo di riduzione dei costi e la diminuzione meno accentuata degli aiuti alla produzione sia dovuta soprattutto alle variazioni nelle entrate determinate dalla quotazione internazionale del carbone importato e dal tasso di cambio dollaro/euro. Come chiarito nella sezione 4.4.3 sul calcolo delle entrate, nel periodo 2003-2005 queste ultime sono state inferiori a quelle del 2001. Basandosi sulle informazioni fornite a questo proposito dalle autorità spagnole, in particolare i contratti tra Hunosa e le cinque centrali elettriche che utilizzano il carbone di quest’ultima, la Commissione è stato in grado di verificare la correttezza dei dati corretti nel calcolo delle entrate di Hunosa.

    4.6.2.   Aiuti a Hunosa per la riduzione dell’attività

    (121)

    L’aiuto concesso in passato per la riduzione di attività riguarda le unità di produzione di Hunosa che sono state chiuse. A questo proposito, la Commissione ritiene che, anche per quanto riguarda Hunosa, le precedenti decisioni della Commissione siano state rispettate.

    4.6.3.   Aiuti a Hunosa per l’accesso alle riserve di carbone

    (122)

    Il piano Hunosa prevede la chiusura delle miniere di Pumarabule e Figaredo, il che significa una riduzione irreversibile di capacità di 700 000 tonnellate. La Commissione presume che gli altri piani di produzione facciano parte del piano di accesso a riserve carboniere. Tuttavia, le autorità spagnole hanno indicato che potrebbero esserci modifiche nel periodo successivo al 2005. La Commissione può condividere questo punto di vista, poiché ciò lascia un margine per una ulteriore riduzione dell’importo totale degli aiuti da concedere dopo il 2005.

    (123)

    Per spiegare perché la produzione di Hunosa fa parte del piano per l’accesso alle riserve di carbone, le autorità spagnole fanno riferimento all’accessibilità delle riserve da un punto di vista tecnico, alla domanda delle centrali elettriche vicine, alla qualità del carbone e al fabbisogno delle centrali elettriche che possiedono impianti tecnici adatti alla qualità del carbone prodotto a Hunosa. La Commissione prende nota del fatto che la Spagna ha rinunciato al criterio dei 100 giorni di fornitura per la centrale elettrica più vicina. Le autorità spagnole hanno spiegato infatti che si trattava solo di un esempio e che mai avevano pensato di utilizzarlo come criterio. Tuttavia, resta il fatto che le autorità spagnole hanno preso la decisione in base alla quale le riserve di Hunosa dovevano coprire una determinata percentuale della domanda delle centrali elettriche vicine. Considerata la flessibilità di tale criterio, la Commissione osserva che ci si può attendere che le autorità spagnole non violino il principio della libera circolazione dei beni.

    (124)

    Seguendo il ragionamento delle autorità spagnole, la Commissione ritiene che la produzione di circa un milione di tonnellate nel 2005 possa essere considerata come facente parte della riserva strategica di capacità di produzione che le autorità spagnole intenderebbero mantenere. La Commissione concorda con l’analisi delle autorità spagnole secondo la quale il piano Hunosa per il periodo 2003-2005 costituisce un mezzo transitorio, ma indispensabile, per facilitare la ulteriore determinazione delle unità di produzione che figureranno nel nuovo piano per il periodo 2006-2010 concernente l’accesso alle riserve di carbone. Alla luce della significativa riduzione della produzione e dell’importo degli aiuti, il piano è conforme alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1407/2002 e costituisce una base che permette di proseguire il processo di ristrutturazione. Poiché le riserve di Hunosa erano necessarie per raggiungere una produzione di carbone totale di 12 tonnellate nel 2005, la Commissione può accettare che esse facciano parte del piano di accesso alle riserve carboniere per il periodo 2003-2005. Tuttavia, la Commissione rammenta alle autorità spagnole che tale piano, e più precisamente la posizione di Hunosa in tale piano in considerazione dei suoi costi di produzione elevati, dovrà essere riesaminato per il periodo 2006-2010. La produzione di Hunosa e le eventuali sovvenzioni dovranno essere ridotte in misura sostanziale in tale periodo.

    4.6.4.   Aiuti per coprire gli oneri eccezionali legati al processo di ristrutturazione ricevuti da Hunosa

    (125)

    Le autorità spagnole hanno fornito informazioni dettagliate riguardanti gli aiuti destinati a coprire gli oneri eccezionali del processo di ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002, suddividendo i costi in costi tecnici e costi sociali, come risulta dalla seguente tabella.

    EUR (1000)

     

    2003

    2004

    2005

    Lavori in materia di sicurezza, costi legati alla riabilitazione di vecchie ex miniere di carbone

    11 684

    11 984

    13 766

    Deprezzamenti intrinseci eccezionali

    9 514

    10 902

    22 905

    Totale dei costi tecnici

    21 198

    22 886

    36 638

    Costi del prepensionamento

    277 969

    273 019

    247 300

    Indennità

    3 005

    2 705

    2 404

    Fornitura di carbone

    385

    373

    361

    Totale dei costi sociali

    281 359

    276 097

    250 065

    Totale

    302 557

    298 983

    286 203

    (126)

    Le previsioni di Hunosa sui prepensionamenti per il periodo 2002-2005 sono di 2 622 lavoratori con un costo di circa 417 000 EUR ciascuno. Tali costi possono variare come è stato indicato per il 2003. Gli aiuti effettivamente concessi sono stati del 20 % inferiori alle previsioni.

    (127)

    In conformità con l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2002, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, nella zona interessata, Hunosa fornisce il 20 % dell’occupazione diretta e che è difficile creare posti di lavoro alternativi oltre ai 18 000 nuovi posti di lavoro creati a partire dal 1986. Hunosa è economicamente e socialmente molto importante per la Comunità autonoma delle Asturie. La Commissione comprende che la Spagna ha bisogno di tempo per sviluppare ulteriori attività alternative nella regione.

    (128)

    La Commissione ritiene, in base alle informazioni fornite dalle autorità spagnole, che tale aiuto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002. L’aiuto copre le misure menzionate nell’allegato e non supera i costi.

    4.6.5.   Nuove assunzioni

    (129)

    Secondo le informazioni fornite dalla Spagna, risulta che nel periodo 2003-2005 non vi sono state nuove assunzioni. La Commissione è soddisfatta di tale approccio e rammenta alle autorità spagnole che questo è un elemento importante per la valutazione attuale e futura della compatibilità delle misure di ristrutturazione.

    4.6.6.   Conclusioni sul piano di ristrutturazione di Hunosa

    (130)

    La Commissione ritiene che Hunosa abbia già compiuto un notevole sforzo di ristrutturazione e che in questa fase, vista l’importanza sociale e regionale di Hunosa non sarebbe ragionevole chiedere ulteriori misure. Pertanto, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione di Hunosa è conforme all’oggetto e alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1407/2002. L’aiuto è stato concesso per contribuire al processo di ristrutturazione e sono stati presi in considerazione gli aspetti sociali e regionali della posizione di Hunosa nella Comunità autonoma delle Asturie. I dubbi che la Commissione ha espresso all’inizio del procedimento, in particolare per quanto riguarda il calcolo degli importi dell’aiuto da concedere e i criteri da prendere in considerazione, sono stati dissipati dalle autorità spagnole con i complementi di informazioni comunicati e con le misure di ristrutturazione complementari adottate, che vanno al di là del piano notificato inizialmente. Tuttavia, la Commissione rammenta alle autorità spagnole che la posizione di Hunosa dovrà essere riconsiderata alla luce delle nuove misure di ristrutturazione e del piano d’accesso alle riserve carboniere per il periodo 2006-2010 e che permangono necessarie ulteriori misure di ristrutturazione.

    4.7.   Valutazione generale del piano di ristrutturazione 2003-2005

    (131)

    Il piano di ristrutturazione contiene gli elementi del piano di accesso alle riserve carboniere di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1407/2002 e il piano di chiusura di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo. Pertanto, la Commissione può adottare una decisione favorevole sui piani proposti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento. Parallelamente, in base all’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione può adottare decisioni sugli aiuti annuali concessi o la cui concessione è prevista dalle autorità spagnole a beneficio dell’industria carboniera per gli anni 2003, 2004 e 2005. Ai fini della decisione sulla conformità degli aiuti la Commissione deve tener conto delle condizioni e dei criteri stabiliti agli articoli 4-8 e della compatibilità con gli obiettivi di detto regolamento.

    (132)

    La Commissione ritiene che, in base alle misure di ristrutturazione notificate dalla Spagna, la riduzione degli aiuti di Stato comporterà una nuova riduzione permanente della produzione carboniera. Conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1407/2002, l’importo globale degli aiuti segue una parabola discendente e non supera, per gli anni dopo il 2003, l’importo degli aiuti autorizzati dalla Commissione per il 2001. Per quanto riguarda l’accesso alle riserve carboniere, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, la Spagna propone che nel 2005 l’accesso alle riserve carboniere venga garantito con una capacità totale di 12 milioni di tec. Per raggiungere tale traguardo la capacità di produzione è stata ridotta di 1 600 000 tonnellate.

    (133)

    Anche se i costi medi di produzione nell’industria carboniera spagnola sono leggermente diminuiti, i costi di produzione restano troppo elevati. Anche nel caso di un rialzo dei prezzi sul mercato mondiale, la sfavorevole posizione economica del carbone spagnolo rispetto al carbone importato rimarrà invariata nei prossimi anni.

    (134)

    La Commissione ritiene che i dati comunicati e il quadro descritto per gli anni 2006 e 2007 offrano un buon orientamento e che sussistono le condizioni prescritte. La Spagna ha garantito che continuerà a ridurre la produzione e a ridurre l’importo totale degli aiuti per questi anni allo stesso ritmo degli anni 2003-2005. Pertanto la Commissione accetta l’attuale livello e la pertinenza delle informazioni fornite dalla Spagna per il 2006 e il 2007. I dati dettagliati previsti agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1407/2002, concernenti l’importo totale degli aiuti per gli anni 2006 e 2007, saranno comunicati successivamente dalla Spagna, insieme alle misure di ristrutturazione per il periodo fino al 2010. La Commissione ritiene che tale calendario sia giustificato, tenuto conto delle implicazioni sociali e regionali della chiusura delle unità di produzione, e del fatto che la Spagna ha esplicitamente indicato che rispetterà il requisito di una diminuzione progressiva degli aiuti anche nel 2005. Quest’ultimo elemento è fondamentale per la valutazione della Commissione, poiché la garanzia di una riduzione finale significativa degli aiuti di Stato all’industria carboniera costituisce la chiave di volta del suddetto regolamento.

    (135)

    La Spagna ha scelto di mantenere lo stesso regime di concessione degli aiuti utilizzato in passato. Da un lato, le misure di ristrutturazione sono nell’interesse della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, e permettono dall’altro di proseguire il processo di ristrutturazione. L’importo degli aiuti notificato è necessario, poiché garantisce l’accesso alle riserve carboniere e la riduzione dell’attività carboniera, che viene considerata fondamentale. Senza gli aiuti, la produzione cesserebbe in Spagna, poiché l’attività non è competitiva.

    (136)

    La Commissione ritiene che la stima della capacità di produzione, fissata a 12 milioni di tec per il 2005 nell’approvvigionamento energetico della Spagna, può giustificarsi, dal punto di vista della politica nazionale in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e della politica energetica nazionale nel suo insieme. In questa valutazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la Spagna aumenterà la quota di energie rinnovabili nella produzione energetica entro il 2010.

    (137)

    Considerato che, dal punto di vista dell’occupazione le misure di ristrutturazione notificate avranno importanti ripercussioni sul mercato del lavoro, la Commissione, nella sua valutazione del piano, ha preso in considerazione la necessità di ridurre nei limiti del possibile le ripercussioni sociali e regionali della ristrutturazione dell’industria carboniera spagnola.

    (138)

    In base alla notifica, la Commissione ritiene che la pianificazione per l’industria carboniera spagnola sia basata sui seguenti obiettivi: la diminuzione progressiva obbligatoria degli aiuti finanziari, la riduzione della produzione e dei suoi costi, la fornitura garantita ai clienti di una qualità adeguata e in tempo utile, le riduzioni di posti di lavoro in misura socialmente accettabile e la presa in considerazione delle ripercussioni regionali delle misure.

    (139)

    La Commissione conclude pertanto che il piano di ristrutturazione spagnolo è dettagliato per quanto riguarda il periodo 2003-2005 e offre un buon orientamento soddisfacendo le condizioni prescritte per gli anni 2006 e 2007. Inoltre, il piano di ristrutturazione presenta una buona visione d’insieme del ruolo del carbone nella politica energetica e nella politica ambientale nell’ambito dell’approvvigionamento di energia primaria fino al 2010.

    (140)

    Premesso quanto sopra e tenuto conto del fatto che sono state adottate misure che vanno anche al di là di quanto previsto dal piano inizialmente notificato, la Commissione ritiene che il piano presentato dalla Spagna sia compatibile con gli obiettivi e i criteri del regolamento (CE) n. 1407/2002, in particolare con i criteri stabiliti all’articolo 9, paragrafi 4 e 6. Poiché gli aiuti per gli anni 2003, 2004 e 2005 sono stati concessi o dovranno essere concessi in base al piano di ristrutturazione e conformemente a quest’ultimo, la Commissione conclude, in base all’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento che tali aiuti sono stati concessi in conformità con il medesimo.

    5.   CONCLUSIONE

    (141)

    La Commissione ritiene che la Spagna abbia concesso illegittimamente aiuti di Stato all’industria carboniera per gli anni 2003 e 2004, violando l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, dopo aver esaminato le misure adottate e le informazioni comunicate dalla Spagna, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1407/2002, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione dell’industria carboniera per il periodo 2003-2005 e gli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 basati su tale piano sono compatibili con il mercato comune. La Spagna di conseguenza è autorizzata a versare gli aiuti.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il piano di ristrutturazione dell’industria carboniera e gli aiuti di Stato per gli anni 2003-2005 eseguiti dalla Spagna per gli anni 2003 e 2004 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. La Spagna è autorizzata a versare gli aiuti.

    Articolo 2

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005

    Per la Commissione

    Andris PIEBALGS

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 182 dell’15.7.2004, pag. 3.

    (2)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003

    (3)  GU L 300 del 5.11.2002, pag. 42.

    (4)  Cfr. nota n. 1.

    (5)  GU L 303 del 13.11. 1998, pag. 57.

    (6)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

    (7)  Articolo 4 e articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002.

    (8)  Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

    (9)  Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

    (10)  Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

    (11)  Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

    (12)  GU L 296 del 30.10.2002, pag. 73.

    (13)  Sociedad Estatal de Ecónomia y Hacienda, istituita nel 1996 sotto la responsabilità del Ministerio de Ecónomia y Hacienda

    (14)  COM(2001) 264 definitivo, pag. 11.

    (15)  Costo, assicurazione e nolo.


    Top