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Document 32011D0173

    Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

    GU L 76 del 22.3.2011, p. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/173/oj

    22.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/68


    DECISIONE 2011/173/PESC DEL CONSIGLIO

    del 21 marzo 2011

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha confermato la sua determinazione a sostenere l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e la sua disponibilità a considerare le proposte intese a rafforzare la capacità dell'Unione di dialogare efficacemente con la Bosnia-Erzegovina a questo riguardo.

    (2)

    In tale contesto dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti di alcune persone fisiche e giuridiche le cui attività mettono a repentaglio la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina, minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina o compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati.

    (3)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone le cui attività:

    a)

    compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina;

    b)

    minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o

    c)

    compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo;

    e delle persone ad esse associate, elencate nell'allegato.

    2.   Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

    3.   Il paragrafo 1 non pregiudica le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

    a)

    in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

    b)

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione;

    c)

    in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

    d)

    in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

    4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

    5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

    6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure ai sensi del paragrafo 1, quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la Presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina.

    7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica in questione, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano tale obiezione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

    8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7 l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

    Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone le cui attività:

    a)

    compromettono la sovranità, l'integrità territoriale, l'ordine costituzionale e la personalità internazionale della Bosnia-Erzegovina;

    b)

    minacciano gravemente la sicurezza in Bosnia-Erzegovina; o

    c)

    compromettono l'accordo quadro generale di pace di Dayton/Parigi e i relativi allegati, comprese le misure stabilite in applicazione di detto accordo;

    e dalle persone fisiche o giuridiche ad esse associate, elencate nell'allegato.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato, o destinato a loro vantaggio.

    3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, previa determinazione che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

    Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni che concede in conformità del presente paragrafo.

    4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 sia stata inserita nell'allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

    c)

    il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica elencata nell'allegato; e

    d)

    il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

    Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

    5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona nell'elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona di cui al paragrafo 1.

    6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

    b)

    pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi rispettivamente conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 3

    1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l’elenco riportato nell’allegato.

    2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

    3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

    Articolo 4

    1.   L'allegato indica i motivi dell'inserimento delle persone interessate nell'elenco.

    2.   Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone interessate. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 5

    Per massimizzare l’impatto delle misure restrittive stabilite nella presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure analoghe.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2012.

    La presente decisione è costantemente riesaminata, prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    ALLEGATO

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 1 e 2


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