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Document 32011D0485

Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 luglio 2011 , sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità [notificata con il numero C(2011) 5444] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 198 del 30.7.2011, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/485/oj

30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/71


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 5444]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/485/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 novembre 2008 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) il mandato di svolgere studi tecnici sul funzionamento delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli a sostegno della revisione generale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2005/50/CE della Commissione (2) e di intraprendere studi sulla compatibilità radioelettrica in vista di possibili alternative all’uso della banda di frequenze 24 GHz.

(2)

Le relazioni CEPT n. 36 e n. 37, consegnate conformemente al mandato, e la revisione generale svolta ai sensi della decisione 2005/50/CE in merito agli sviluppi futuri delle bande di frequenze 24 GHz e 79 GHz, indicano che la data di riferimento del 30 giugno 2013, prevista all’articolo 2, paragrafo 5, di tale decisione, è tuttora valida e che, vista l’attuale assenza di eventuali impatti nocivi della banda 24 GHz su altri utilizzatori, non è necessario prorogare tale termine.

(3)

Si registrano progressi nello sviluppo della tecnologia dei radar a corto raggio per autoveicoli nella banda 79 GHz. Tuttavia vi sono chiare indicazioni sull’impossibilità di riuscire a integrare le applicazioni che si basano su tale tecnologia nella produzione di autoveicoli entro i termini stabiliti per la tecnologia a corto raggio nella banda 24 GHz e considerato il tempo ancora necessario per le fasi di sviluppo, integrazione e collaudo, è probabile che non sia possibile integrare prima del 2018, o al massimo qualche anno prima, la tecnologia radar 79 GHz negli autoveicoli in vista di una distribuzione sul mercato di massa.

(4)

Inoltre, sarà necessario prevedere un ulteriore periodo di transizione dalla tecnologia a 24 GHz a quella a 79 GHz perché al momento della comparsa di nuovi autoveicoli che utilizzano quest’ultima, saranno ancora in circolazione autoveicoli che si servono della prima.

(5)

È indispensabile garantire la continuità della produzione attuale e futura di autoveicoli attrezzati con apparecchiature radar a 24 GHz, considerando la loro l’importanza per la sicurezza stradale e la necessità di incoraggiare lo sviluppo di tali applicazioni nel maggior numero possibile di autoveicoli esistenti; pertanto, occorre evitare una discontinuità nella disponibilità dello spettro radio per i radar ed è necessario trovare una soluzione temporanea in modo da assicurare la transizione tra il 1o luglio 2013 e il 1o gennaio 2018. Per consentire un ulteriore periodo di transizione, occorre prorogare di quattro anni la data del 1o gennaio 2018 per le apparecchiature radar a corto raggio installate su autoveicoli che hanno ottenuto un’omologazione prima del 1o gennaio 2018.

(6)

Tenuto conto della protezione internazionale accordata alla banda 23,60 GHz-24 GHz, in quanto destinata ai servizi passivi di radioastronomia, esplorazione della terra via satellite e ricerca spaziale, nonché del carattere eccezionale dell’attribuzione di tale banda ad apparecchiature radar a corto raggio tramite la decisione 2005/50/CE, la proroga di tale attribuzione non è un’opzione attuabile. Inoltre, la banda 24 GHz-24,25 GHz è stata riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (banda ISM).

(7)

Dagli studi di compatibilità svolti dalla CEPT, che includono alcuni sistemi militari, emerge che la banda 24,25 GHz-27,50 GHz può rappresentare una soluzione alternativa tecnicamente fattibile. La banda di frequenze superiori a 26,50 GHz è stata identificata dalla NATO in previsione di un uso a fini militari per sistemi fissi o mobili.

(8)

Occorre mantenere la soglia di penetrazione del 7 %, imposta dalla decisione 2005/50/CE, in assenza di elementi che indichino che tale limite verrà oltrepassato prima del passaggio alla banda 79 GHz e per sottolineare che la banda 24 GHz resta una soluzione transitoria.

(9)

La Commissione, con il sostegno degli Stati membri, deve continuare a monitorare l’attuazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la soglia del 7 %, l’assenza di interferenze dannose per altri utenti della stessa banda o di bande adiacenti e il sorpasso o meno della soglia di cui sopra.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/50/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/50/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5)

per “date di riferimento” s’intendono il 30 giugno 2013 per le frequenze tra 21,65 GHz e 24,25 GHz e 1o gennaio 2018 per le frequenze tra 24,25 GHz e 26,65 GHz;»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al secondo comma le parole «data di riferimento» sono sostituite da «date di riferimento»;

b)

al terzo comma le parole «tale data» sono sostituite, in due punti, da «tali date»;

c)

dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«Tuttavia, la data del 1o gennaio 2018 è prorogata per quattro anni per le apparecchiature radar a corto raggio installate su autoveicoli per i quali è stata presentata una domanda di omologazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per i quali il rilascio dell’omologazione è avvenuto anteriormente al 1o gennaio 2018.

3)

L’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera d), le parole «data di riferimento» sono sostituite da «date di riferimento»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri assistono la Commissione nello svolgimento delle procedure di controllo di cui al paragrafo 1, assicurando la rilevazione e la comunicazione tempestiva alla Commissione delle informazioni necessarie, in particolare di quelle citate nell’allegato.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(3)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.»;


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