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Document 32011D0630

    2011/630/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 settembre 2011 , relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2011) 6426] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 247 del 24.9.2011, p. 32–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/630/oj

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 247/32


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 settembre 2011

    relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina

    [notificata con il numero C(2011) 6426]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/630/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma e l’articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 88/407/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni dai paesi terzi verso l’Unione di sperma di animali della specie bovina. Essa stabilisce che può essere importato nell’Unione solo lo sperma proveniente da un paese terzo compreso nell’elenco dei paesi terzi redatto conformemente a detta direttiva e accompagnato da un certificato sanitario corrispondente a un modello redatto anch’esso conformemente a detta direttiva. Il certificato sanitario deve certificare che lo sperma proviene da centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma che offrono le garanzie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva.

    (2)

    La decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, in merito alle condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (2) stabilisce attualmente, nel suo allegato I, l’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina.

    (3)

    Secondo l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, uno Stato membro può autorizzare unicamente le importazioni di sperma di animali della specie bovina provenienti dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare conformemente a detta direttiva. Per decidere se un paese terzo possa figurare in tale elenco, si tiene conto in particolare di varie condizioni, come lo stato sanitario del bestiame.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3), ha abrogato e sostituito la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (4). Il regolamento (UE) n. 206/2010 contiene, nel suo allegato I, un elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre ungulati nell’Unione. Le condizioni per l’introduzione degli ungulati, stabilite in tale regolamento, sono simili alle condizioni per l’importazione di sperma di animali della specie bovina previste nella direttiva 88/407/CEE.

    (5)

    Non vi sono prove scientifiche che dimostrino che, per quanto riguarda le principali malattie contagiose esotiche, i rischi derivanti dallo stato sanitario del bovino donatore possano essere ridotti mediante il trattamento dello sperma. Di conseguenza, l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma deve basarsi sulla situazione di polizia sanitaria dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di animali vivi della specie bovina. L’elenco figurante nell’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 comprende il Cile, l’Islanda e Saint Pierre e Miquelon. Occorre quindi inserire anche tali paesi terzi nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2004/639/CE.

    (6)

    Il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, della decisione 2004/639/CE comprende le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di sperma di animali della specie bovina verso l’Unione. Attualmente le condizioni per la leucosi bovina enzootica e la malattia emorragica epizootica stabilite in tale certificato non sono del tutto coerenti con quelle previste rispettivamente nell’allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Occorre quindi modificare detto modello di certificato sanitario per tenere conto delle disposizioni di tale direttiva e tale manuale.

    (7)

    Il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE vale per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina proveniente da un centro di magazzinaggio dello sperma o da un centro di raccolta dello sperma, raccolto e trattato conformemente alle condizioni della direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio (5), oppure raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE che si applicano fino direttiva 88/407/CEE che si applicano fino al 1o luglio 2003, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE.

    (8)

    Al fine di garantire la piena tracciabilità dello sperma è necessario aggiungere requisiti di certificazione supplementari al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE e utilizzarlo unicamente per gli scambi di sperma di animali della specie bovina raccolto nei centri di raccolta dello sperma e spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo faccia parte di un centro di raccolta dello sperma riconosciuto con un diverso numero di riconoscimento. Occorre quindi adattare di conseguenza, tramite la presente decisione, il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 3, della decisione 2004/639/CE.

    (9)

    Con la presente decisione è inoltre necessario adattare le date nei titoli dei modelli di certificati sanitari figuranti nell’allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2004/639/CE, relativi alle riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, al fine di riflettere le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/43/CE.

    (10)

    Tra l’Unione e alcuni paesi terzi sono stati conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina. Per questo motivo, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla presente decisione.

    (11)

    In base alla direttiva 88/407/CEE, il Canada è stato riconosciuto come paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina.

    (12)

    È quindi opportuno che lo sperma di animali della specie bovina raccolto in Canada e importato nell’Unione da tale paese terzo sia accompagnato da un certificato semplificato redatto conformemente al modello figurante nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (6), in conformità all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (7), approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio (8).

    (13)

    La Svizzera è un paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che lo sperma di animali della specie bovina importato nell’Unione dalla Svizzera sia accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai modelli utilizzati all’interno dell’Unione per gli scambi di sperma di animali della specie bovina, figuranti nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (9).

    (14)

    Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell’Unione, la decisione 2004/639/CE va abrogata e sostituita dalla presente decisione.

    (15)

    Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2004/639/CE.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (sperma).

    Esso stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di sperma nell’Unione.

    Articolo 2

    Importazioni di sperma

    1.   Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma solo se esso soddisfa le seguenti condizioni:

    a)

    proviene da un paese terzo o parte di un paese terzo elencato nell’allegato I;

    b)

    proviene da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma elencato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE;

    c)

    è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente ai seguenti modelli di certificati sanitari figuranti nell’allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2:

    i)

    il modello 1 figurante nella sezione A, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

    ii)

    il modello 2 figurante nella sezione B, per lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1o luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;

    iii)

    il modello 3 figurante nella sezione C, per lo sperma e le riserve di sperma di cui ai punti i) e ii), spediti da un centro di magazzinaggio dello sperma;

    d)

    è conforme ai requisiti indicati nei certificati sanitari di cui alla lettera c).

    2.   Qualora accordi bilaterali tra l’Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.

    Articolo 3

    Condizioni riguardanti il trasporto di sperma verso l’Unione

    1.   Lo sperma e le riserve di sperma di cui all’articolo 2 non devono essere trasportati nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:

    a)

    non sono destinate a essere introdotte nell’Unione; oppure

    b)

    sono di uno stato sanitario inferiore.

    2.   Durante il trasporto verso l’Unione, lo sperma e le riserve di sperma sono imballati in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

    Articolo 4

    Abrogazione

    La decisione 2004/639/CE è abrogata.

    Articolo 5

    Disposizione transitoria

    Per un periodo transitorio che va fino al 30 aprile 2012, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 marzo 2012 in conformità ai modelli figuranti nell’allegato II della decisione 2004/639/CE.

    Articolo 6

    Applicabilità

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

    Articolo 7

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

    (2)  GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

    (3)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

    (4)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

    (5)  GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.

    (6)  GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34.

    (7)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

    (8)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

    (9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali della specie bovina

    Codice ISO

    Nome del paese terzo

    Osservazioni

    Descrizione del territorio

    (se pertinente)

    Garanzie supplementari

    AU

    Australia

     

    Le garanzie supplementari riguardo agli esami di cui ai punti II.5.4.1 e II.5.4.2 del certificato figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, sono obbligatorie.

    CA

    Canada (1)

    Territorio descritto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

     

    CH

    Svizzera (2)

     

     

    CL

    Cile

     

     

    GL

    Groenlandia

     

     

    HR

    Croazia

     

     

    IS

    Islanda

     

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

     

    US

    Stati Uniti

     

    Le garanzie supplementari di cui al punto II.5.4.1 del certificato figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, sono obbligatorie.


    (1)  Il certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada, recante modifica della decisione 2004/639/CE, (unicamente per lo sperma originario del Canada) adottata in conformità all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio.

    (2)  I certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.


    ALLEGATO II

    PARTE 1

    Modello di certificato sanitario per l’importazione e il transito di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina

    SEZIONE A

    Modello 1 —

    Certificato sanitario valido per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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    SEZIONE B

    Modello 2 —

    Certificato sanitario valido dal 1o gennaio 2005 per l’importazione e il transito di riserve di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1o luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

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    SEZIONE C

    Modello 3 —

    Certificato sanitario per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e di riserve di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004 conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE applicabili fino al 1o luglio 2004, e importato dopo il 31 dicembre 2004 conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di magazzinaggio dello sperma

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    PARTE 2

    Note esplicative per la compilazione dei certificati

    a)

    I certificati sanitari sono rilasciati dall’autorità competente del paese terzo esportatore, in conformità al modello figurante nell’allegato II, parte 1.

    Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori requisiti di certificazione, nel modulo originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali requisiti.

    b)

    L’originale del certificato sanitario consiste in un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è di forma tale che tutti i fogli costituiscono un insieme unico e indivisibile.

    c)

    Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l’apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere soppresse completamente dal certificato.

    d)

    Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell’Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.

    e)

    Se ai fini dell’identificazione delle componenti della partita (casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli supplementari, anche questi ultimi saranno considerati parte integrante del certificato sanitario originale e ogni pagina dovrà recare la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

    f)

    Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), è costituito da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, il numero di pagina e il numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall’autorità competente.

    g)

    L’originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l’ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all’esportazione nell’Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

    La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo stampato del certificato sanitario. Questo requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

    h)

    L’originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d’ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione europea.

    i)

    Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall’autorità competente del paese terzo esportatore.


    (1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


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