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Document 32010R1240
Council Regulation (EU) No 1240/2010 of 20 December 2010 adjusting, from 1 July 2010 , the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Union
Regolamento (UE) n. 1240/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , che adegua, a decorrere dal 1 °luglio 2010 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
Regolamento (UE) n. 1240/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , che adegua, a decorrere dal 1 °luglio 2010 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
GU L 338 del 22.12.2010, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1240/2010 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2010
che adegua, a decorrere dal 1o luglio 2010, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1o settembre 2010 Eurostat ha presentato una relazione sulla valutazione attuariale 2010 del regime pensionistico, la quale aggiorna i parametri fissati da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l’aliquota contributiva necessaria per mantenere l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all’11,6 % dello stipendio base. |
(2) |
Ai fini dell’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, l’aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata all’11,6 % dello stipendio base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all’11,6 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. SCHAUVLIEGE
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.