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Document 32011D0517
2011/517/EU: Commission Implementing Decision of 25 August 2011 on the recognition of Azerbaijan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers (notified under document C(2011) 6003) Text with EEA relevance
2011/517/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 agosto 2011 , relativa al riconoscimento dell’Azerbaigian a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare [notificata con il numero C(2011) 6003] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/517/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 agosto 2011 , relativa al riconoscimento dell’Azerbaigian a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare [notificata con il numero C(2011) 6003] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 220 del 26.8.2011, pp. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
26.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2011
relativa al riconoscimento dell’Azerbaigian a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare
[notificata con il numero C(2011) 6003]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/517/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) e in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma,
vista la richiesta presentata dal Belgio il 7 agosto 2008,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo in parola sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell’ambito della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, (di seguito «convenzione STCW») (2), quale modificata nel 1995. |
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(2) |
Con lettera del 7 agosto 2008, il Belgio ha presentato una domanda di riconoscimento dell’Azerbaigian. In seguito a tale domanda, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione dell’Azerbaigian per verificare se tale paese soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione si è basata sui risultati di un’ispezione eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel febbraio 2009. Nel corso di tale ispezione erano state identificate determinate carenze nei sistemi di formazione e abilitazione. |
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(3) |
La Commissione ha presentato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione. |
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(4) |
Con lettere del 4 dicembre 2009 e 26 ottobre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità dell’Azerbaigian di fornire prove per comprovare che le carenze identificate sono state corrette. |
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(5) |
Con lettera del 13 gennaio 2010 e 24 dicembre 2010, le autorità dell’Azerbaigian hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per rimediare a tutte le carenze rilevate durante la valutazione di conformità. |
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(6) |
Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità dell’Azerbaigian dimostrano che questo stato soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e che ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Deve pertanto essere riconosciuto dalla Commissione. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, l’Azerbaigian è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2011
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
(2) Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.