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Document 32011D0151
2011/151/EU: Commission Decision of 3 March 2011 amending Decision 2008/457/EC laying down rules for the implementation of Council Decision 2007/435/EC establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ as regards Member States’ management and control systems, the rules for administrative and financial management and the eligibility of expenditure on projects co-financed by the Fund (notified under document C(2011) 1289)
2011/151/UE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2011 , che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» , relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2011) 1289]
2011/151/UE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2011 , che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» , relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [notificata con il numero C(2011) 1289]
GU L 62 del 9.3.2011, p. 32–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2011
che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo
[notificata con il numero C(2011) 1289]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2011/151/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1), in particolare l’articolo 21 e l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Alla luce dell’esperienza acquisita dall’avvio del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, è opportuno chiarire gli obblighi imposti dalla decisione 2008/457/CE della Commissione (2) in materia di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione nell’attuazione dei progetti. |
(2) |
Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all’attuazione dei programmi annuali. È pertanto opportuno chiarire quali informazioni debbano fornire. |
(3) |
Al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e rafforzare la certezza del diritto, le norme sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi dovrebbero essere semplificate e chiarite. |
(4) |
La maggior parte delle modifiche introdotte dalla presente decisione dovrà applicarsi immediatamente. Tuttavia, poiché i programmi annuali 2009 e 2010 sono in corso, è opportuno che le norme rivedute sull’ammissibilità delle spese per azioni cofinanziate dal Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi si applichino a decorrere dal programma annuale 2011. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare prima, a determinate condizioni, tali norme. |
(5) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per il Regno Unito. |
(6) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’atto di base, e di conseguenza la presente decisione, sono vincolanti per l’Irlanda. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la presente decisione non è vincolante per la Danimarca né a essa applicabile. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (3). |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/457/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/457/CE è così modificata:
1. |
All’articolo 9, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ogni modifica sostanziale del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità.». |
2. |
L’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Appalti di esecuzione Nell’aggiudicare gli appalti per l’esecuzione dei progetti, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico agiscono in conformità delle norme e dei principi dell’Unione e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti. I soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo aggiudicano gli appalti per l’esecuzione dei progetti previa adeguata pubblicità, onde garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli appalti di valore inferiore a 100 000 EUR possono essere aggiudicati purché il soggetto interessato richieda almeno tre offerte. Fatte salve le norme nazionali, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR non sono soggetti a obblighi procedurali.». |
3. |
All’articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità responsabile notifica alla Commissione con lettera formale ogni modifica sostanziale dei sistemi di gestione e di controllo e trasmette una descrizione riveduta di tali sistemi con la massima tempestività e al più tardi quando la modifica diventa effettiva.». |
4. |
All’articolo 24, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le tabelle finanziarie figuranti nella relazione intermedia e nella relazione finale presentano la ripartizione degli importi iscritti in bilancio per priorità e priorità specifica, come definito negli orientamenti strategici.». |
5. |
L’articolo 25 è così modificato:
|
6. |
L’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Documenti redatti dall’autorità di certificazione 1. La certificazione relativa alla domanda di secondo pagamento a titolo di prefinanziamento di cui all’articolo 37, paragrafo 4, dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato VIII. 2. La certificazione relativa alla domanda di pagamento del saldo di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell’atto di base è redatta dall’autorità di certificazione e trasmessa alla Commissione dall’autorità responsabile conformemente al modello di cui all’allegato IX.». |
7. |
L’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Scambio elettronico di documenti Oltre che nella versione cartacea debitamente firmata, i documenti di cui al capo 3 sono presentati per via elettronica.». |
8. |
Gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
1. L’articolo 1, punti da 1 a 7, e l’allegato, punti da 1 a 5, si applicano a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
2. Il punto 6 dell’allegato si applica al più tardi a decorrere dall’attuazione del programma annuale 2011.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato in relazione ai progetti in corso o futuri a decorrere dai programmi annuali 2009 e 2010 nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. In tal caso gli Stati membri applicano integralmente le nuove norme al progetto in questione e, ove necessario, modificano la convenzione di sovvenzione. Per quanto concerne esclusivamente le spese di assistenza tecnica, gli Stati membri possono decidere di applicare il punto 6 dell’allegato a decorrere dal programma annuale 2008.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.
Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18.
(2) GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69.
(3) GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.
ALLEGATO
Gli allegati della decisione 2008/457/CE sono così modificati:
1. |
L’allegato III è così modificato:
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2. |
L’allegato IV è così modificato:
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3. |
Nell’allegato V, la parte A è così modificata:
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4. |
L’allegato VIII è così modificato:
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5. |
L’allegato IX è così modificato: il titolo è sostituito dal seguente: |
6. |
L’allegato XI è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI REGOLE DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL FONDO PER L’INTEGRAZIONE I. Principi generali I.1. Principi di base
I.2. Bilancio di un progetto Il bilancio di un progetto va presentato come segue:
Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate. I.3. Entrate e principio dell’esclusione del profitto
I.4. Periodo di ammissibilità
I.5. Registrazione delle spese
I.6. Ambito territoriale
II. Categorie di costi ammissibili (a livello di progetto) II.1. Costi diretti ammissibili I costi diretti ammissibili del progetto consistono nei costi che, nel dovuto rispetto delle condizioni generali di ammissibilità, stabilite nel punto I, sono identificabili come costi specifici aventi nesso diretto con l’attuazione del progetto stesso. I costi diretti devono essere indicati nel bilancio previsionale globale del progetto. Sono ammissibili i costi diretti indicati qui di seguito: II.1.1.
II.1.2.
II.1.3. II.1.3.1. Regole generali
II.1.3.2. Locazione e leasing Le spese per le operazioni di locazione e di leasing sono ammissibili al cofinanziamento nel rispetto delle norme vigenti nello Stato membro e delle leggi e prassi nazionali e in funzione della durata della locazione o del leasing ai fini dell’attuazione del progetto. II.1.3.3. Acquisto
II.1.4. II.1.4.1. Regole generali Gli immobili devono avere le caratteristiche tecniche necessarie per l’attuazione del progetto e devono corrispondere alle norme e standard loro pertinenti. II.1.4.2. Locazione La locazione di immobili è ammissibile al cofinanziamento quando è in nesso diretto con gli obiettivi del progetto, alle condizioni indicate qui di seguito e fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose:
II.1.5. Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché siano identificabili e direttamente necessari per l’attuazione del progetto. II.1.6.
II.1.7. Sono ammissibili come costi diretti i costi necessari per ottemperare alle disposizioni relative al cofinanziamento dell’Unione, quali i costi per la pubblicità, la trasparenza, la valutazione del progetto, l’audit esterno, le garanzie bancarie, le traduzioni, ecc. II.1.8. Sono ammissibili gli onorari per la consulenza legale, le spese notarili e gli onorari di esperti tecnici e finanziari. II.1.9.
II.2. Costi indiretti ammissibili
III. Spese non ammissibili Non sono ammissibili i seguenti costi:
IV. Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
|
(1) Se pertinente.»;
(2) Dove “N” è l’anno indicato nella decisione di finanziamento recante approvazione dei programmi annuali degli Stati membri.