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Document 32010R1103

Regolamento (UE) n. 1103/2010 della Commissione, del 29 novembre 2010 , che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 313 del 30.11.2010, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1103/oj

30.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1103/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2010

che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

Aumentando la durata di vita media delle pile secondarie (ricaricabili) si può ridurre la quantità di rifiuti. Scegliere le pile adatte per un'apparecchiatura ridurrebbe la quantità di rifiuti di pile e accumulatori.

(2)

Al fine di assicurare ai produttori una concorrenza leale e valori di qualità coerenti, è fondamentale che le informazioni riguardanti la capacità contenute nelle etichette siano il risultato di metodi armonizzati, controllabili e ripetibili.

(3)

La direttiva 2006/66/CE prescrive che tutte le pile e gli accumulatori portatili e per autoveicoli rechino un'etichetta indicante la capacità, che fornisca informazioni utili, facilmente comprensibili e confrontabili agli utilizzatori finali quando acquistano pile e accumulatori portatili e per autoveicoli.

(4)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2006/66/CE possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura indicante la capacità.

(5)

È opportuno concedere tali deroghe alle pile e agli accumulatori che sono venduti incorporati in apparecchiature e che non sono destinati ad essere rimossi dagli utilizzatori finali per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o integrità dei dati e continuità dell'alimentazione. Queste pile e accumulatori non sono accessibili agli utilizzatori finali che non possono pertanto scegliere il loro acquisto.

(6)

È auspicabile che le informazioni si basino su norme europee e internazionali esistenti in modo da fornire agli utilizzatori finali informazioni corrette fondate su una solida base scientifica e tecnica.

(7)

Occorre armonizzare le norme esistenti in materia di etichettatura indicante la capacità relative a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli. È opportuno valutare anche l'eventuale armonizzazione delle norme relative all'etichettatura indicante la capacità per pile portatili primarie (non ricaricabili).

(8)

I produttori di pile e accumulatori necessitano almeno di 18 mesi per adeguare i loro processi tecnologici ai nuovi obblighi di etichettatura indicante la capacità.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli immessi sul mercato per la prima volta diciotto mesi dopo la data di cui all'articolo 5.

2.   Il presente regolamento non si applica alle pile e agli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Determinazione della capacità

1.   La capacità di una pila o di un accumulatore corrisponde alla carica elettrica che questi possono erogare a determinate condizioni.

2.   La capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 61951-2, CEI/EN 60622, CEI/EN 61960 e CEI/EN 61056-1, in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte A.

3.   La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1 in funzione delle sostanze chimiche che contengono come indicato nell'allegato II, parte B.

Articolo 3

Unità di misura della capacità

1.   La capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) è espressa in «milliamperora» o in «amperora», usando le abbreviazioni (mAh) o (Ah), rispettivamente.

2.   La capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli è espressa in «amperora» (Ah) e «corrente di avviamento a freddo» (A), usando entrambe le abbreviazioni.

Articolo 4

Aspetti formali dell'etichetta indicante la capacità

1.   Tutte le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte A. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di pila e di accumulatore, come indicato nell'allegato IV, parte A.

2.   Tutte le batterie e gli accumulatori per autoveicoli sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato III, parte B. La dimensione minima dell'etichetta dipende dal tipo di batteria e di accumulatore come indicato nell'allegato IV, parte B.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO I

Esenzioni dall'obbligo di etichettatura indicante la capacità

1)

Le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) incorporati o progettati per essere incorporati in apparecchiature prima della fornitura all'utilizzatore finale e non destinati a essere rimossi a norma dell'articolo 11 della direttiva 2006/66/CE, non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.


ALLEGATO II

Misurazione della capacità di pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli

Parte A.   Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)

1)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio è determinata in base alle norme CEI/EN 61951-1 e CEI/EN 60622.

2)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al nichel idruro metallico è determinata in base alla norma CEI/EN 61951-2.

3)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al litio è determinata in base alla norma CEI/EN 61960.

4)

La capacità nominale delle pile e degli accumulatori portatili secondari al piombo-acido è determinata in base alla norma CEI/EN 61056-1.

Parte B.   Batterie e accumulatori per autoveicoli

1)

La capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli (batterie per avviamento al piombo-acido) è determinata in base alla norma CEI 60095-1/EN 50342-1.


ALLEGATO III

Informazioni contenute nell'etichetta indicante la capacità

Parte A.   Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)

L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve riportare le seguenti informazioni:

1)

per le pile e gli accumulatori portatili secondari al nichel-cadmio (NiCd), al nichel idruro metallico (Ni-MH) e al litio, la capacità nominale secondo quanto indicato rispettivamente nelle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 60622, CEI/EN 61951-2 e CEI/EN 61960:

a)

come numero intero quando la capacità è espressa in mAh, eccetto per le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici;

b)

come numero decimale a una cifra se la capacità è espressa in Ah e come numero intero se è espressa in mAh, per tutte le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici;

c)

con un grado di precisione richiesto dalle norme CEI/EN 61951-1, CEI/EN 61951-2, CEI/EN 60622 e CEI/EN 61960 rispettivamente;

2)

per le pile e gli accumulatori portatili secondari al piombo-acido, il valore minimo di capacità nominale all'interno del campione indicato nella norma CEI/EN 61056-1:

a)

come numero decimale a una cifra quando la capacità è espressa in Ah, eccetto per le pile e gli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) destinati a utensili elettrici; e

b)

con il grado di precisione richiesto dalla norma CEI/EN 61056-1.

Parte B.   Batterie e accumulatori per autoveicoli

L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve riportare le seguenti informazioni:

1)

la capacità nominale e la prestazione all'avviamento a freddo come indicato nella norma CEI 60095-1/EN 50342-1;

2)

il valore della capacità nominale e la corrente d'avviamento riportati come numeri interi con un grado di precisione di ± il 10 % del valore nominale.


ALLEGATO IV

Dimensione minima e disposizione delle etichette indicanti la capacità

Parte A.   Pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili)

L'etichetta indicante la capacità delle pile e degli accumulatori portatili secondari (ricaricabili) deve soddisfare i seguenti requisiti:

1)

per pile e accumulatori singoli, eccetto le pile a bottone e le pile di riserva per la memoria:

a)

sulla pila e accumulatore: l'etichetta misura almeno 1,0 × 5,0 mm (A × L) (1);

b)

sull'imballaggio (parte anteriore) delle pile e degli accumulatori: l'etichetta misura almeno 5,0 × 12,0 mm (A × L);

c)

l'etichetta deve essere collocata sull'imballaggio (parte anteriore) e sulle pile e gli accumulatori al suo interno;

d)

per le pile e gli accumulatori venduti senza imballaggio: l'etichetta deve essere collocata sulla pila o sull'accumulatore stesso;

2)

per pacchi batterie:

a)

per pacchi batterie in cui la superficie del lato più grande è inferiore a 70 cm2, l'etichetta misura almeno 1,0 × 5,0 mm (A × L);

b)

per pacchi batterie in cui la superficie del lato più grande è uguale o superiore a 70 cm2, l'etichetta misura almeno 2,0 × 5,0 mm (A × L);

c)

l'etichetta va collocata solamente sull'involucro esterno dell'insieme di elementi e non su ognuno di essi;

3)

qualora la dimensione della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie non consenta di apporre un'etichetta della dimensione minima richiesta, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio con un'etichetta che misura almeno 5,0 × 12,0 mm (A × L). In questo caso, e qualora la pila, l'accumulatore o il pacco batterie non siano forniti con un proprio imballaggio, la capacità deve essere indicata sull'imballaggio dell'apparecchiatura con la quale sono venduti le pile, gli accumulatori o i pacchi batterie;

4)

per pile a bottone e batterie di riserva per la memoria:

a)

sull'imballaggio (parte anteriore): l'etichetta misura almeno 5,0 × 12,0 mm (A × L);

b)

l'etichetta va collocata sulla parte anteriore dell'imballaggio.

Parte B.   Batterie e accumulatori per autoveicoli

L'etichetta indicante la capacità delle batterie e degli accumulatori per autoveicoli deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

l'etichetta copre almeno il 3 % della superficie del lato più grande della batteria e dell'accumulatore per autoveicoli e misura al massimo 20 × 150 mm (H × L);

b)

l'etichetta indicante la capacità va collocata su uno dei lati della batteria o dell'accumulatore, tranne sul lato inferiore.


(1)  Altezza (A); lunghezza (L).


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