Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0123

    2011/123/UE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del Bacillus firmus I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 989] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 49 del 24.2.2011, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/123(1)/oj

    24.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/40


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 febbraio 2011

    che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del Bacillus firmus I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2011) 989]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/123/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    (2)

    Il 18 giugno 2010 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva sedaxane, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Il 29 settembre 2010 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità francesi il fascicolo relativo alla sostanza attiva Bacillus firmus I-1582, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (4)

    Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati appaiono inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. Come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (5)

    La presente decisione deve confermare ufficialmente, a livello di Unione europea, che i fascicoli sono considerati rispondenti, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di tale direttiva.

    Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

    Articolo 2

    Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012, le conclusioni del suo esame, unitamente alle eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive di cui all'articolo 1 e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


    ALLEGATO

    SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

    Nome comune, numero d'identificazione CIPAC

    Richiedente

    Data della domanda

    Stato membro relatore

    Sedaxane

    N. CIPAC: 833

    Syngenta Crop Protection AG

    18 giugno 2010

    FR

    Bacillus firmus I-1582

    N. CIPAC: non pertinente

    Bayer CropScience SAS

    29 settembre 2010

    FR


    Top