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Document 32011D0512
2011/512/EU: Commission Implementing Decision of 18 August 2011 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and Lebanon in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2011) 5863) Text with EEA relevance
2011/512/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 agosto 2011 , che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2011) 5863] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/512/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 agosto 2011 , che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2011) 5863] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 214 del 19.8.2011, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da
19.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2011
che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Libano figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2011) 5863]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/512/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi (2), in provenienza dai paesi terzi, in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l’articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/65/CEE reca prescrizioni applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni. Tali prescrizioni devono essere per lo meno equivalenti alle prescrizioni applicabili agli scambi tra Stati membri. |
(2) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da morva da sei mesi. |
(3) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3) stabilisce un elenco dei paesi terzi, o delle loro parti, ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri debbono autorizzare l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, ed indica le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Tale elenco figura all’allegato I della detta decisione e include cavalli registrati e loro sperma provenienti dal Libano. |
(4) |
La commissione regionale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) per il Medio Oriente ha informato la Commissione della conferma, da parte di un laboratorio di riferimento della OIE, di casi di morva (Burkholderia mallei) in equidi provenienti dal Libano. |
(5) |
Quindi l’importazione di cavalli registrati e del loro sperma dal Libano non può più essere autorizzata. Di conseguenza, è necessario modificare la voce corrispondente al Libano nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(6) |
Nell’aprile 2010, la Commissione ha ricevuto una relazione su casi confermati di morva nella zona settentrionale di Bahrein. Al fine di sospendere l’introduzione nell’Unione di cavalli registrati, e del loro sperma, ovuli e embrioni, la Commissione ha adottato la decisione 2010/333/UE, del 14 giugno 2010, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Brasile figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli e embrioni della specie equina (4). |
(7) |
Una missione di ispezione veterinaria effettuata in Bahrein nel giugno 2011 ha dimostrato che tale paese aveva applicato misure per il controllo della malattia nel nord e che i controlli eseguiti in tutto il territorio confermavano l’assenza continuata di tale malattia nel sud. Inoltre, il Bahrein ha effettuato controlli degli spostamenti, comprendenti un divieto degli spostamenti di equidi dalla parte settentrionale del territorio di Bahrein alla parte meridionale dell’isola principale di Bahrein. Di conseguenza, è possibile dividere il Bahrein per regioni al fine di autorizzare l’ammissione temporanea e le importazioni nell’Unione di cavalli registrati originari della parte meridionale dell’isola principale di Bahrein. |
(8) |
Di conseguenza, è necessario modificare la voce corrispondente al Bahrein e fornire particolari della deliminatazione della parte meridionale dell’isola principale di Bahrein nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:
1) |
la voce riguardante il Libano è sostituita dal testo seguente:
|
2) |
la voce riguardante il Bahrein è sostituita dalla seguente:
|
3) |
il riquadro 4 è aggiunto conformemente all’allegato. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.
(4) GU L 150 del 16.6.2010, pag. 53.
ALLEGATO
Il seguente riquadro 4 è aggiunto all’allegato I della decisione 2004/211/CE:
Riquadro 4: |
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«BH |
Bahrein |
BH-1 |
Delimitazione della parte meridionale dell’isola principale di Bahrein
|