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Document 32010R1103
Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards capacity labelling of portable secondary (rechargeable) and automotive batteries and accumulators Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010 , che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010 , che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 313 del 30.11.2010, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1103/2010 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2010
che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Aumentando la durata di vita media delle pile secondarie (ricaricabili) si può ridurre la quantità di rifiuti. Scegliere le pile adatte per un'apparecchiatura ridurrebbe la quantità di rifiuti di pile e accumulatori. |
(2) |
Al fine di assicurare ai produttori una concorrenza leale e valori di qualità coerenti, è fondamentale che le informazioni riguardanti la capacità contenute nelle etichette siano il risultato di metodi armonizzati, controllabili e ripetibili. |
(3) |
La direttiva 2006/66/CE prescrive che tutte le pile e gli accumulatori portatili e per autoveicoli rechino un'etichetta indicante la capacità, che fornisca informazioni utili, facilmente comprensibili e confrontabili agli utilizzatori finali quando acquistano pile e accumulatori portatili e per autoveicoli. |
(4) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2006/66/CE possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura indicante la capacità. |
(5) |
È opportuno concedere tali deroghe alle pile e agli accumulatori che sono venduti incorporati in apparecchiature e che non sono destinati ad essere rimossi dagli utilizzatori finali per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o integrità dei dati e continuità dell'alimentazione. Queste pile e accumulatori non sono accessibili agli utilizzatori finali che non possono pertanto scegliere il loro acquisto. |
(6) |
È auspicabile che le informazioni si basino su norme europee e internazionali esistenti in modo da fornire agli utilizzatori finali informazioni corrette fondate su una solida base scientifica e tecnica. |
(7) |
Occorre armonizzare le norme esistenti in materia di etichettatura indicante la capacità relative a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli. È opportuno valutare anche l'eventuale armonizzazione delle norme relative all'etichettatura indicante la capacità per pile portatili primarie (non ricaricabili). |
(8) |
I produttori di pile e accumulatori necessitano almeno di 18 mesi per adeguare i loro processi tecnologici ai nuovi obblighi di etichettatura indicante la capacità. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli immessi sul mercato per la prima volta diciotto mesi dopo la data di cui all'articolo 5.
2. Il presente regolamento non si applica alle pile e agli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) elencati nell'allegato I.
Articolo 2
Determinazione della capacità
1. La capacità di una pila o di un accumulatore corrisponde alla carica elettrica che questi possono erogare a determinate condizioni.
2. La capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 61951-2, CEI/EN 60622, CEI/EN 61960 e CEI/EN 61056-1, in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte A.
3. La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1 in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte B.
Articolo 3
Unità di misura della capacità
1. La capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è espressa in «milliamperora» o in «amperora», usando le abbreviazioni (mAh) o (Ah), rispettivamente.
2. La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è espressa in «amperora» (Ah) e «corrente di avviamento a freddo» (A), usando entrambe le abbreviazioni.
Articolo 4
Aspetti formali dell'etichetta indicante la capacità
1. Tutte le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte A. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di pila e di accumulatore, come indicato nell'allegato IV, parte A.
2. Tutte le batterie e gli accumulatori per autoveicoli sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte B. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di batteria e di accumulatore come indicato nell'allegato IV, parte B.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(2) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
ALLEGATO I
Esenzioni dall'obbligo di etichettatura indicante la capacità
1) |
Le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) incorporati o progettati per essere incorporati in apparecchiature prima della fornitura all'utilizzatore finale e non destinati a essere rimossi a norma dell'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. |
ALLEGATO II
Misurazione della capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli
Parte A. Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)
1) |
La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1 e CEI/EN 60622. |
2) |
La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel idruro metallico è determinata in base alla norma CEI/EN 61951-2. |
3) |
La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al litio è determinata in base alla norma CEI/EN 61960. |
4) |
La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al piombo-acido è determinata in base alla norma CEI/EN 61056-1. |
Parte B. Batterie e accumulatori per autoveicoli
1) |
La capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli (batterie per avviamento al piombo-acido) è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1. |
ALLEGATO III
Informazioni contenute nell'etichetta indicante la capacità
Parte A. Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)
L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve riportare le seguenti informazioni:
1) |
per le pile e gli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio (NiCd), al nichel idruro metallico (Ni-MH) e al litio, la capacità nominale secondo quanto indicato rispettivamente nelle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 60622, CEI/EN 61951-2 e CEI/EN 61960:
|
2) |
per le pile e gli accumulatori portatili secondari al piombo-acido, il valore minimo di capacità nominale all'interno del campione indicato nella norma CEI/EN 61056-1:
|
Parte B. Batterie e accumulatori per autoveicoli
L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve riportare le seguenti informazioni:
1) |
la capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo come indicato nella norma CEI 60095-1/EN 50342-1; |
2) |
il valore della capacità nominale e la corrente d'avviamento riportati come numeri interi con un grado di precisione di ± il 10 % del valore nominale. |
ALLEGATO IV
Dimensione minima e disposizione delle etichette indicanti la capacità
Parte A. Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)
L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve soddisfare i seguenti requisiti:
1) |
per pile e accumulatori singoli, eccetto le pile a bottone e le pile di riserva per la memoria:
|
2) |
per pacchi batterie:
|
3) |
qualora la dimensione della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie non consenta di apporre un'etichetta della dimensione minima richiesta, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio con un'etichetta che misura almeno 5,0 × 12,0 mm (A × L). In questo caso, e qualora la pila, l'accumulatore o il pacco batterie non siano forniti con un proprio imballaggio, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio dell'apparecchiatura con la quale sono venduti le pile, gli accumulatori o i pacchi batterie; |
4) |
per pile a bottone e batterie di riserva per la memoria:
|
Parte B. Batterie e accumulatori per autoveicoli
L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) |
l'etichetta copre almeno il 3 % della superficie del lato più grande della batteria e dell'accumulatore per autoveicoli e misura al massimo 20 × 150 mm (H × L); |
b) |
l'etichetta indicante la capacità va collocata su uno dei lati della batteria o dell'accumulatore, tranne sul lato inferiore. |
(1) Altezza (A); lunghezza (L).