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Document 32011D0187

2011/187/UE: Decisione della Commissione, del 24 marzo 2011 , che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito [notificata con il numero C(2011) 1825] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 80 del 26.3.2011, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021D0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/187/oj

26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2011

che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito

[notificata con il numero C(2011) 1825]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/187/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2), consente ad alcuni Stati membri di applicare limitazioni dell’immissione sul mercato e delle importazioni delle partite di tali animali al fine di impedire l’introduzione di determinate malattie sul loro territorio, a condizione che gli Stati membri dimostrino di essere indenni da tali malattie, in tutto il loro territorio o in alcune zone ben definite, o di aver istituito un programma di eradicazione.

(2)

Dal 2008 è stato constatato un aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico (Crassostrea gigas) in varie zone dell’Irlanda, della Francia e del Regno Unito. Le indagini epidemiologiche effettuate nel 2009 hanno rilevato che un nuovo ceppo dell’ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), l’OsHV-1 μνar, ha contribuito notevolmente all’aumento della mortalità.

(3)

Il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all’aumento della mortalità delle ostriche della specie Crassostrea gigas in relazione al rilevamento dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) (3), è stato adottato con il fine di evitare un’ulteriore diffusione dell’OsHV-1 μνar. Esso ha istituito misure per controllare la diffusione di tale malattia e si applica fino al 30 aprile 2011.

(4)

Il 27 ottobre 2010, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sull’aumento della mortalità delle ostriche del Pacifico Crassostrea gigas  (4). In tale parere, l’EFSA conclude che l’OsHV-1, sia il ceppo di riferimento sia la nuova variante μ (μνar) dell’ostreid herpesvirus, è stato associato ad un’elevata mortalità delle uova e del novellame delle ostriche del Pacifico e che gli elementi di prova disponibili indicano che un’infezione con l’OsHV-1 è necessariamente una causa, ma può non essere sufficiente da sola, data l’importanza di altri fattori. Il parere dell’EFSA conclude inoltre che l’OsHV-1 μνar sembra essere il ceppo virale dominante nei focolai con maggiore mortalità emersi nel 2008-2010, sebbene non sia chiaro se ciò sia dovuto a una maggiore virulenza o a altri fattori epidemiologici.

(5)

Nel 2010 l’Irlanda, la Spagna, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno adottato programmi per il rilevamento tempestivo dell’OsHV-1 μνar ed hanno applicato le restrizioni della circolazione stabilite dal regolamento (UE) n. 175/2010. I risultati della sorveglianza effettuata da tali Stati membri nell’ambito di questi programmi rivelano che parti dell’Unione sono indenni da OsHV-1 μνar.

(6)

L’Irlanda e il Regno Unito hanno sottoposto i programmi di sorveglianza all’approvazione della Commissione, in conformità alla direttiva 2006/88/CE. Questi programmi intendono dimostrare che le zone in cui l’OsHV-1 μνar non è ancora stato rilevato sono indenni dal virus ed impedire la sua introduzione in tali zone.

(7)

Nell’ambito dei programmi di sorveglianza, l’Irlanda e il Regno Unito applicano misure di base di biosicurezza contro l’OsHV-1 μνar equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 2006/88/CE e una sorveglianza mirata. Inoltre, impongono restrizioni alla circolazione delle ostriche del Pacifico in tutte le zone in cui si applicano i programmi di sorveglianza.

(8)

Le restrizioni della circolazione previste dai programmi di sorveglianza sono limitate alle ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione e ai centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi non attrezzati con sistemi di trattamento degli effluenti che riducono a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.

(9)

Le conclusioni del parere dell’EFSA e i dati epidemiologici del 2010 indicano che la diffusione dell’OsHV-1 μνar nelle zone indenni dal virus può determinare un aumento della mortalità e, di conseguenza, forti perdite per l’industria delle ostriche del Pacifico.

(10)

È quindi opportuno adottare restrizioni della circolazione delle ostriche del Pacifico verso le aree in cui si applicano programmi di sorveglianza, al fine di impedire la diffusione dell’OsHV-1 μνar in tali zone. Per motivi di chiarezza e di semplificazione della normativa dell’Unione, le rispettive prescrizioni relative all’immissione sul mercato vanno incluse nel regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (5).

(11)

È pertanto opportuno approvare i programmi di sorveglianza.

(12)

Dato che l’OsHV-1 μνar è una malattia emergente su cui esistono ancora molte incertezze, occorre riesaminare le restrizioni di circolazione dei programmi di sorveglianza approvati dalla presente decisione e sottoporre a una nuova valutazione la loro adeguatezza e necessità a tempo debito. Le prescrizioni della presente decisione relative all’immissione sul mercato vanno quindi applicate solo per un periodo limitato. L’Irlanda e il Regno Unito devono inoltre inviare alla Commissione relazioni annuali sul funzionamento delle restrizioni della circolazione e sulla sorveglianza effettuata.

(13)

Ogni sospetto di presenza dell’OsHV-1 μνar nelle zone in cui si applicano i programmi di sorveglianza deve essere esaminato e durante l’indagine vanno applicate restrizioni alla circolazione, come previsto dalla direttiva 2006/88/CE, al fine di proteggere gli altri Stati membri con misure nazionali approvate per l’OsHV-1 μνar. Allo scopo di facilitare il riesame delle misure nazionali approvate, ogni ulteriore conferma di malattia va notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/221/UE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I, II e III volte a limitare l’impatto e la diffusione di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.»;

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1.   Sono approvati i programmi di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della tabella dell’allegato III, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna di tale tabella (“programmi di sorveglianza”).

2.   Fino al 30 aprile 2013, gli Stati membri indicati nella tabella dell’allegato III possono esigere che le seguenti partite introdotte in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella siano conformi alle seguenti condizioni:

a)

le partite di ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato di cui all’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b)

le partite di ostriche del Pacifico devono essere conformi alle prescrizioni relative all’immissione sul mercato, di cui all’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1251/2008, qualora esse siano destinate a centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi, prima del consumo umano, che non sono attrezzati con un sistema di trattamento degli effluenti convalidato dall’autorità competente, che:

i)

rende inattivi i virus con involucro; oppure

ii)

riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Relazioni

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri indicati nell’allegato III presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui all’articolo 3 bis.

3.   Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono almeno informazioni aggiornate su:

a)

i rischi significativi che le malattie nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali comportano per la situazione sanitaria degli animali d’acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l’adeguatezza di tali misure;

b)

le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione (6);

c)

l’evoluzione del programma di eradicazione o di sorveglianza, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell’allegato VI della decisione 2009/177/CE.

4)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Sospetto e individuazione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) nelle zone con programmi di sorveglianza

1.   Qualora uno Stato membro indicato nella tabella dell’allegato III sospetti la presenza dell’OsHV-1 μνar in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell’articolo 28, nell’articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell’articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2.   Se l’indagine epizooziologica conferma l’individuazione dell’OsHV-1 μνar nelle zone di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere la malattia.»;

5)

è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

(3)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(11):1894.

(5)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(6)  GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Stati membri e zone in cui si applicano programmi di sorveglianza concernenti l’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) e che sono autorizzati ad applicare misure nazionali per lottare contro tale malattia, in conformità all’articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e settori)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlanda

IE

Settore 1: Sheephaven Bay e Gweedore Bay

Settore 2: Gweebara Bay

Settore 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay

Settore 4: Ballinakill Bay e Streamstown Bay

Settore 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay

Settore 6: l’estuario dello Shannon e Poulnasharry Bay, Askeaton Bay e Ballylongford Bay

Settore 7: Kenmare Bay

Settore 8: Dunmanus Bay

Settore 9: Kinsale Bay e Oysterhaven Bay

Regno Unito

UK

L’intero territorio della Gran Bretagna, fuorché Whitestable Bay, Kent

L’intero territorio dell’Irlanda del Nord, fuorché Killough Bay, Lough Foyle e Carlington Lough.»


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