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Document 32011D0330

    2011/330/UE: Decisione della Commissione, del 6 giugno 2011 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili [notificata con il numero C(2011) 3736] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 148 del 7.6.2011, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2016; abrogato da 32016D1371 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/330/oj

    7.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 148/5


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 giugno 2011

    che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili

    [notificata con il numero C(2011) 3736]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/330/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

    previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica è concesso ai prodotti con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che i criteri specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

    (3)

    La decisione 2001/687/CE della Commissione (2) ha fissato i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica per i computer portatili. In seguito al riesame dei criteri fissati dalla predetta decisione, la decisione 2005/343/CE della Commissione (3) ha stabilito criteri aggiornati validi fino al 30 giugno 2011.

    (4)

    Tali criteri sono stati ulteriormente sottoposti a revisione alla luce degli sviluppi tecnologici. Nel 2006 è stato inoltre siglato l’accordo fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea (in appresso «l’accordo»), approvato con decisione 2006/1005/CE del Consiglio (4), quale modificata dalla decisione 2010/C 186/1 del 12 agosto 2009 degli enti di gestione, in applicazione dell’accordo fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, concernente la revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all’allegato C, parte VIII, dell’accordo (in appresso: ENERGY STAR v5.0) (5), che stabilisce i criteri Energy Star.

    (5)

    Questi nuovi criteri e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica devono essere validi per tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    (6)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2005/343/CE.

    (7)

    Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i computer portatili sulla base dei criteri fissati nella decisione 2005/343/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Fino al termine di validità della decisione 2005/343/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il gruppo di prodotti «computer portatili» comprende gli apparecchi dotati delle seguenti caratteristiche:

    a)

    eseguono operazioni logiche ed elaborano dati, sono concepiti specificamente per essere portatili e per essere impiegati per un lungo periodo, con o senza alimentazione di rete;

    b)

    dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. Se un computer portatile è commercializzato con un alimentatore esterno, questo ne è ritenuto parte integrante.

    2.   Ai fini della presente decisione, i computer di tipo «tablet» che possono essere dotati di schermo tattile, in abbinamento o in sostituzione di altri dispositivi di ingresso, sono considerati computer portatili.

    3.   Ai fini della presente decisione le cornici fotografiche elettroniche non sono considerate computer portatili.

    Articolo 2

    Al fine di conseguire l’Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un elemento deve rientrare nel gruppo di prodotti «computer portatili» secondo la definizione di cui all’articolo 1 della presente decisione e deve soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «computer portatili» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 4

    A fini amministrativi, al gruppo di prodotti «computer portatili» è assegnato il numero di codice «018».

    Articolo 5

    La decisione 2005/343/CE è abrogata.

    Articolo 6

    1.   In deroga all’articolo 5, le domande relative all’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «computer portatili» quale definito dalla decisione 2005/343/CE presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2005/343/CE.

    2.   Le domande per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «computer portatili» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione ed entro e non oltre il 30 giugno 2011 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2005/343/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

    Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

    3.   Se l’Ecolabel UE è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri fissati dalla decisione 2005/343/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2011.

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

    (2)  GU L 242 del 12.9.2001, pag 11.

    (3)  GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.

    (4)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.

    (5)  GU C 186 del 9.7.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    QUADRO DI RIFERIMENTO

    Finalità dei criteri

    I criteri mirano a promuovere la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all’uso energetico (surriscaldamento del pianeta, acidificazione, esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili), limitando il consumo energetico, riducendo i danni ecologici connessi all’uso di risorse naturali e i danni ambientali connessi all’uso di sostanze pericolose, con la limitazione dell’uso di tali sostanze.

    CRITERI

    Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:

    1)

    risparmio energetico;

    2)

    gestione del consumo;

    3)

    mercurio nelle lampade fluorescenti;

    4)

    sostanze e miscele pericolose;

    5)

    sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

    6)

    parti in plastica;

    7)

    rumore;

    8)

    contenuto riciclato;

    9)

    istruzioni per l’uso;

    10)

    riparabilità da parte dell’utente finale;

    11)

    facilità di smontaggio;

    12)

    prolungamento della durata di vita;

    13)

    imballaggio;

    14)

    informazioni riportate sull’Ecolabel.

    Requisiti di valutazione e verifica

    Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

    Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a fornire dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi, provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

    Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti. Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda li ritiene equivalenti.

    QUADRO DI RIFERIMENTO

    Criterio 1 —   Risparmio energetico

    Risparmio energetico per computer portatili

    Le prestazioni dei computer portatili in termini di efficienza energetica devono essere superiori alle pertinenti prescrizioni per categoria di efficienza energetica fissate nell’accordo quale modificato da ENERGY STAR v5.0 almeno di quanto segue:

    categoria A: 25 %

    categoria B: 25 %

    categoria C: 15 %

    È possibile applicare allo stesso livello gli adeguamenti di capacità consentiti nell’ambito dell’accordo quale modificato da ENERGY STAR v5.0, fatta eccezione per gli acceleratori grafici (GPU) cui non sono consentiti margini supplementari.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.

    Criterio 2 —   Gestione del consumo

    I computer portatili devono soddisfare le seguenti prescrizioni in materia di gestione del consumo (2):

    a)   Requisiti per la gestione della potenza assorbita

    I computer portatili devono essere consegnati ai clienti con il sistema di gestione del consumo in funzione. Le impostazioni della gestione del consumo devono essere:

    i)

    dopo 10 minuti — oscuramento dello schermo (modo di veglia);

    ii)

    dopo 30 minuti — passaggio alla modalità di riposo del computer (livello di sistema S3, sospeso in RAM).

    b)   Requisiti di rete per la gestione del consumo

    i)

    I computer portatili predisposti per il protocollo Ethernet devono avere la possibilità di inserire e disinserire la funzione di Wake on LAN (WOL) nel modo di veglia.

    c)   Requisiti di rete per la gestione del consumo (applicabile ai computer portatili consegnati attraverso i soli canali aziendali)

    i)

    I computer portatili predisposti per il protocollo Ethernet devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

    essere consegnati con la funzione Wake on LAN abilitata a partire dalla modalità di veglia se collegati all’alimentazione di rete, o

    consentire di abilitare la funzione WOL in modo agevole sia a partire dall’interfaccia utente del sistema operativo del client, sia via rete, se il computer portatile è consegnato all’azienda con la funzione WOL disabilitata;

    ii)

    i computer portatili dotati protocollo Ethernet devono essere in grado di abbandonare la modalità di veglia sia in remoto (via rete), sia previa impostazione (per esempio con un dispositivo Real Time Clock). Il produttore garantisce, quando ne ha il controllo (ossia quando la configurazione avviene mediante impostazione dell’hardware e non del software), che tali impostazioni possono essere gestite a livello centrale, secondo le preferenze del cliente, con gli strumenti forniti dal produttore.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti che il computer è stato consegnato con le impostazioni di gestione del consumo di cui sopra o superiori.

    Criterio 3 —   Mercurio nelle lampade fluorescenti

    Non è consentita l’aggiunta intenzionale di mercurio o dei suoi composti alla retroilluminazione del computer portatile.

    Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a dichiarare all’organismo competente che la retroilluminazione del computer portatile non contiene oltre 0,1 mg di mercurio o dei suoi composti per lampada. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire una breve descrizione del sistema di illuminazione impiegato.

    Criterio 4 —   Sostanze e miscele pericolose

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto o le sue parti non devono contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze o le miscele che rispondono ai criteri di classificazione delle seguenti classi o categorie di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio:

    Indicazione di pericolo (4)

    Frase di rischio (5)

    H300 Mortale se ingerito

    R28

    H301 Tossico se ingerito

    R25

    H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

    R65

    H310 Mortale a contatto con la pelle

    R27

    H311 Tossico a contatto con la pelle

    R24

    H330 Mortale se inalato

    R23/26

    H331 Tossico se inalato

    R23

    H340 Può provocare alterazioni genetiche

    R46

    H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

    R68

    H350 Può provocare il cancro

    R45

    H350i Può provocare il cancro se inalato

    R49

    H351 Sospettato di provocare il cancro

    R40

    H360F Può nuocere alla fertilità

    R60

    H360D Può nuocere al feto

    R61

    H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

    R60/61/60-61

    H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

    R60/63

    H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

    R61/62

    H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

    R62

    H361d Sospettato di nuocere al feto

    R63

    H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

    R62-63

    H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

    R64

    H370 Provoca danni agli organi

    R39/23/24/25/26/27/28

    H371 Può provocare danni agli organi

    R68/20/21/22

    H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

    R48/25/24/23

    H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

    R48/20/21/22

    H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R50-53

    H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R51-53

    H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R53

    EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

    R59

    EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

    R29

    EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

    R31

    EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

    R32

    EUH070 Tossico per contatto oculare

    R39-41

    È esonerato dal predetto requisito l’uso di sostanze o miscele le cui proprietà, durante la lavorazione, subiscono modifiche tali da eliminare il rischio identificato (per esempio non sono più biodisponibili o subiscono mutamenti chimici).

    I limiti di concentrazione delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione secondo le classi o le categorie di pericolo di cui alla precedente tabella e delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione generici o specifici fissati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano fissati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

    I limiti di concentrazione delle sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57, lettere d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare lo 0,1 % in peso/peso.

    Le sostanze o usi di sostanze che seguono sono esplicitamente esonerati da detto requisito:

    Parti omogenee di peso inferiore a 10 g

    Tutte le dichiarazioni di pericolo e frasi di rischio di cui sopra

    Nickel in acciaio inossidabile

     

    Valutazione e verifica: per ciascuna parte di peso superiore a 10 g, il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al presente criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di sicurezza conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.

    Criterio 5 —   Sostanze elencate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

    Non si concedono deroghe all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso, in concentrazione superiore allo 0,1 %. Qualora la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %, si applicano i limiti di concentrazione specifici fissati ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile all’indirizzo che segue:

    http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

    Alla data della domanda si deve fare riferimento all’elenco.

    Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a tale criterio, congiuntamente alla documentazione pertinente, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori delle sostanze e le copie delle pertinenti schede di sicurezza, conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione devono essere precisati nelle schede di sicurezza, conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.

    Criterio 6 —   Parti di plastica

    a)

    Se nel processo di produzione sono impiegate sostanze plastificanti, queste devono soddisfare i requisiti relativi alle sostanze pericolose di cui ai criteri 4 e 5.

    Nel prodotto non possono essere inoltre aggiunti intenzionalmente DNOP (ftalato di diottile), DINP (ftalato di diisononile) e DIDP (ftalato di diisodecile).

    b)

    Le parti di plastica non possono contenere oltre il 50 % del peso in cloruri.

    c)

    È consentito soltanto l’utilizzo di prodotti biocidi contenenti i principi attivi biocidi che figurano nell’allegato IA della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), autorizzati per l’utilizzo nei computer.

    Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere trasmesso un certificato firmato dal produttore del computer in cui dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche e dei biocidi, nonché le copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze. Tutti i biocidi utilizzati devono essere chiaramente indicati.

    Criterio 7 —   Rumore

    Conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296, il «livello di rumorosità ponderato A dichiarato» (re l pW) del computer portatile non deve superare:

    1)

    32 dB (A) nella modalità «stand-by»;

    2)

    36 dB (A) in fase di accesso a un disco rigido.

    Valutazione e verifica: il richiedente è tenuto a fornire all’organismo competente una relazione che certifichi che i livelli di emissioni acustiche sono stati misurati conformemente alla norma ISO 7779 e dichiarati conformi alla norma ISO 9296. In detta relazione devono essere dichiarati i valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità «stand-by», sia in fase di accesso a un disco rigido, conformemente a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.

    Criterio 8 —   Contenuto riciclato

    L’alloggiamento esterno in plastica dell’unità di sistema, lo schermo e la tastiera devono possedere un contenuto riciclato post consumo non inferiore al 10 % della massa.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire all’organismo competente una dichiarazione che attesti la percentuale di contenuto riciclato post consumo.

    Criterio 9 —   Istruzioni per l’uso

    Il computer portatile deve essere venduto allegando le istruzioni per l’uso in cui devono figurare le avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d’uso, nonché sul sito web del fabbricante. Queste informazioni comprendono in particolare:

    a)

    il consumo energetico, ossia il valore TEC in conformità a ENERGY STAR v5.0, nonché la potenza massima assorbita per ciascuna modalità operativa. Devono inoltre essere fornite istruzioni sulle modalità di impiego dei modi di risparmio energetico dell’apparecchio;

    b)

    l’informazione che l’efficienza energetica riduce il consumo di energia, consentendo in tal modo un risparmio economico in termini di consumi elettrici e che scollegare il computer portatile azzera tale consumo;

    c)

    le seguenti indicazioni sui modi per ridurre il consumo di energia quando il computer portatile non è utilizzato:

    i)

    spegnere il computer portatile riduce il consumo di energia ma consuma in ogni caso una certa quantità di elettricità;

    ii)

    ridurre la luminosità dello schermo riduce il consumo di energia;

    iii)

    eseguire una deframmentazione del disco rigido sul computer portatile riduce il consumo energetico e prolunga la vita del computer (non applicabile agli apparecchi a unità a stato solido);

    iv)

    i salvaschermi possono impedire che lo schermo del computer portatile entri in modalità a risparmio energetico quando non è utilizzato. Accertarsi che non siano attivati salvaschermi sul computer portatile può pertanto ridurre il consumo energetico;

    d)

    nel manuale di istruzioni o sul sito web del produttore devono essere presenti informazioni in merito al servizio di assistenza e riparazione del computer portatile, compresi i relativi recapiti;

    e)

    le istruzioni per il corretto smaltimento dei computer portatili presso le discariche per i rifiuti domestici o mediante i programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, devono essere conformi alla direttiva 2002/96/CE del Parlamemto europeo e del Consiglio (7);

    f)

    le informazioni relative all’assegnazione dell’Ecolabel UE al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni;

    g)

    i manuali di istruzioni o di riparazione devono essere realizzati con materiali riciclati e non possono contenere carta sbiancata con cloro.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e fornire all’organismo competente una copia del manuale di istruzioni. Tale manuale deve quindi essere caricato sul computer, per essere a disposizione dell’utente, nonché essere consultabile sul sito web del produttore.

    Criterio 10 —   Riparabilità da parte dell’utente finale

    Il richiedente deve fornire all’utente finale chiare istruzioni sotto forma di manuale (in copia fisica o virtuale) per consentire di effettuare riparazioni di modesta entità. Il richiedente deve garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio almeno nei cinque anni successivi alla cessazione della produzione del computer portatile.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.

    Criterio 11 —   Facilità di smontaggio

    Il produttore deve dimostrare che il computer portatile può essere agevolmente smontato da professionisti qualificati, avvalendosi degli strumenti di norma utilizzati per effettuare riparazioni e sostituzioni di parti usurate, aggiornare parti più vecchie o obsolete, nonché separare parti e materiali al momento del riciclaggio o del riutilizzo.

    Per agevolare lo smontaggio:

    a)

    i componenti fissi all’interno del computer portatile devono poter essere smontati, per esempio per mezzo di viti e fissaggi a scatto, soprattutto nel caso di parti contenenti sostanze pericolose;

    b)

    i circuiti stampati e/o altri componenti contenenti metalli preziosi devono essere facilmente asportabili per mezzo di metodi di separazione manuale, sia dal prodotto nel suo complesso, sia dagli specifici componenti che contengono tali circuiti, quali i dischi, al fine di incrementare il recupero dei materiali pregiati;

    c)

    tutte le parti in plastica dell’alloggiamento o dei coperchi devono essere prive di rivestimenti di superficie incompatibili con il riciclaggio o il riutilizzo;

    d)

    le parti in plastica devono essere fabbricate con un solo polimero o con polimeri compatibili per il riciclaggio e recare la marcatura pertinente ISO 11469 se hanno massa superiore a 25 g;

    e)

    non devono essere utilizzati componenti metallici non separabili;

    f)

    devono essere raccolti dati sulla natura e la quantità delle sostanze pericolose presenti nel computer portatile in conformità alla direttiva 2006/121/CE del Consiglio (8) e del sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

    Valutazione e verifica: un rapporto di valutazione contenente informazioni sullo smontaggio del computer portatile deve essere trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto deve includere un diagramma esploso del computer portatile con l’indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le eventuali sostanze pericolose presenti all’interno dei componenti. Può essere realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazioni riguardanti le sostanze pericolose devono essere fornite all’organismo competente responsabile sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, la quantità utilizzata e l’ubicazione.

    Criterio 12 —   Prolungamento della durata di vita

    I computer portatili devono essere dotati di elementi che consentano quanto segue:

    i)

    possibilità di sostituire e aggiornare la memoria;

    ii)

    possibilità di espansione: presenza di almeno tre porte USB, nonché di una porta per collegare uno schermo esterno.

    Il computer deve essere concepito inoltre in modo che i principali componenti (compresi i dischi di memoria, i processori e le schede) possano essere sostituiti e/o aggiornati agevolmente dall’utente, per esempio impiegando alloggiamenti a incastro, a cassetto o a cartuccia per i componenti.

    Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti.

    Criterio 13 —   Imballaggio

    Nel caso in cui si faccia uso di scatole di cartone, esse devono essere costituite almeno per l’80 % da materiale riciclato. Se per l’imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi devono essere costituiti almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 o equivalente.

    Valutazione e verifica: al momento della presentazione della domanda si deve presentare un campione dell’imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la conformità a tale criterio. Solo l’imballaggio primario, come definito dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) deve essere conforme al presente criterio.

    Criterio 14 —   Informazioni riportate sull’Ecolabel

    In caso di utilizzo della versione estesa del logo (etichetta facoltativa) deve comparire il seguente testo:

    «—

    Ad alta efficienza energetica

    Progettato per essere facilmente riciclato, riparato e aggiornato

    Retroilluminazione priva di mercurio».

    Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all’organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia dell’Ecolabel come comparirà sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.


    (1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1

    (2)  Quali definite da ENERGY STAR v5.0, eccetto per il requisito del modo di veglia dello schermo.

    (3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (4)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (5)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

    (6)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (7)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

    (8)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850.

    (9)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.


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