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Document 32011D0687

    2011/687/PESC: Decisione 2011/687/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2011 , che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

    GU L 270 del 15.10.2011, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/687/oj

    15.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 270/31


    DECISIONE 2011/687/PESC DEL CONSIGLIO

    del 14 ottobre 2011

    che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2).

    (2)

    Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/445/PESC (3) che ha modificato l’azione comune 2008/124/PESC aumentando l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo («EULEX KOSOVO») fino alla scadenza dell’azione comune 2008/124/PESC.

    (3)

    L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (4), che ha modificato e prorogato l’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012, fissando un importo di riferimento finanziario fino al 14 ottobre 2010.

    (4)

    L’importo di riferimento finanziario previsto dalla decisione 2010/619/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (5), e destinato a coprire le spese connesse all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2011 dovrebbe coprire il periodo fino al 14 dicembre 2011.

    (5)

    L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato.

    (6)

    È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/124/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 16, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC è sostituito dal seguente:

    «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 sino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

    L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. DOWGIELEWICZ


    (1)  Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999).

    (2)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

    (3)  GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 33.

    (4)  GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.

    (5)  GU L 272 del 16.10.2010, pag. 19.


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