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Document 32010R1240

    Regolamento (UE) n. 1240/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , che adegua, a decorrere dal 1 °luglio 2010 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

    GU L 338 del 22.12.2010, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1240/oj

    22.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 338/7


    REGOLAMENTO (UE) N. 1240/2010 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2010

    che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2010, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2010 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2010 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all’11,6 % dello stipendio base.

    (2)

    Ai fini dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, l’aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all’11,6 % dello stipendio base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all’11,6 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    J. SCHAUVLIEGE


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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