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Document 32011D0437
2011/437/EU: Commission Implementing Decision of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
2011/437/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011 , relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
2011/437/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 luglio 2011 , relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
GU L 190 del 21.7.2011, p. 77–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016
21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/77 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2011
relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE
(2011/437/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (2), quale modificata dalla direttiva 2009/30/CE (3), in particolare l’articolo 7 quater, paragrafo 6,
sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE istituiscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I riferimenti alle disposizioni degli articoli 17 e 18 e dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si intendono fatti anche alle analoghe disposizioni degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater e dell’allegato IV della direttiva 2009/30/CE. |
(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. |
(3) |
Conformemente al considerando 76 della direttiva 2009/28/CE, è opportuno evitare di imporre oneri non ragionevoli alle imprese; sistemi volontari possono contribuire ad offrire soluzioni efficaci per dimostrare il rispetto dei criteri di conformità. |
(4) |
La Commissione può decidere che un sistema volontario nazionale o internazionale dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/28/CE o che un sistema volontario nazionale o internazionale per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contiene dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva. |
(5) |
La Commissione può riconoscere un sistema volontario di questo tipo per un periodo di 5 anni. |
(6) |
Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista da tale decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
(7) |
Il sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (di seguito: «sistema 2BSvs») è stato presentato l’11 maggio 2011 alla Commissione ai fini del riconoscimento. Il sistema riguarda un’ampia gamma di prodotti e si applica a tutte le zone geografiche. Il sistema riconosciuto sarà reso noto sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. La Commissione terrà conto delle esigenze di riservatezza commerciale e potrà decidere di pubblicare soltanto una parte del sistema. |
(8) |
Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso copre adeguatamente i criteri di sostenibilità della direttiva 2009/28/CE, ad eccezione del criterio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), e utilizza un metodo dell’equilibrio di massa conforme ai requisiti dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
(9) |
Dalla valutazione del sistema 2BSvs risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
(10) |
La presente decisione non tiene conto di eventuali elementi di sostenibilità supplementari contemplati dal sistema 2BSvs. Tali elementi di sostenibilità supplementari non sono obbligatori per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità istituiti dalla direttiva 2009/28/CE. In una fase successiva la Commissione europea potrà stabilire se il sistema contiene anche dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per le questioni contemplate all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2009/28/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 maggio 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
1. Le presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Qualora, successivamente alla decisione della Commissione, il contenuto del sistema subisse modifiche atte ad incidere sulla base della presente decisione, tali modifiche saranno notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esaminerà le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
2. Qualora venga chiaramente dimostrato che il sistema non ha applicato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione si riserva il diritto di revocare la propria decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(2) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
(3) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.