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Document 32011D0123
2011/123/EU: Commission Decision of 23 February 2011 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of sedaxane and Bacillus firmus I-1582 in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document C(2011) 989) Text with EEA relevance
2011/123/UE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del Bacillus firmus I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 989] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/123/UE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del Bacillus firmus I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2011) 989] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 49 del 24.2.2011, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
24.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2011
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del sedaxane e del Bacillus firmus I-1582 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2011) 989]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/123/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
Il 18 giugno 2010 la società Syngenta Crop Protection AG ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva sedaxane, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Il 29 settembre 2010 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità francesi il fascicolo relativo alla sostanza attiva Bacillus firmus I-1582, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(4) |
Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati appaiono inoltre conformi alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione. Come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(5) |
La presente decisione deve confermare ufficialmente, a livello di Unione europea, che i fascicoli sono considerati rispondenti, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di tale direttiva.
Essi soddisfano inoltre le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione, il più rapidamente possibile e comunque entro il 28 febbraio 2012, le conclusioni del suo esame, unitamente alle eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive di cui all'articolo 1 e sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
ALLEGATO
SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
Nome comune, numero d'identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
Sedaxane N. CIPAC: 833 |
Syngenta Crop Protection AG |
18 giugno 2010 |
FR |
Bacillus firmus I-1582 N. CIPAC: non pertinente |
Bayer CropScience SAS |
29 settembre 2010 |
FR |