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Document 32011D0423

Decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011 , concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC

GU L 188 del 19.7.2011, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2014; abrogato da 32014D0450

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/423/oj

19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/20


DECISIONE 2011/423/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti del Sudan, che ha integrato in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC (2) e le misure da imporre ai sensi della risoluzione 1951 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1591 (2005)»].

(2)

La portata delle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2005/411/PESC dovrebbe essere adattata e tale posizione comune dovrebbe essere sostituita.

(3)

La procedura per la modifica dell’allegato della presente decisione dovrebbe prevedere l’obbligo di comunicare alle persone e alle entità designate i motivi dell’inserimento nell’elenco, forniti dal comitato delle sanzioni istituito conformemente alla UNSCR 1591 (2005), affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce delle stesse e informarne opportunamente la persona o l’entità interessata.

(4)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(5)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(6)

Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (3), e nel regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alla risoluzione 1951 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1591 (2005)»], le misure restrittive di cui agli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto umanitario internazionale o dei diritti umani o altre atrocità, violano l’embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell’UNSCR 1591 (2005) (il «comitato delle sanzioni»).

L’elenco delle persone interessate figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 1.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all’articolo 1 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.

3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell’UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 4

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione al Sudan o al Sudan meridionale di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2.   È inoltre vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan o nel Sudan meridionale, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan o nel Sudan meridionale, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 5

1.   L’articolo 4 non si applica:

a)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell’Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea, delle Nazioni Unite e dell’Unione africana;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione europea e degli Stati membri nel Sudan o nel Sudan meridionale;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

e)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

f)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi, e alle vendite, forniture, trasferimenti o esportazioni a sostegno dell’attuazione dell’accordo di pace globale;

g)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sudan meridionale, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale;

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall’autorità competente dello Stato membro in causa.

2.   L’articolo 4 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan o nel Sudan meridionale da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3.   Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell’equipaggiamento.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l’entità interessata.

Articolo 8

1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 9

1.   Le misure di cui agli articoli 2 e 3 sono riesaminate entro il 19 luglio 2012, alla luce delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla situazione nel Sudan.

2.   Le misure di cui all’articolo 4 sono riesaminate entro la data di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in seguito ogni 12 mesi. Sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

Articolo 10

La posizione comune 2005/411/PESC è abrogata.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.

(2)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55.

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.

(4)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9.

(5)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 3

1.

Cognome e nome: ELHASSAN, Gaffar Mohamed

Altre informazioni: Maggiore Generale e Comandante della regione militare occidentale delle forze armate sudanesi

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006

2.

Cognome e nome: HILAL, Sheikh Musa

Altre informazioni: Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006

3.

Cognome e nome: SHANT, Adam Yacub

Altre informazioni: Comandante dell’Armata di liberazione sudanese (SLA)

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006

4.

Cognome e nome: BADRI, Gabril Abdul Kareem

Altre informazioni: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD)

Data di designazione dell’ONU: 25 aprile 2006.


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