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Document 32010R1092

    Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

    GU L 331 del 15.12.2010, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj

    15.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 331/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 24 novembre 2010

    relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l’economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi e ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario.

    (2)

    Il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell’Unione segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell’Unione di mercati finanziari sempre più integrati [risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d’azione per i servizi finanziari: piano di azione (4), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea (5), dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco (6), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity) (7) e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy, futura struttura della vigilanza (8), e posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (9) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (10)].

    (3)

    Nel novembre 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière di formulare raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

    (4)

    Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo ad alto livello ha raccomandato, tra l’altro, l’istituzione di un organismo a livello dell’Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario.

    (5)

    Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni della relazione de Larosière. Nella riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione e sull’utilizzo della relazione de Larosière quale base dei lavori.

    (6)

    Nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea», la Commissione ha suggerito una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell'Unione, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso i suggerimenti della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha concluso, tra l'altro, che la Banca centrale europea (BCE) «debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali». Il sostegno fornito dalla BCE al CERS e i compiti assegnati a quest’ultimo dovrebbero far salvo il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    (7)

    Data l’integrazione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, si rende necessario un forte impegno da parte dell’Unione a livello globale. Il CERS dovrebbe ricorrere all’esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità a livello globale necessarie per assicurare che la voce dell’Unione si faccia sentire in questioni relative alla stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e con il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), che sono tenuti a fornire preallarmi in merito ai rischi macro-prudenziali a livello globale, nonché con i partner del gruppo dei venti (G20).

    (8)

    Il CERS dovrebbe contribuire, tra l’altro, ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dall’FMI, dall’FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

    (9)

    La relazione dell'FMI, della BRI e dell’FSB del 28 ottobre 2009, presentata ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali, dal titolo «Orientamento per valutare l’importanza sistemica degli istituti finanziari, dei mercati e degli strumenti: considerazioni iniziali», afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell’ambiente economico. Essa sarà anche condizionata dall’infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti finanziari possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l’importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di guasto) e l’interconnessione (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie e alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari e dovrebbe tener conto di un’ampia gamma di fattori aggiuntivi quali, tra gli altri, la complessità delle strutture specifiche e dei modelli di business, il livello di autonomia finanziaria, l’intensità e l’ambito della vigilanza, la trasparenza delle disposizioni e dei collegamenti finanziari che possono incidere sul rischio globale degli istituti.

    (10)

    Il compito del CERS dovrebbe essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l’esposizione del sistema al rischio di fallimento delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza del sistema finanziario agli shock. A tal riguardo il CERS dovrebbe contribuire ad assicurare stabilità finanziaria e a mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l’economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il CERS dovrebbe analizzare tutte le informazioni rilevanti.

    (11)

    Gli attuali dispositivi dell’Unione attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale e alle interconnessioni tra gli sviluppi del contesto macroeconomico in generale e del sistema finanziario. La responsabilità dell’analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito attraverso l’adozione di misure. Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell’Unione e a livello mondiale e l’attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra vigilanza macro e microprudenziale.

    (12)

    Un sistema di vigilanza macroprudenziale di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito delle raccomandazioni della relazione de Larosière, il presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS per un primo mandato di cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e gli organismi del CERS dovrebbero potersi basare su un’ampia gamma di competenze, esperienze e pareri.

    (13)

    La relazione de Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello.

    (14)

    È opportuno istituire un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello nazionale e a livello di Unione, per fungere da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sarebbero tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe comprendere il CERS e tre autorità di vigilanza microprudenziale: l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) (in prosieguo collettivamente denominate le «AEV»).

    (15)

    L’Unione necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il suo sistema finanziario, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, ove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il CERS dovrebbe essere istituito come nuovo organismo indipendente, competente per tutti i settori finanziari e i sistemi di garanzia. Esso dovrebbe essere incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello dell’Unione e non dovrebbe avere personalità giuridica.

    (16)

    Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo. La composizione del comitato scientifico consultivo dovrebbe tener conto di regole adeguate in materia di conflitto di interessi adottate dal consiglio generale. L’istituzione di un comitato tecnico consultivo dovrebbe tener conto delle strutture esistenti onde evitare duplicazioni.

    (17)

    Il CERS dovrebbe emettere segnalazioni e, ove lo ritenga necessario, formulare raccomandazioni di natura sia generale che specifica indirizzate in particolare all’intera Unione o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, che contengano un termine per l’adozione dei provvedimenti richiesti.

    (18)

    Il CERS dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio.

    (19)

    Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovrebbero essere trasmesse, secondo rigorose norme di riservatezza, anche al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, anche alle AEV. Le deliberazioni del Consiglio dovrebbero essere preparate dal comitato economico e finanziario (CEF) conformemente al suo ruolo quale definito dal TFUE. Per preparare i lavori del Consiglio e fornirgli consulenza in tempo utile, il CERS dovrebbe informare regolarmente il CEF e dovrebbe inviargli il testo di ogni segnalazione e raccomandazione, non appena le stesse sono state adottate.

    (20)

    Sulla base delle relazioni che ha ricevuto dai destinatari delle sue segnalazioni e raccomandazioni, occorre inoltre che il CERS ne verifichi l'osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovrebbero agire di conseguenza e fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo «act or explain»). Se ritiene inadeguata la risposta il CERS dovrebbe informarne, in base a rigorose norme di riservatezza, i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, l’autorità europea di vigilanza interessata.

    (21)

    È opportuno che il CERS decida, su base individuale e previa informazione del Consiglio con sufficiente anticipo affinché quest’ultimo possa reagire, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, tenendo presente che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.

    (22)

    Se il CERS individua un rischio che potrebbe seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell’intero sistema finanziario o di parte di esso nell’Unione, è opportuno che informi senza indugio il Consiglio della situazione. Qualora il CERS ritenga che possa insorgere una situazione di emergenza, è necessario che contatti il Consiglio fornendo una valutazione della situazione. Il Consiglio dovrebbe quindi valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV in cui si constati l’esistenza di una situazione di emergenza. Durante tale processo è della massima importanza assicurare una doverosa protezione della riservatezza.

    (23)

    È opportuno che il CERS presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta l’anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse. All’occorrenza, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter invitare il CERS a esaminare questioni specifiche relative alla stabilità finanziaria.

    (24)

    A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, la BCE e le banche centrali nazionali dovrebbero svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero essere coinvolte in modo che possano fornire le rispettive conoscenze specifiche. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l’andamento del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle AEV dovrebbero essere membri aventi diritto di voto. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di vigilanza di ogni Stato membro dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto. In uno spirito di apertura, quindici persone indipendenti dovrebbero fornire al CERS conoscenze specialistiche esterne attraverso il comitato scientifico consultivo.

    (25)

    La partecipazione di un membro della Commissione al CERS contribuirà a creare un legame con la sorveglianza macroeconomica e finanziaria dell’Unione, mentre la presenza del presidente del CEF rifletterà il ruolo svolto dai ministri responsabili delle finanze e dal Consiglio nella salvaguardia della stabilità finanziaria e nell’esercizio della sorveglianza economica e finanziaria.

    (26)

    È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme. Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CERS non dovrebbe essere ponderato e, di regola, le decisioni dovrebbero essere prese a maggioranza semplice.

    (27)

    L’interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un’ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Questi rischi sistemici comprendono i rischi di turbativa dei servizi finanziari causati da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell’Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Qualsiasi tipo di istituto finanziario e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento può essere sistemicamente significativo. Il CERS dovrebbe pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali informazioni.

    (28)

    Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l’assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero far salvo il quadro giuridico del Sistema statistico europeo nel settore delle statistiche. È pertanto opportuno che il presente regolamento faccia salvi il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (14), e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (15).

    (29)

    Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione degli sviluppi del sistema finanziario. Ove necessario, il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato, tra cui rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell’Unione, dando loro un’adeguata possibilità di esprimere le loro osservazioni.

    (30)

    La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario da parte dell’Unione costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all’interno dell’Unione, dal momento che l’aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle AEV. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l’interdipendenza dei rischi microprudenziali e macroprudenziali. Il CERS dovrebbe monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS dovrebbe contribuire direttamente a una struttura di vigilanza integrata dell’Unione, necessaria per promuovere l’adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.

    (31)

    Nella sentenza 2 maggio 2006, causa C-217/04 (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che «nulla nel tenore testuale dell’articolo 95 CE (attuale articolo 114 TFUE) permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizione debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti» (16). Il CERS dovrebbe contribuire alla stabilità finanziaria necessaria all’ulteriore integrazione finanziaria del mercato interno monitorando i rischi sistemici ed emettendo segnalazioni e raccomandazioni ove opportuno. Tali compiti sono strettamente connessi agli obiettivi della legislazione dell’Unione relativa al mercato interno dei servizi finanziari. Il CERS dovrebbe pertanto essere istituito sulla base dell’articolo 114 TFUE.

    (32)

    Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il 17 dicembre 2013 un esame completo del SEVIF, del CERS e delle AEV.

    (33)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario dell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa dell’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione, e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Istituzione

    1.   È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico (il «CERS»), con sede a Francoforte sul Meno.

    2.   Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (il «SEVIF»), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell’Unione.

    3.   Fanno parte del SEVIF:

    a)

    il CERS;

    b)

    l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

    c)

    l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per le assicurazioni e le pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

    d)

    l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea dei mercati e valori mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

    e)

    il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (il «comitato congiunto»), previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

    f)

    le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

    4.   Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti al SEVIF sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse vi siano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «istituto finanziario» qualsiasi impresa che rientra nell’ambito di applicazione della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, o altra impresa o entità nell’Unione la cui attività principale sia di natura simile;

    b)

    «sistema finanziario» tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato;

    c)

    «rischio sistemico» un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.

    Articolo 3

    Finalità, obiettivi e compiti

    1.   Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all’Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di:

    a)

    definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1;

    b)

    identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;

    c)

    emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi e, ove opportuno, rendere pubbliche tali segnalazioni;

    d)

    emettere raccomandazioni per l’adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, ove opportuno, rendere pubbliche tali raccomandazioni;

    e)

    quando il CERS ritiene che possa verificarsi una situazione d’emergenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, emettere una segnalazione confidenziale destinata al Consiglio e fornire al Consiglio un’analisi della situazione, al fine di consentire a quest’ultimo di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV che constati l’esistenza di una situazione di emergenza;

    f)

    sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;

    g)

    collaborare strettamente con tutte le altre parti del SEVIF; ove opportuno, fornire alle AEV le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; e, in particolare, in collaborazione con le AEV, sviluppare un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi («quadro operativo dei rischi») al fine di individuare e misurare il rischio sistemico;

    h)

    partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;

    i)

    coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con l’FMI e con l’FSB, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;

    j)

    svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell’Unione.

    CAPO II

    ORGANIZZAZIONE

    Articolo 4

    Struttura

    1.   Il CERS è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo.

    2.   Il consiglio generale adotta le decisioni necessarie a garantire l’assolvimento dei compiti affidati al CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2.

    3.   Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i documenti da discutere e sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno al CERS.

    4.   Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS. In conformità del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (17), il segretariato, sotto la direzione del presidente e del comitato direttivo, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle AEV, delle banche centrali nazionali e delle autorità nazionali di vigilanza.

    5.   Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo di cui agli articoli 12 e 13 forniscono consulenza e assistenza al CERS su questioni rilevanti per l’attività di quest’ultimo.

    Articolo 5

    Presidenza e vicepresidenza del CERS

    1.   Il CERS è presieduto dal presidente della BCE per un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Per i mandati successivi, il presidente del CERS è designato secondo le modalità determinate in base al riesame di cui all’articolo 20.

    2.   Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l’euro e quelli la cui moneta non è l’euro. Il suo mandato è rinnovabile una volta.

    3.   Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    4.   Il presidente e i vicepresidenti illustrano al Parlamento europeo, durante un’audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.

    5.   Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

    6.   Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.

    7.   Qualora il mandato del membro del consiglio generale della BCE eletto primo vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non è più in grado di assolvere ai suoi compiti, si procede all’elezione di un nuovo primo vicepresidente in conformità del paragrafo 2.

    8.   Il presidente rappresenta il CERS all’esterno.

    Articolo 6

    Consiglio generale

    1.   I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:

    a)

    il presidente e il vicepresidente della BCE;

    b)

    i governatori delle banche centrali nazionali;

    c)

    un membro della Commissione;

    d)

    il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

    e)

    il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

    f)

    il presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

    g)

    il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo;

    h)

    il presidente del comitato tecnico consultivo.

    2.   I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:

    a)

    un rappresentante di alto livello delle competenti autorità nazionali di vigilanza per Stato membro, conformemente al paragrafo 3;

    b)

    il presidente del comitato economico e finanziario (CEF).

    3.   Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza di cui al paragrafo 2, lettera a), i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di vigilanza di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.

    4.   Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.

    Articolo 7

    Imparzialità

    1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell’interesse dell’Unione in generale. Essi non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati.

    2.   I membri del consiglio generale (con o senza diritto di voto) non possono svolgere funzioni nel settore finanziario.

    3.   Né gli Stati membri, né le istituzioni dell’Unione europea né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell’esecuzione dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 8

    Segreto professionale

    1.   I membri del consiglio generale e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il CERS (compreso il pertinente personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, del comitato scientifico consultivo, delle AEV e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri) sono tenuti a non rivelare informazioni che sono coperte dal segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

    2.   Le informazioni ricevute dai membri del CERS sono usate unicamente nel corso dell’esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

    3.   Fatti salvi l’articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

    4.   Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle AEV, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.

    Articolo 9

    Riunioni del consiglio generale

    1.   Almeno quattro volte l’anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del presidente del CERS. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del CERS o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio generale aventi diritto di voto.

    2.   Ogni membro presenzia personalmente alle sedute del consiglio generale e non si fa rappresentare.

    3.   In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di almeno tre mesi può nominare un supplente. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme vigenti in seno all’istituto interessato in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti.

    4.   Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS previsti all’articolo 3, paragrafo 2.

    5.   La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi, segnatamente dei paesi del SEE, e strettamente limitata a questioni di particolare rilevanza per tali paesi. Possono essere adottate modalità che precisano in particolare la natura, l’ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione dei paesi terzi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base ad hoc, in veste d’osservatore presso il consiglio generale e dovrebbero soltanto riguardare questioni rilevanti per tali paesi, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri.

    6.   Le riunioni hanno carattere di riservatezza.

    Articolo 10

    Modalità di voto in seno al consiglio generale

    1.   Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.

    2.   Fatte salve le procedure di voto di cui all’articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del CERS.

    3.   In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi per adottare una raccomandazione o per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.

    4.   Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente del CERS può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere adottate decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno di cui all’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.

    Articolo 11

    Comitato direttivo

    1.   Il comitato direttivo è composto:

    a)

    dal presidente e dal primo vicepresidente del CERS;

    b)

    dal vicepresidente della BCE;

    c)

    da altri quattro membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l’euro e quelli la cui moneta non è l’euro. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri del consiglio generale che sono altresì membri del consiglio generale della BCE;

    d)

    da un membro della Commissione;

    e)

    dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

    f)

    dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

    g)

    dal presidente dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

    h)

    dal presidente del CEF;

    i)

    dal presidente del comitato scientifico consultivo, e

    j)

    dal presidente del comitato tecnico consultivo.

    In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo il consiglio generale procede all’elezione di un nuovo membro.

    2.   Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del presidente del CERS almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente del CERS può anche convocare riunioni ad hoc.

    Articolo 12

    Comitato scientifico consultivo

    1.   Il comitato scientifico consultivo è composto dal presidente del comitato tecnico consultivo e da quindici esperti che rappresentano un ampio ventaglio di competenze e di esperienze, proposti dal comitato direttivo e approvati dal consiglio generale per un mandato rinnovabile di quattro anni. I candidati non sono membri delle AEV e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.

    2.   Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS e hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze, in virtù ad esempio di esperienze in ambito accademico nei settori bancario, dei mercati e valori mobiliari e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La presidenza del comitato scientifico consultivo dovrebbe ruotare fra queste tre persone.

    3.   Il comitato scientifico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS.

    4.   Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni.

    5.   Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza.

    6.   Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

    Articolo 13

    Comitato tecnico consultivo

    1.   Il comitato tecnico consultivo è composto da:

    a)

    un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE;

    b)

    un rappresentante di alto livello delle competenti autorità nazionali di vigilanza per Stato membro, in conformità del secondo comma;

    c)

    un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

    d)

    un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

    e)

    un rappresentante dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari);

    f)

    due rappresentanti della Commissione;

    g)

    un rappresentante del CEF; e

    h)

    un rappresentante del comitato scientifico consultivo.

    Le autorità di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato tecnico consultivo. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza di cui al primo comma, lettera b), i rispettivi rappresentanti partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.

    2.   Il presidente del comitato tecnico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS.

    3.   Il comitato tecnico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS.

    4.   Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle sue riunioni.

    5.   Il comitato tecnico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari per eseguire con successo i propri compiti.

    Articolo 14

    Altre fonti di consulenza

    Nell’esecuzione dei compiti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, il CERS si avvale, ove opportuno, delle opinioni delle competenti parti interessate del settore privato.

    CAPO III

    COMPITI

    Articolo 15

    Raccolta e scambio di informazioni

    1.   Il CERS fornisce alle AEV le informazioni sui rischi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

    2.   Le AEV, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione dell’Unione, gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

    3.   Fatto salvo l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, il CERS può chiedere informazioni alle AEV, di regola in forma sommaria o aggregata tale per cui non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

    4.   Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate dal sistema statistico europeo e dal SEBC.

    5.   Nel caso in cui le informazioni richieste non siano disponibili o non siano messe a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederle al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora tali informazioni rimangano non disponibili, il CERS può richiederle allo Stato membro interessato, fatte salve le prerogative conferite rispettivamente al Consiglio, alla Commissione (Eurostat), alla BCE, all’Eurosistema e al SEBC in materia di statistiche e di rilevazione dei dati.

    6.   Se il CERS chiede informazioni che non sono in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.

    7.   Prima di ciascuna richiesta di informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia accertato che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l’autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all’autorità europea di vigilanza competente, i destinatari della richiesta trasmettono le informazioni in questione al CERS, purché essi abbiano accesso legale a tali informazioni.

    Articolo 16

    Segnalazioni e raccomandazioni

    1.   In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive, comprese, ove opportuno, iniziative legislative.

    2.   Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all’intera Unione o a uno o più Stati membri, oppure a una o più AEV o a una o più autorità nazionali di vigilanza. In caso d’invio di segnalazioni o raccomandazioni a una o più autorità nazionali di vigilanza, lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati ne sono tenuti al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa pertinente dell’Unione.

    3.   Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Consiglio e alla Commissione e, quando sono indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, alle AEV.

    4.   Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all’interno dell’economia dell’Unione e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in stretta collaborazione con le altre parti del SEVIF, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.

    Una volta definiti i criteri di classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni del CERS indicano, in modo puntuale e ove opportuno, quale sia la categoria di rischio.

    Articolo 17

    Seguito dato alle raccomandazioni del CERS

    1.   Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata alla Commissione, a uno o più Stati membri, a una o più AEV o a una o più autorità nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al CERS e al Consiglio i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e forniscono adeguate giustificazioni in caso di inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.

    2.   Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite o che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Consiglio e, ove opportuno, l’autorità europea di vigilanza interessata.

    3.   Qualora il CERS abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 su una raccomandazione che sia stata resa pubblica in base alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 1, il Parlamento europeo può invitare il presidente del CERS a presentare tale decisione e i destinatari possono chiedere di partecipare a uno scambio di opinioni.

    Articolo 18

    Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche

    1.   Il consiglio generale, dopo aver informato il Consiglio con sufficiente anticipo onde consentirgli di reagire, decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, si applica sempre il quorum di due terzi per le decisioni adottate dal consiglio generale ai sensi del presente paragrafo.

    2.   Laddove decida di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il consiglio generale ne informa in anticipo i destinatari.

    3.   I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni pubblicate dal CERS hanno inoltre il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta ad esse.

    4.   Qualora il consiglio generale decida di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, i destinatari e, ove opportuno, il Consiglio e le AEV prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 19

    Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni

    1.   Almeno una volta l’anno e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato ad un’audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale audizione è condotta separatamente dal dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.

    2.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni che il consiglio generale decide di rendere pubbliche conformemente all’articolo 18. Le relazioni annuali sono rese pubbliche.

    3.   Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, il CERS esamina altresì questioni specifiche.

    4.   Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS di partecipare a un’audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo.

    5.   Il presidente del CERS procede almeno due volte all’anno, o più spesso se lo ritiene opportuno, a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo sulle attività del CERS in corso. Il Parlamento europeo e il CERS concludono un accordo sulle modalità specifiche relative all’organizzazione di tali riunioni al fine di garantire una totale riservatezza conformemente all’articolo 8. Il CERS trasmette copia di tale accordo al Consiglio.

    Articolo 20

    Riesame

    Entro il 17 dicembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione e, previa ricezione di un parere della BCE e delle AEV, determinano se la finalità e l’organizzazione del CERS necessitino di modifiche.

    Essi esaminano, in particolare, le modalità di designazione o di elezione del presidente del CERS.

    Articolo 21

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 2010.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    O. CHASTEL


    (1)  GU C 270 dell’11.11.2009, pag. 1.

    (2)  Parere del 22 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

    (4)  GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

    (5)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

    (6)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

    (7)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

    (8)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

    (9)  GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 214.

    (10)  GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 292.

    (11)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

    (12)  Cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale.

    (13)  Cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale.

    (14)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    (15)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

    (16)  Racc. pag. I-3771, punto 44.

    (17)  Cfr. pag. 162 della presente Gazzetta ufficiale.


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