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Document 32010R1091

    Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

    GU L 329 del 14.12.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogato da 32018R1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1091/oj

    14.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1091/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 24 novembre 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 (2) dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati nel considerando 5 di tale regolamento. I paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.

    (2)

    In conformità dell’impegno politico assunto dall’Unione europea in merito alla liberalizzazione dell’obbligo del visto di breve durata per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell’agenda di Salonicco e in considerazione dei progressi compiuti dal dicembre 2009 nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l’Albania e la Bosnia-Erzegovina, la Commissione ritiene che tali due paesi abbiano soddisfatto i parametri delle rispettive tabelle di marcia.

    (3)

    È opportuno pertanto spostare l’Albania e la Bosnia-Erzegovina nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. La liberalizzazione dell’obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno di questi due paesi.

    (4)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo (4).

    (5)

    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

    (6)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (7).

    (7)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (8)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (9)

    Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

    (10)

    Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

    1)

    all’allegato I, parte 1, sono soppresse le menzioni dell’Albania e della Bosnia-Erzegovina;

    2)

    all’allegato II, parte 1, le menzioni «Albania (*)» e «Bosnia-Erzegovina (*)» sono inserite nell’elenco, se del caso, con la seguente nota:

    «(*)

    L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    Il presidente

    O. CHASTEL


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2010.

    (2)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

    (3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

    (7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

    (8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


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