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Document 32010R1232

    Regolamento (UE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 , relativo ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)

    GU L 346 del 30.12.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1232/oj

    30.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 dicembre 2010

    relativo ai contributi finanziari dell’Unione europea al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175 e l’articolo 352, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e secondo il criterio di unanimità in seno al Consiglio, di cui all’articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «il Fondo») è stato istituito nel 1986 mediante l’accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «l’accordo») per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l’Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall’accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.

    (2)

    Riconoscendo che gli obiettivi del Fondo rispecchiano i suoi stessi fini, l’Unione ha fornito un contributo finanziario al Fondo a partire dal 1989. Nel periodo tra il 2005 e il 2006 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio dell’Unione per ciascuno degli anni 2005 e 2006, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (3). Tale regolamento è giunto a scadenza il 31 dicembre 2006.

    (3)

    Le valutazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 177/2005 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo, rafforzando nel contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con interventi dei fondi strutturali, in particolare con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»), istituito in conformità del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (4).

    (4)

    Il processo di pace nell’Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno dell’Unione al Fondo oltre il 31 dicembre 2006. In riconoscimento del particolare impegno a favore del processo di pace, il programma PEACE ha ottenuto l’assegnazione di ulteriori stanziamenti da parte dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013, ai sensi del paragrafo 22 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (5).

    (5)

    Nella riunione di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di prendere le iniziative necessarie al fine di assicurare la prosecuzione del sostegno dell’Unione europea al Fondo, che entra nella fase finale decisiva dei lavori, fino al 2010.

    (6)

    Lo scopo principale del presente regolamento è sostenere la pace e la riconciliazione attraverso uno spettro di attività più vasto rispetto a quello coperto dai fondi strutturali, andando al di là del campo di azione della politica dell’Unione in materia di coesione economica e sociale.

    (7)

    È opportuno che il contributo dell’Unione al Fondo assuma la forma di contributi finanziari per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, giungendo pertanto a scadenza alla stessa data in cui termina l’esistenza del Fondo.

    (8)

    Nell’assegnare i contributi dell’Unione il Fondo dovrebbe conferire la priorità a progetti di natura transfrontaliera o riguardanti ambedue le comunità, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2007-2010.

    (9)

    Conformemente all’accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al Fondo dovrebbero partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo.

    (10)

    È assolutamente necessario garantire un adeguato coordinamento tra le attività del Fondo e quelle finanziate nel quadro dei fondi strutturali di cui all’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il programma PEACE.

    (11)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del Fondo che costituisce il punto di riferimento primario, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6), per l’autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio.

    (12)

    L’importo dei contributi dell’Unione al Fondo dovrebbe ammontare a 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, espressi in valori correnti.

    (13)

    La strategia lanciata dal Fondo in occasione della fase finale delle proprie attività (dal 2006 al 2010), denominata «Sharing this Space» (Condividere questo spazio), è incentrata su quattro settori chiave: porre le basi di una riconciliazione nelle comunità maggiormente marginalizzate, costruire ponti per consentire i contatti tra comunità divise, procedere verso una società più integrata, e lasciare un’eredità. Il fine ultimo del Fondo e del presente regolamento è dunque incoraggiare la riconciliazione intercomunitaria.

    (14)

    Il sostegno dell’Unione contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli.

    (15)

    Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono a un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

    (16)

    Il regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010) (7), stabilisce l’importo di riferimento finanziario per il Fondo relativamente al periodo 2007-2010.

    (17)

    Nella sua sentenza del 3 settembre 2009 relativa alla Causa C-166/07 (Parlamento europeo contro Consiglio dell’Unione europea) (8), la Corte di giustizia ha annullato il regolamento (CE) n. 1968/2006 essendo questo basato sull’articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), stabilendo che la base giuridica adeguata fosse invece rappresentata dall’articolo 159, terzo comma del trattato CE, e dall’articolo 308 del trattato CE. Tuttavia, la Corte ha altresì stabilito che gli effetti del regolamento (CE) n. 1968/2006 dovessero essere mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento adottato su una base giuridica appropriata e che l’annullamento del regolamento (CE) n. 1968/2006 non avrebbe pregiudicato la validità dei pagamenti effettuati né quella degli impegni assunti in forza di detto regolamento. A tale riguardo risulta necessario, ai fini della certezza giuridica, prevedere l’applicazione con effetto retroattivo dell’articolo 6 del presente regolamento, poiché concerne l’intero periodo di validità del programma dal 2007 al 2010,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La dotazione finanziaria per l’esecuzione del Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «il Fondo»), per il periodo dal 2007 al 2010, è di 60 milioni di EUR.

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

    Articolo 2

    Il Fondo si avvale dei contributi conformemente alle disposizioni dell’accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «l’accordo»).

    Nell’assegnazione dei contributi il Fondo attribuisce priorità ai progetti di natura transfrontaliera e ai progetti riguardanti ambedue le comunità, così da integrare le attività finanziate dai fondi strutturali, in particolare quelle del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (in prosieguo: «il programma PEACE»).

    I contributi sono impiegati in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate. Essi non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

    Articolo 3

    La Commissione rappresenta l’Unione in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo.

    Il Fondo è rappresentato in qualità di osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE nonché, se del caso, di altri interventi dei fondi strutturali.

    Articolo 4

    La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le modalità idonee a favorire il coordinamento a tutti i livelli tra il Fondo e le autorità di gestione e gli organi di attuazione costituiti nel quadro degli interventi dei fondi strutturali interessati, in particolare nel quadro del programma PEACE.

    Articolo 5

    La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione del Fondo, determina le idonee procedure di pubblicità e di informazione volte a rendere noti i contributi dell’Unione ai progetti finanziati dal Fondo.

    Articolo 6

    Entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione la strategia per la chiusura («strategia di chiusura») delle proprie attività, comprendente:

    a)

    un piano d’azione con pagamenti programmati e una data di chiusura preventivata;

    b)

    un percorso di disimpegno;

    c)

    il trattamento di eventuali importi residui e interessi percepiti alla chiusura del Fondo.

    I successivi pagamenti al Fondo sono subordinati all’approvazione della strategia di chiusura da parte della Commissione. Se la strategia di chiusura non è presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2008, i pagamenti al Fondo sono interrotti fino alla presentazione della strategia.

    Articolo 7

    1.   La Commissione amministra i contributi.

    Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità:

    a)

    un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di gestione del Fondo, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione del contributo;

    b)

    un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;

    c)

    un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l’anno in questione.

    2.   Prima di versare una rata la Commissione esegue una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Qualora dalla valutazione risulti che il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il versamento di una delle rate, tale versamento è sospeso. La Commissione riesamina tale sospensione sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo e riprende i versamenti non appena siano ritenuti giustificati.

    Articolo 8

    Un contributo del Fondo può essere impiegato per un’operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento dei fondi strutturali, soltanto se l’importo ottenuto sommando la cifra di detto aiuto finanziario e la cifra che rappresenta il 40 % del contributo del Fondo non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell’operazione.

    Articolo 9

    Un rapporto finale è presentato alla Commissione sei mesi prima del termine previsto nella strategia di chiusura, oppure sei mesi dopo l’ultimo pagamento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), se precedente, e contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l’attuazione dell’attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi del Fondo.

    Articolo 10

    Il contributo finanziario dell’ultimo anno è versato sulla base dell’analisi del fabbisogno finanziario di cui all’articolo 7, paragrafo 2 e a condizione che la prestazione del Fondo sia conforme alla strategia di chiusura.

    Articolo 11

    La data finale di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2013.

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 6 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2010.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    O. CHASTEL


    (1)  Parere del 29 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010.

    (3)  GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1.

    (4)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

    (5)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

    (6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (7)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 86.

    (8)  Causa C-166/07 Parlamento contro Consiglio, Raccolta 2009, pag. I-7135.


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