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Document 32011D0632

    2011/632/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 settembre 2011 , che definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2011) 6504] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 247 del 24.9.2011, p. 54–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/632/oj

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 247/54


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 settembre 2011

    che definisce il questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti

    [notificata con il numero C(2011) 6504]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/632/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (1), in particolare l’articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi della direttiva 2000/76/CE, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere relazioni in merito all’attuazione della direttiva ogni tre anni utilizzando un questionario elaborato dalla Commissione.

    (2)

    La Commissione ha elaborato due questionari. Il secondo, introdotto con la decisione 2010/731/UE della Commissione (2), riguarda gli anni 2009, 2010 e 2011.

    (3)

    Poiché il questionario elaborato con la decisione 2010/731/UE deve essere utilizzato per comunicare i dati fino al 31 dicembre 2011, occorre elaborare un nuovo questionario per i successivi tre anni, tenendo conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva 2000/76/CE e nell’uso dei questionari precedenti. Tuttavia, poiché la direttiva 2000/76/CE sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 e sostituita dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (3), è opportuno che il nuovo questionario riguardi solo due anni, ossia il 2012 e il 2013. Per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituire la decisione 2010/731/UE.

    (4)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all’allegato per le relazioni riguardanti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE.

    2.   Le relazioni da presentare concernono il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

    Articolo 2

    La decisione 2010/731/UE è abrogata dal 1o gennaio 2013.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2011

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

    (2)  GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 38.

    (3)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

    (4)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.


    ALLEGATO

    Questionario relativo all’attuazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti

    Note generali

    Questo terzo questionario introdotto ai sensi della direttiva 2000/76/CE si riferisce agli anni 2012 e 2013. In considerazione dell’esperienza maturata nell’attuazione della direttiva e sulla base delle informazioni già raccolte mediante i questionari precedenti, il presente questionario verte sui cambiamenti e sui progressi realizzati dagli Stati membri nell’effettiva attuazione della direttiva. Poiché la direttiva 2000/76/CE sarà abrogata a partire dal 7 gennaio 2014 e sarà sostituita dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, il periodo di riferimento è limitato a due anni anziché tre.

    Al fine di garantire la continuità e consentire confronti diretti con le risposte precedenti, il presente questionario mantiene inalterato l’approccio generale contenuto nella decisione 2010/731/UE. Nei casi in cui le domande sono simili a quelle del questionario precedente, si può fare riferimento alle risposte precedenti, a meno che la situazione non sia cambiata. Se si sono verificati sviluppi, gli avvenuti cambiamenti devono essere descritti in una nuova risposta.

    1.   Numero di impianti e autorizzazioni

    1.1.

    Fornire le informazioni seguenti in merito al numero di impianti (distinguere tra impianti di incenerimento e di coincenerimento) che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/76/CE, nonché le relative autorizzazioni e le capacità di trattamento autorizzate:

    a)

    numero di impianti;

    b)

    numero di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

    c)

    numero di impianti che recuperano il calore generato dal processo di incenerimento;

    d)

    capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata (tonnellate/anno) (opzionale).

    1.2.

    Fornire un elenco di tutti gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/76/CE, indicando le informazioni seguenti per ciascun impianto avente capacità superiore a 2 tonnellate l’ora:

    a)

    indicare se si tratta di un impianto di incenerimento o di coincenerimento. Per gli impianti di coincenerimento, indicare il tipo di impianto (forno per cemento, impianto di combustione o altri impianti industriali non ripresi nell’allegato II.1 o II.2 della direttiva 2000/76/CE);

    b)

    per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che effettuano operazioni di recupero ai sensi dell’allegato II, R 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1): l’efficienza energetica dell’impianto, calcolata mediante la formula fornita nella nota dell’allegato II, R 1, della direttiva 2008/98/CE.

    2.   Descrivere eventuali problemi riscontrati in merito alle definizioni dell’articolo 3 durante l’applicazione della direttiva 2000/76/CE. Fornire informazioni specifiche per ciascuna definizione per la quale sono sorti problemi.

    3.   Sono state rilasciate, ai sensi della direttiva 2000/76/CE, autorizzazioni per impianti mobili?

    4.   Indicare le categorie di rifiuti che sono stati coinceneriti, divisi per tipo di impianto di coincenerimento (forni per cemento, impianti di combustione o altri impianti industriali non ripresi nell’allegato II.1 o II.2).

    Indicare i codici del catalogo europeo dei rifiuti (opzionale).

    Indicare la capacità di trattamento autorizzata per il coincenerimento in questi impianti (opzionale).

    5.   A quanti impianti di coincenerimento si applicano i limiti di emissione per l’incenerimento previsti dall’allegato V della direttiva 2000/76/CE (applicabili in caso di coincenerimento di rifiuti urbani non trattati oppure quando più del 40 % del calore liberato è prodotto dalla combustione di rifiuti pericolosi)?

    6.   Nell’ambito del procedimento di autorizzazione cosa si prevede per:

    a)

    l’identificazione delle quantità e delle categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati?

    b)

    i flussi di massa minimi e massimi di rifiuti pericolosi da trattare?

    c)

    l’intervallo dei valori del potere calorifico autorizzati per i rifiuti pericolosi?

    d)

    il contenuto massimo di inquinanti (per esempio PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti)?

    7.   Quali tipi di rifiuti sono stati considerati «inadeguati» per il prelievo di campioni rappresentativi?

    8.   In relazione alle condizioni per i tempi di permanenza e le temperature dei gas nei forni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2000/76/CE, sono state rilasciate autorizzazioni diverse rispetto alle condizioni di esercizio, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4? In caso di risposta affermativa, indicare:

    a)

    quante autorizzazioni sono state concesse;

    b)

    se i dati sono disponibili, le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga per alcuni casi rappresentativi, specificando quanto segue:

    i)

    la capacità dell’impianto;

    ii)

    se si tratta di un impianto esistente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, o di un nuovo impianto;

    iii)

    il tipo di rifiuti inceneriti;

    iv)

    le modalità con cui si garantisce che non sia presente una maggiore quantità di residui o residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai livelli previsti per un impianto non soggetto a deroghe;

    v)

    le condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione;

    vi)

    i valori limite di emissione che l’impianto deve rispettare.

    9.   Per i forni per cemento che coinceneriscono rifiuti, sono state concesse deroghe ai limiti di emissione di NOx, polveri, SO2 o TOC in conformità con l’allegato II.1? In caso di risposta affermativa, indicare:

    a)

    quante deroghe sono state concesse;

    b)

    se i dati sono disponibili, le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga per alcuni casi rappresentativi, specificando quanto segue:

    i)

    la capacità dell’impianto;

    ii)

    se si tratta di un impianto nuovo o esistente (considerando l’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2000/76/CE);

    iii)

    il tipo di rifiuti coinceneriti;

    iv)

    i valori limite di emissione che l’impianto deve rispettare;

    v)

    le altre condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione.

    10.   Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sono stati fissati valori limite di emissione oltre a quelli stabiliti nell’allegato II o, a seconda dei casi, nell’allegato V? In caso di risposta affermativa e se i dati sono disponibili, specificare quanto segue:

    a)

    a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento). Per gli impianti di coincenerimento, indicare il tipo di impianto;

    b)

    quali di questi impianti sono «nuovi» o «esistenti»;

    c)

    gli inquinanti cui si applicano i valori limite e i valori limite stabiliti;

    d)

    perché vengono applicati questi valori limite;

    e)

    il regime di monitoraggio delle emissioni dei suddetti inquinanti (continuo o discontinuo). Se discontinuo, indicare la frequenza.

    11.   Per gli inquinanti di cui all’allegato IV della direttiva 2000/76/CE, come sono determinati i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue in ambiente idrico provenienti da impianti di depurazione dei fumi? Indicare i casi in cui i valori limite di emissione per le suddette sostanze inquinanti differiscono da quelli dell’allegato IV.

    12.   Se sono stati fissati valori limite di emissione per ulteriori inquinanti scaricati in acqua, oltre a quelli di cui all’allegato IV:

    a)

    a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento, «nuovi» o «esistenti»)?

    b)

    a quali inquinanti si applicano e quali sono i valori limite stabiliti?

    c)

    perché vengono applicati questi valori limite?

    13.   Quali parametri di controllo operativo (pH, temperatura, flusso, ecc.) sono fissati nell’autorizzazione per lo scarico di acque reflue?

    14.   Quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare la protezione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7?

    15.   Quali criteri sono utilizzati per assicurare che la capacità di stoccaggio sia sufficiente a garantire che le acque possano essere analizzate e trattate, se necessario, prima dello scarico?

    16.   In generale, quali provvedimenti sono stati adottati per ridurre al minimo la quantità e la nocività dei residui prodotti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento?

    17.   Le prescrizioni dell’autorizzazione per la misurazione degli inquinanti dell’aria e i parametri operativi di processo sono identici a quelli stabiliti dall’articolo 11, paragrafo 2? In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni dettagliate:

    a)

    motivi per discostarsi dall’articolo 11, paragrafo 2, in riferimento alle possibilità di deroga di cui all’articolo 11, paragrafi da 4 a 7;

    b)

    l’inquinante o il parametro in questione, nonché il requisito di misurazione imposto.

    18.   Le prescrizioni dell’autorizzazione per la misurazione degli inquinanti dell’acqua sono identiche a quelle stabilite dall’articolo 11, paragrafi 14 e 15? In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni dettagliate:

    a)

    motivo per discostarsi dall’articolo 11, paragrafi 14 e 15;

    b)

    l’inquinante o il parametro in questione, nonché il requisito di misurazione imposto.

    19.   Cosa dispone l’autorizzazione per garantire la conformità alle seguenti disposizioni in materia di emissioni nell’atmosfera:

    a)

    articolo 11, paragrafo 8;

    b)

    articolo 11, paragrafo 9;

    c)

    articolo 11, paragrafo 11;

    d)

    articolo 11, paragrafo 12;

    e)

    il regime di conformità stabilito all’articolo 11, paragrafo 10.

    20.   Cosa dispone l’autorizzazione per garantire la conformità alle seguenti disposizioni in materia di emissioni nelle acque:

    a)

    articolo 11, paragrafo 9;

    b)

    il regime di conformità stabilito all’articolo 11, paragrafo 16.

    21.   Descrivere gli eventuali orientamenti ufficiali elaborati per ottenere valori medi giornalieri di emissione convalidati (articolo 11, paragrafo 11). Se disponibile, inserire un link al sito web.

    22.   Quali sono le procedure per informare l’autorità competente dell’eventuale superamento di un valore limite di emissione?

    23.   Quali provvedimenti sono adottati per assicurare la partecipazione del pubblico al processo di autorizzazione (autorizzazioni nuove e/o aggiornate)? Fornire informazioni dettagliate almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti:

    a)

    l’autorità che rende pubblica la richiesta di autorizzazione;

    b)

    il periodo durante il quale il pubblico può esprimere commenti;

    c)

    l’autorità che rende pubblica la decisione finale.

    24.   Relativamente alla disponibilità di informazioni durante l’intero processo di autorizzazione:

    a)

    esistono informazioni relative ad aspetti ambientali che non sono disponibili, o solo parzialmente disponibili, al pubblico per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione, il processo decisionale e il successivo rilascio dell’autorizzazione? In caso di risposta affermativa, specificare quali;

    b)

    qualora queste informazioni siano disponibili o parzialmente disponibili, specificare se sono gratuite o a pagamento. In quest’ultimo caso, indicarne il costo e in quali casi viene applicato.

    25.   Per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l’ora, quali provvedimenti sono adottati per imporre al gestore di trasmettere all’autorità competente una relazione annuale sul funzionamento e sulla sorveglianza dell’impianto?

    26.   In caso di trasmissione di una relazione annuale:

    a)

    quali informazioni contiene?

    b)

    in che modo il pubblico può accedere alla relazione?

    27.   Come sono resi pubblici gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l’ora?

    28.   Quali disposizioni sono adottate nell’autorizzazione per controllare il periodo di esercizio di un impianto di incenerimento o di coincenerimento in condizioni anomale (arresti, disfunzionamenti o guasti delle apparecchiature di abbattimento o di monitoraggio)?

    29.   Per i processi di incenerimento e di coincenerimento, quali sono i periodi massimi ammissibili di esercizio in condizioni anomale (prima dell’arresto dell’impianto):

    a)

    periodo massimo ammissibile con eccedenza dei valori limite di emissione;

    b)

    durata massima cumulativa dei periodi che superano i valori limite di emissione nell’arco di un anno.

    30.   Altre osservazioni.


    (1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


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