Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1226

    Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    GU L 336 del 21.12.2010, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0125

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1226/oj

    21.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/13


    REGOLAMENTO (UE) N. 1226/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2010

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all'attuazione del regolamento stesso.

    (2)

    A seguito di una richiesta presentata dall’Estonia, occorre modificare le informazioni relative alle autorità competenti di questo paese,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato come segue:

    le informazioni contenute nella sezione Estonia sono sostituite da quanto segue:

    «ESTONIA

    Eesti Välisministeerium

    Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond

    Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

    Islandi väljak 1

    15049 Tallinn

    Eesti

    Tel: +372 637 7200

    Faks: +372 637 7288

    E-post: stratkom@mfa.ee».


    Top