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Document 32011D0135

    2011/135/UE: Decisione della Commissione, del 1 °marzo 2011 , che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato [notificata con il numero C(2011) 1174] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 57 del 2.3.2011, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/135(1)/oj

    2.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 57/43


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2011

    che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

    [notificata con il numero C(2011) 1174]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/135/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), e in particolare l’articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/251/CE della Commissione (2) impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF).

    (2)

    La decisione 2009/251/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

    (3)

    La validità della decisione 2009/251/CE è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con la decisione 2010/153/CE della Commissione (3). Alla luce dell’esperienza finora acquisita e in assenza di una misura permanente concernente i prodotti di consumo contenenti DMF, è opportuno prorogare per un ulteriore periodo di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE.

    (4)

    La decisione 2009/251/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (5)

    Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Periodo di applicazione

    La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2012.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2011 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (2)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.

    (3)  GU L 63 del 12.3.2010, pag. 21.


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