Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1139

    Regolamento (UE) n. 1139/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010 , recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

    GU L 322 del 8.12.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1139/oj

    8.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/6


    REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2010

    recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf sono stati aggiunti all’allegato 1 mediante regolamento (CE) n. 246/2006 (2), a seguito della decisione del Comitato per le sanzioni dell’ONU, istituito ai sensi della risoluzione 1267(1999) del Consiglio di sicurezza relativa ad Al-Qaeda, ai Talibani e alle persone ed entità associate, di aggiungerli al proprio elenco consolidato.

    (2)

    Il 29 settembre 2010 il Tribunale (3) ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte che riguarda Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf a motivo della violazione dei diritti della difesa, del diritto al controllo giurisdizionale e del diritto di proprietà.

    (3)

    La Commissione ha fornito le motivazioni a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf, rispettivamente il 22 settembre 2009, il 7 agosto 2009 e l’11 agosto 2009, dopo l’avvio del suddetto procedimento giudiziario del Tribunale, sanando in tal modo l’inadempimento rilevato dal Tribunale.

    (4)

    In considerazione di quanto precede, la decisione di inserire nell’elenco Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf deve pertanto essere sostituita da una nuova decisione adottata a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002 per garantire la coerenza con la decisione del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e tenendo conto degli obiettivi del congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (5)

    Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla decisione adottata nel 2006, questa nuova decisione deve applicarsi a decorrere dall’11 febbraio 2006.

    (6)

    Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf hanno già avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alle motivazioni ad essi fornite a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2002. La Commissione ha comunicato dette osservazioni al Comitato per le sanzioni e sta riesaminando, secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2002, le sue decisioni di imporre misure restrittive nei loro confronti. I risultati del riesame saranno comunicati a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

    (2)  GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 13.

    (3)  Cause riunite da T-135/06 a T-138/06.


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    Le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono confermate:

    (a)

    Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

    (b)

    Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 15.12.1959. Luogo di nascita: Libia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

    (c)

    Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: RP0178772 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: PW548083D (numero di previdenza nazionale britannico). Altre informazioni: residente nel Regno Unito al gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.


    Top