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Document 32011D0361

Decisione 2011/361/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

GU L 163 del 23.6.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/361/oj

Related international agreement

23.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


DECISIONE 2011/361/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l’«AR»),

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(2)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (l’«accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


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23.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/2


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

L’UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SERBIA,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2)

L’Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. La Repubblica di Serbia può accettare l’invito dell’Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l’Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Repubblica di Serbia.

(3)

Le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Serbia alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(4)

Detto accordo dovrebbe far salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea e la natura specifica delle decisioni della Repubblica di Serbia di partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

(5)

L’accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell’UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica di Serbia a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell’Unione europea di invitare la Repubblica di Serbia a partecipare ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e una volta che la Repubblica di Serbia abbia deciso di partecipare, la Repubblica di Serbia informa l’Unione europea in merito al contributo proposto.

2.   La valutazione da parte dell’Unione europea del contributo della Repubblica di Serbia è condotta in consultazione con la Repubblica di Serbia.

3.   L’Unione europea fornisce alla Repubblica di Serbia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica di Serbia nella formulazione della sua offerta.

4.   L’Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Repubblica di Serbia per iscritto per assicurare la partecipazione della Repubblica di Serbia conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1.   La Repubblica di Serbia si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide che l’UE condurrà un’operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare un’operazione dell’UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica di Serbia ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi fa salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1.   Lo status del personale distaccato a un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica di Serbia è disciplinato dall’accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso tra l’Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l’operazione è condotta.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui ha luogo l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Serbia.

3.   Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Serbia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’operazione dell’UE di gestione della crisi.

4.   La Repubblica di Serbia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Repubblica di Serbia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5.   La Repubblica di Serbia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Serbia e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

6.   L’Unione europea si impegna ad assicurare che gli Stati membri dell’Unione europea formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica di Serbia ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e a farlo all’atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   La Repubblica di Serbia adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell’UE per le operazioni dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Qualora l’UE e la Repubblica di Serbia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi

1.   La Repubblica di Serbia garantisce che il personale da essa distaccato ad un’operazione dell’UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   La Repubblica di Serbia informa a tempo debito il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di qualsiasi modifica del proprio contributo all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

3.   Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Serbia. Il personale distaccato all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Repubblica di Serbia conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo all’Unione europea.

4.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi a livello di teatro operativo.

5.   Il capomissione guida l’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

6.   La Repubblica di Serbia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

7.   Il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

8.   Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Repubblica di Serbia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

9.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione della Repubblica di Serbia, se tale Stato contribuisce ancora all’operazione dell’UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica di Serbia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione, fatto salvo l’articolo 8.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica di Serbia, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   La Repubblica di Serbia contribuisce al finanziamento del bilancio dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica di Serbia al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dell’importo di riferimento che corrisponde in proporzione al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica di Serbia e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; oppure

b)

la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che corrisponde in proporzione al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Serbia che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica di Serbia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione europea.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea esonera in linea di principio la Repubblica di Serbia dai contributi finanziari per quanto riguarda un’operazione specifica dell’UE di gestione civile di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica di Serbia fornisce un contributo importante che è essenziale per l’operazione; oppure

b)

la Repubblica di Serbia ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

5.   È firmato un accordo tra il capomissione dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Serbia sul pagamento dei contributi della Repubblica di Serbia al bilancio operativo dell’operazione dell’UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione militare di una crisi

1.   La Repubblica di Serbia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione dell’UE di gestione militare delle crisi effettuino la propria missione conformemente:

a)

alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

al piano operativo;

c)

alle misure di attuazione.

2.   Il personale distaccato dalla Repubblica di Serbia conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

3.   La Repubblica di Serbia informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1.   L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE che può delegare i suoi poteri.

3.   La Repubblica di Serbia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.

4.   Il comandante dell’operazione dell’UE può, previa consultazione della Repubblica di Serbia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica di Serbia.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica di Serbia per rappresentare il contingente serbo in seno all’operazione dell’UE di gestione militare della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente serbo.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l’articolo 12, la Repubblica di Serbia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (2).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l’operazione, la Repubblica di Serbia, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo applicabile sullo status delle forze, di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1.   La Repubblica di Serbia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione dell’UE di gestione militare della crisi.

2.   Il contributo finanziario della Repubblica di Serbia ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che corrisponde in proporzione al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica di Serbia e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b)

la quota dei costi comuni che corrisponde in proporzione al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Serbia che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui al paragrafo 2, lettera b), e la Repubblica di Serbia fornisca personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica di Serbia e il totale del personale partecipante all’operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea in linea di principio esonera la Repubblica di Serbia dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a)

l’Unione europea decide che la Repubblica di Serbia fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per l’operazione; oppure

b)

la Repubblica di Serbia ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

4.   È firmato un accordo tra l’amministratore previsto dalla decisione 2008/975/PESC e le autorità amministrative competenti della Repubblica di Serbia. Tale accordo contempla tra l’altro disposizioni riguardanti:

a)

l’importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di verifica contabile.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le autorità competenti della Repubblica di Serbia.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.

4.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un’intesa scritta tra le parti.

5.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Belgrado, l’ottavo giorno del mese di giugno dell’anno 2011, in due copie, ciascuna in lingua inglese.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica di Serbia


(1)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.


TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano un’azione comune dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Serbia cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Serbia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Serbia nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

oppure risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Serbia, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi proveniente dalla Repubblica di Serbia nell’utilizzare detti mezzi.»

Testo per la Repubblica di Serbia:

«La Repubblica di Serbia che applica una decisione del Consiglio dell’UE relativa ad un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

oppure risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»

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